Vendita di bonds Cirio – violazione obblighi informativi - risoluzione del contratto – inammissibilità – risarcimento del danno – ammissibilità [art. 21 TUF; art. 28, regol. Consob n. 11522]
Vendita di bonds Cirio, violazione obblighi informativi, risoluzione del contratto
Tribunale Torre Annunziata, sez. II civile, sentenza 27.06.2007 n° 779
Vendita di bonds Cirio – violazione obblighi informativi - risoluzione del contratto – inammissibilità – risarcimento del danno – ammissibilità [art. 21 TUF; art. 28, regol. Consob n. 11522] (Fonte: Altalex Massimario 19/2007. avv. Antonio Chicoli)
http://www.altalex.com/index.php?idnot=37860
La vendita di bonds Cirio, in violazione di determinati obblighi informativi, non determina la risoluzione del contratto, in assenza di un grave inadempimento.
Inoltre, nel caso di specie, va escluso, anche l’annullamento del contratto per dolo o per errore, se non sono provati i raggiri da parte dell’intermediario finanziario, e la nullità della causa per violazione di norme imperative; viceversa, è fatta salva la richiesta di risarcimento del danno.
/bonds Cirio /violazione obblighi informativi /risoluzione del contratto /
Tribunale
Torre Annunziata
Sezione II Civile
Sentenza 27 giugno 2007, n. 779
SENT. 779/2007
CRON. 4247
REP. 480
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, sez. II civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonio Greco Presidente
dott. Vincenzo Del Sorbo Giudice
dott. Stefania Storace Giudice rel.
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 405 del R.G.A.C. dell'anno 2005 avente ad oggetto: inadempimento in materia di intermediazione finanziaria
TRA
W., rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dagli avv.ti Michele Grieco ed Antonio Chicoli, presso quest'ultimo elett. dom. in Torre del Greco, alla via Roma n. 4
ATTRICE
E
Intesa SanPaolo s.p.a. (già Banca Intesa spa) con sede in Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Valerio Tavormina e Giovanni Amendola, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Torre del Greco, via Roma n. 18
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata, esponeva che: essa attrice in data 12.02.01 aveva acquistato, su consiglio del funzionario della Banca Intesa s.p.a. presso l'agenzia sita al Corso Umberto I n, 153 in Torre Annunziata, obbligazioni Cirio Holding Lux 6,25%/2004, cod. titolo XS0124290296, per un controvalore di Euro 103.000,00, senza sapere che i titoli non erano quotati nel mercato italiano; a seguito del default di un prestito obbligazionario del 3.11.02 e della conseguente dichiarazione di insolvenza delle società del gruppo Cirio che erano state ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, le era stata bloccata ogni possibilità di vendita del titolo nonché di rimborso del capitale investito e, pur aderendo alla procedura di conciliazione predisposta da Banca Intesa, la sua domanda era stata però rigettata. Ciò posto, lamentava che: l'ordine di acquisto in oggetto non corrispondeva al titolo acquistato poiché faceva ritenere che si trattasse di bond Cirio spa, società quotata in Italia, mentre invece il titolo acquistato era fuori del mercato regolamentato e che anche il fissato bollato inviato alla risparmiatrice induceva a ritenere che si trattasse di bond Cirio spa; le obbligazioni Cirio erano nel portafoglio della banca e non in sottoscrizione; il titolo era stato collocato presso l'attrice senza attestazione scritta della consapevolezza di investire in un'operazione ad alto rischio; che l'operazione non era adeguata in considerazione delle sue dimensioni (comportando l'impiego di oltre metà del patrimonio mobiliare dei clienti), della natura altamente rischiosa dei titoli prescelti, delle condizioni di mercato di quei titoli senza rating, della circostanza che la cliente era investitore non professionale (pensionata), dell'età e dello stato di salute della risparmiatrice; che non erano state fornite informazioni circa la pericolosità di quello specifico investimento, obbligo rispetto al quale sarebbe stata inidonea la consegna, ove mai fosse avvenuta, del documento sui rischi generali; che il titolo in esame era carente del rating. Richiamava il dibattito dottrinale e giurisprudenziale in materia di responsabilità da prospetto a carico dell'intermediario bancario incaricato del collocamento di valori mobiliari presso il pubblico dei risparmiatori ed affermava la sussistenza di un nesso causale tra la decisione all'investimento e l'affidamento nella propria banca. Evidenziava, quindi, gli obblighi delle banche in materia di collocamento degli strumenti finanziari e, in particolare, l'obbligo di rispettare il principio di sana e prudente gestione, il principio della best execution rule, il dovere, in relazione al contratto di deposito titoli in custodia ed amministrazione, di informazione prima, durante e dopo le operazioni in merito agli investimenti eseguiti, aggiungendo che allorquando i servizi accessori di custodia ed amministrazione titoli erano prestate da soggetti abilitati, questi ultimi dovevano osservare le medesime regole di comportamento prescritte per l'esercizio dei servizi di investimento tra cui l'art. 21 TUF, 23 comma 6 TUF e diverse disposizioni del regolamento Consob n. 11522/98. L'attrice lamentava che le obbligazioni erano state emesse dalla società del gruppo Cirio e collocate sul mercato italiano in violazione della disciplina vincolistica in materia di sollecitazione: in particolare, erano state collocate sul mercato lussemburghese, gli investitori istituzionali, operanti come lead managers, avevano acquistato le obbligazioni emesse e le avevano cedute alle banche e queste ultime le avevano, a loro volta, rivendute a 35.000 piccoli risparmiatori. Il bond Cirio era un titolo mancante come d'obbligo del prospetto informativo. Invocava: l'art. 28 reg. Consob n. 11522/98 in ordine all'obbligo della banca di consegnare all'investitore il documento informativo sui rischi generali, l'art. 21 d.lgs. n. 58/1998 in ordine all'importanza della forma scritta del contratto di investimento e alla possibilità di rendere partecipe il cliente in ordine agli eventuali conflitti di interesse tra la banca alienante i bond e la società emittente il titolo, forma che nel caso di specie era stata omessa, gli artt. 94 e ss. in materia di prospetto informativo in quanto i bond cirio erano stati emessi in Lussemburgo privi del prospetto informativo o quando vi era un divieto di vendita al pubblico espresso dalle offering circular; nel caso di specie, dunque, era stata violata la normativa italiana ed, in particolare, l'art. 2410 c.c.; in ogni caso, le banche avrebbero dovuto rendere pubblici i dati delle offering circular. Inoltre, la signora W. lamentava che la banca non aveva provveduto a fornire un'informativa particolareggiata in ordine allo specifico investimento e, in particolare, avrebbe omesso di segnalare la natura rischiosa dello stesso. La banca aveva violato le disposizioni in materia di conflitto di interesse (art. 21 comma 1 lett. c TUF) per il fatto che partecipava al collocamento ma al tempo stesso vendeva i bond allo sportello; inoltre, collocando i bond la banca rientrava in parte nell'esposizione finanziaria nei confronti dell'emittente. L'attrice, inoltre, affermava che l’attività di emissione delle obbligazioni aveva consentito al gruppo Cirio ed alle banche maggiormente esposte con lo stesso gruppo di riposizionare l'ingentissimo debito traslando in questa operazione il rischio creditizio sulle famiglie dei risparmiatori e che tale percorso illegale avrebbe dovuto essere noto alle banche attraverso i dati Bloomberg e della Centrale Rischi. Riferiva, poi, di notizie riportate sui quotidiani circa l'esistenza di un procedura sanzionatoria presso la Consob a carico, tra le altre, della convenuta per la vicenda dei bond in relazione alla mancata segnalazione del conflitto di interesse, ad un'inchiesta penale della procura di Monza, ad una causa revocatoria proposta dai commissari straordinari contro alcune banche tra cui Banca Intesa. Tutto ciò premesso, l'attrice chiedeva al Tribunale:
previo accertamento della violazione dei principi generali in materia finanziaria nonché delle norme del TUB, TUF e del Regolamento Consob n. 11522/98;
previo accertamento e declaratoria della invalidità o comunque della risolubilità del contratto di acquisto per violazione degli artt. 21 TUF, 28 e 29 regolamento Consob n. 11522/98;
previo accertamento e declaratoria della violazione della normativa del primo mercato ed illecito collocamento dei bond nel secondo mercato;
previo accertamento e declaratoria della violazione degli obblighi della Banca in materia di custodia e di amministrazione dei titoli;
previo accertamento e declaratoria della violazione dei doveri di verifica dei dati della Centrale Rischi della Banca d'Italia, nonché dei dati Bloomberg;
previo accertamento e declaratoria della violazione dell'obbligo di sana e prudente gestione finanziaria;
previo accertamento e declaratoria del comportamento scorretto, negligente ed in frode per omessa informazione in violazione dei principi generali in tema di correttezza, diligenza e trasparenza nei comportamenti negoziali;
previo accertamento e declaratoria di carente trasparenza ed equità;
previo accertamento e declaratoria della violazione della best execution;
previo accertamento e declaratoria della violazione dell'obbligatorietà del prospetto informativo;
previo accertamento e declaratoria della violazione dell'art. 2410 c.c.;
previo accertamento e declaratoria di carenze procedurali nella vendita dei bond allo
sportello ed inadempimento al private placement in violazione dell'offering circular;
previo accertamento e declaratoria della mancanza di rating;
previo accertamento e declaratoria del raggiro del risparmiatore e condotta incostituzionale;
per l'effetto:
condannare Banca Intesa per inadempimento contrattuale pari al doppio del valore investito che allo stato si ritiene equo quantificare in euro 210.000,00 ritenuta gravissima la condotta a danno della risparmiatrice;
in via subordinata, condannare Banca Intesa al risarcimento pari alla somma investita;
in via ulteriormente subordinata, condannare Banca Intesa per illiceità della causa del negozio e conseguente nullità dello stesso, alla ripetizione delle somme versate oltre interessi sulla base di quelli dei buoni ordinari del tesoro o quantomeno oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria;
in via ulteriormente subordinata, ritenendo il negozio accessorio contratto con la banca annullabile ex art. 1429 c.c. essendo la deducente caduta in errore essenziale sull'oggetto del contratto o quantomeno su una qualità essenziale dello stesso, condannare Banca Intesa alla ripetizione della somma oltre interessi sulla base di quelli dei buoni ordinari del tesoro o quantomeno oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria;
in ulteriore subordine, ritenuto il contratto annullabile per dolo ex art. 1439 c.c., condannare la banca alla ripetizione della somma, oltre interessi sulla base di quelli dei buoni ordinari del tesoro o quantomeno oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria.
Si costituiva in giudizio La Banca convenuta eccependo che l'operazione finanziaria de qua era stata conclusa per volontà dell'attrice, un'investitrice dotata di una notevole esperienza nonché di una rilevante propensione ad investire su titoli speculativi, come comprovato dai titoli precedentemente acquistati e presenti nel suo portafoglio. Aggiungeva, altresì, di essersi perfettamente conformata alla normativa primaria e secondaria applicabile, avendo i sui funzionari prospettato integralmente la situazione dei bond. Concludeva chiedendo il rigetto delle avverse domande e, per l'ipotesi di accoglimento delle stesse, chiedeva conteggiarsi in detrazione il valore dei titoli di cui è causa nonché i benefici ottenuti dall'attrice dall'operazione in esame. La convenuta formulava contestualmente istanza di fissazione di udienza.
Il Presidente rigettava l'istanza con cui la W. eccepiva l'inammissibilità dell'istanza di fissazione di udienza e restituiva gli atti al giudice designato, il quale provvedeva sulle istanze istruttorie della parti con provvedimento confermato dal Collegio, nonché all'assunzione delle prove medesime.
Alla nuova udienza collegiale del 30.05.07 la causa veniva assunta in decisione, con riserva di provvedere al deposito della sentenza nel termine di giorni trenta ai sensi dell'art. 16 d.lgs. n. 5/03.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere accolta l'eccezione di inammissibilità di tutte le doglianze e domande nuove introdotte da parte attrice con le memorie depositate in data 18.4.05 e 27.12.05 denominate note conclusive ex art. 10 d.lgs. n. 5/2003, atteso che detta norma esclude espressamente la modificazione delle conclusioni di rito e di merito già proposte.
Ciò posto, nel merito risulta documentalmente provato che W., intestataria del Conto Deposito Titoli "custodia ed amministrazione" n. XXXXXX presso la Banca Intesa s.p.a., filiale di Torre Annunziata, concludeva con quest'ultima il contratto per la negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari (doc. 17 prodotto in originale sub doc. 34 di parte convenuta).
Risulta, altresì, che in data 12.02.2001 l'attrice sottoscriveva l'ordine di acquisto dei bond Cirio Holding Luxembourg Sa 6,25% per l'importo di € 103.000,00 (doc. 23 di parte convenuta).
I1 contratto che ha avuto ad oggetto l'acquisto di valori mobiliari per cui è causa è stato, dunque, concluso nell'ambito dello svolgimento del servizio di investimento denominato "negoziazione" (cfr. art. 1 d.lgs. n. 58/1998).
Nella specie, la vendita dei titoli obbligazionari Cirio Holding è intervenuta tra l'investitrice e Banca Intesa s.p.a.,con la conseguenza che il contratto in oggetto va qualificato come contratto di negoziazione "in conto proprio" (art. 32 n. 5 Regolamento Consob). Non risulta, inoltre, che la Banca Intesa partecipasse al Consorzio di collocamento dei titoli. Ciò posto, non risulta fondata la doglianza relativa alla violazione delle disposizioni in materia di collocamento e sollecitazione all'investimento (artt. 94 e ss. TUF).
Sul punto va evidenziato che le Autorità di vigilanza (Banca d'Italia e Consob: cfr. doc. 2 parte convenuta) nei loro più recenti interventi hanno confermato che i bond Cirio (ivi compresi i bond di cui è causa: Cirio Holding Luxembourg S.A. 6,25%) potevano essere legittimamente venduti dalle Banche alla clientela "retail", cioè non istituzionale. In particolare, i predetti bond Cirio, emessi presso la Borsa del Lussemburgo, erano negoziabili su base individuale su mercato secondario italiano con clientela "retail" senza alcun bisogno di prospetto informativo. Non esiste, inoltre, un collegamento tra l'assenza di rating ed il presunto divieto di rivendere i bond alla clientela non istituzionale. Ed, invero, nessuna norma impone alle società emittenti un prestito obbligazionario di richiedere il rating (cioè la valutazione espressa del rischio del credito connesso ad un'emissione obbligazionaria). Non è giustificato, infine, il riferimento all'art. 2410 c.c., inapplicabile nel caso di specie, trattandosi di titoli emessi all'estero. Invero, ai sensi della normativa italiana, l'intermediario che procede in Italia all'offerta di valori mobiliari esteri (quali sono i bond Cirio) è tenuto unicamente ad effettuare la comunicazione alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 129 TUB. E, nel caso di specie, tale comunicazione risulta effettuata in occasione di tutte le emissioni del gruppo Cirio (cfr. docc. 2-3) e la Banca d'Italia non ha ritenuto di vietare l'offerta in Italia dei suddetti valori mobiliari. Né risulta fondata la violazione da parte della Banca convenuta del divieto di sollecitazione all'investimento, atteso che non risulta integrata, nel caso di specie, la fattispecie della sollecitazione all'investimento, definita dall'art. 1.1 lett. d) del TUF quale "ogni offerta, invito ad offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma rivolti al pubblico, finalizzati alla vendita o sottoscrizione di prodotti finanziari" e disciplinata dagli artt. 94-101 TUF. Nel caso in esame, manca la sollecitazione rivolta al pubblico, cioè la sollecitazione ad incertam personam, in altri termini, ad un numero indeterminato di individui ed in cui manchi, quindi, un contatto individuale tra offerenti ed oblati, in ragione delle modalità standardizzate di svolgimento delle offerte medesime. Deve, infatti, ritenersi che la banca si è limitata ad effettuare un'attività di negoziazione su base individuale. Non è stata, invero, provata, da parte attrice, un'attività di proposizione o di effettiva promozione da parte dei funzionari della Banca Intesa spa: non vi sono, pertanto, gli estremi per poter ritenere che, nel concreto, la vendita delle obbligazioni per cui è causa possa essersi configurata in termini di sollecitazione al pubblico risparmio, con la conseguente applicazione della disciplina prevista dalle regole del T.U. della finanza sulla sollecitazione all'investimento. Quand'anche, poi, volesse accedersi alla tesi in base alla quale gli strumenti finanziari in questione furono "consigliati" dal funzionario, e ciò sulla base di un'attività di consulenza da parte della Banca, deve rilevarsi che comunque l'attività di consulenza si caratterizza per la sostanziale "neutralità" dell'intermediario rispetto alla conclusione delle operazioni eventualmente conseguenti all'esercizio della consulenza; è evidente, infatti, che, nel caso della consulenza (a differenza dell'attività di gestione, che comporta l'obbligo di effettuare valutazioni discrezionali circa l'opportunità di investimenti e l'obbligo di predisporre la possibilità che dette valutazioni si traducano in operazioni), la scelta di tradurre in operatività i consigli rimane sempre in capo al cliente, e così è avvenuto nella specie (v. doc. ill. e in particolare ordine di acquisto). La circostanza, poi, che la contrattazione in esame sia avvenuta nella fase del grey market (cioè nella fase che va dal lancio del titolo al suo regolamento) non rende illecita l'operazione, atteso che essa assume tutte le caratteristiche di vendita di cosa futura, consentita nel nostro ordinamento (nella specie. la condizione sospensiva cui è subordinato l'effetto traslativo della proprietà è rappresentata dall'èmissione dei bond). Il caso in esame, dunque, non si colloca nella fase di mercato primario (o di emissione), che intercorre fra l'emissione del titolo da parte dell'impresa, avvenuta, in concreto, adottando non la modalità di offerta diretta al pubblico i sollecitazione all'investimento) ma l'offerta diretta a investitori istituzionali, e la sua sottoscrizione da parte dell'investitore, bensì nella fase successiva di mercato secondario, in cui il titolo, già in possesso dell'investitore, viene negoziato con altro investitore. Si tratta di una modalità di vendita del tutto legittima, che, peraltro, deve avvenire secondo regole estremamente dettagliate contenute nel TUF e nella regolamentazione attuativi emanata dalla Consob per disciplinare l'attività degli intermediari finanziari. A quest'ultima categoria appartengono anche, le banche, quali soggetti abilitati alla sollecitazione all'investimento cioè all'offerta al pubblico di vendita o sottoscrizione di prodotti finanziari, tra i quali rientrano le obbligazioni negoziabili sul mercato dei capitali (art. 18 D. Lgs. 24.2.1998 n. 58).
Pertanto, nell'ipotesi di acquisto dei titoli dagli investitori istituzionali destinatari dei private placement, i risparmiatori non restano privi di forme di tutela, ma quest'ultima si rinviene nelle norme riguardanti gli obblighi di comportamento gravanti sugli intermediari nella prestazione dei servizi di investimento, costituite dagli arti. 21 e ss. del TU, della finanza e la disciplina contenuta nel Regolamento Consob n. 11522/98. La fonte comunitaria di tali disposizioni è la Direttiva n. 93/22/CEE (in particolare, l'art. 11).
Si tratta pertanto di verificare se, nel caso di specie, siano state rispettate le regole di comportamento degli intermediari.
Invero, come per il collocamento, anche per la negoziazione di titoli occorre che:
1) i clienti siano adeguatamente informati sulle operazioni poste in essere;
2) venga assicurata al cliente la necessaria trasparenza, riducendo al minimo le situazioni di conflitto di interessi;
3) vengano sconsigliate operazioni non adeguate all'investitore;
gli strumenti finanziari negoziati siano coerenti con le esigenze finanziarie, la disponibilità economica, la propensione al rischio dei singoli investitori.
La banca è tenuta a comportarsi secondo diligenza, correttezza e trasparenza, a ridurre al minimo il rischio di conflitto di interessi e, in situazioni di conflitto, ad agire in modo da assicurare trasparenza ed equo trattamento (art. 21 TUF), nonché è tenuta ad acquisire dal cliente ogni informazione attinente alla sua esperienza in materia di investimenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio (art. 28 co. I lett. a) reg. Consob n. ll522n; è tenuta a consegnare all'investitore un documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari (art. 28 co. I lett. b) regol. Consob n. 11522), informandolo, prima di ogni operazione, sulla esistenza di propri interessi che possono configgere, anche indirettamente, con quelli del cliente (art. 27 reg. Consob citato).
L'intermediario deve, pertanto, fornire informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni dell'operazione stessa, onde permettere al cliente di effettuare una scelta consapevole (art. 28 co. II re. Consob); deve astenersi dall'eseguire l'operazione se non la ritiene adeguata alle caratteristiche del cliente, a meno che l'investitore, dopo essere stato correttamente informato, manifesti espressamente e per iscritto l'intenzione di procedere ugualmente. Allo stesso modo, ottenuto l'assenso scritto del cliente, la banca può procedere per le operazioni in conflitto di interessi (art. 27 n. 2 e 29 n. 1.3 reg. Consob).
Orbene, stando alle risultanze probatorie, risulta che fu consegnato all'attrice:
- il documento sui rischi generali dell'investimento;
- la scheda relativa alle informazioni in materia di obiettivi di investimento, situazione patrimoniale, conoscenza degli strumenti finanziarie propensione al rischio in cui la W. dichiarava di avere un patrimonio di oltre cinquecento milioni di lire, di avere un'ottima esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari e di possedere una propensione al rischio alta (cfr. doc. n. 17, ultima pagina);
- una copia dell'ordine di negoziazione degli strumenti finanziari con la seguente dicitura: "Vi informiamo che l'operazione del presente ordine è un'operazione non adeguata ( ... )" seguita dalla sottoscrizione dell'operatore e con la successiva dicitura: "Con riferimento a quanto da voi precisatomi circa l'ordine di cu sopra chiedo che l'operazione venga comunque effettuata" seguita dalla sottoscrizione di W..
Va, a tal riguardo, evidenziato che non assume rilievo la doglianza di parte attrice, contenuta nelle note di precisazione delle conclusioni ex art. 10 d.lgs. n. 5/2003, secondo cui l'inadeguatezza dell'operazione sarebbe stata segnalata con una crocetta che risulta a pari distanza tra il quadro inerente l'operazione non adeguata e gli obiettivi di investimento, atteso che la crocetta si trova comunque all'interno del riquadro del documento che segnala l'inadeguatezza dell'operazione e che la W. ha apposto la propria firma in calce a tale riquadro. Né appare al collegio revocabile in dubbio la consapevolezza dell'investitore in ordine alla valenza di tale gesto. La W., infatti, è un abituale investitore come emerge dalla scheda informativa nonché dal portafoglio che la Banca ha prodotto in causa. Deve, pertanto, desumersi che essa fosse assolutamente in grado di realizzare la portata delle dichiarazioni che sottoscriveva. Risulta, quindi, per tabulas, che l'investitrice, espressamente avvertita dell'inadeguatezza dell'operazione, ha dichiarato di essere comunque intenzionata a dare corso all'operazione.
Non risulta, invece, esauriente l'informazione offerta dalla banca in ordine alla natura del titolo. Nell'ordine di acquisto, infatti, la dicitura "DIVISA DEL TITOLO EUR" non identifica chiaramente la categoria dei titoli in questione (corporale bond emessi da società estera senza prospetto informativo e senza rating). Inoltre, la denominazione del titolo Cirio Holding 6.1/4% non chiarisce che il titolo non è Cirio ma Cirio Holding Luxembourg e, comunque, non è precisato il collegamento esistente tra la società lussemburghese e la Cirio né le garanzie eventualmente connesse all'emissione.
Né tale informazione è assolta dal documento sui rischi generali degli investimenti e strumenti finanziari, del tutto generico nei contenuti.
Sotto il profilo della comunicazione verbale tra funzionario e cliente, inoltre, le dichiarazioni rese dal funzionario sig…., escusso quale teste all'udienza del 15/03/07, non sono sufficienti a provare che siano state da lui fornite dette informazioni aggiuntive. Sul punto, infatti, il teste si è limitato a dichiarare: "A.D.R. Indicai alla signora le caratteristiche del ruolo da lei scelto anche se non ricordo le parole usate; certamente le indicai, come faccio sempre, le caratteristiche, ossia la scadenza; A.D.R. Certamente le parlai del rischio ,iell'operazione come faccio sempre, del resto più è alto il rendimento, maggiore è il rischio".
Parte attrice deduce, inoltre, che la banca aveva violato le disposizioni in materia di conflitto di interesse (art. 21 comma 1 lett. c TUF) per il fatto che partecipava al collocamento ma al tempo stesso vendeva i bond allo sportello; inoltre, collocando i bond la banca rientra a in parte nell'esposizione finanziaria nei confronti dell'emittente.
In ordine a tale ultimo aspetto, deve escludersi il conflitto di interessi.
Innanzitutto, la stessa Consob ha riconosciuto che l'esistenza di un'esposizione creditoria nei confronti della società emittente non determina di per sé la sussistenza del conflitto di interessi, soluzione questa che è stata avallata anche dalla giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Parma 16.06.05: 'fermo restando – come anche la stessa Consob ha avuto modo di riconoscere – che l'esistenza di un'esposizione creditoria della banca nei confronti dello stesso emittente non determina di per sé la sussistenza del conflitto di interessi poiché altrimenti e per assurdo le maggiori banche italiane dovrebbero sempre segnalare il conflitto in occasione della negoziazione di obbligazioni societarie con il possibile risultato di far perdere di selettività e quindi di effettività alla segnalazione medesima".
In ogni caso, la convenuta ha ribadito (e non risultano elementi dedotti in contrario da parte attrice) che né Banca Intesa né le banche in essa confluite erano creditrici della società emittente il prestito Cirio Holding Luxembourg Sa. Ha contestato, altresì, l'assunto di parte attrice secondo cui la sua esposizione debitoria verso il gruppo Cirio sarebbe rientrata progressivamente in quanto a conoscenza dello stato di dissesto, producendo la dichiarazione del dott. xxxxxx del 15 marzo 2004 (doc. 10 parte convenuta) da cui, invece, esultava che nel periodo tra il novembre 2000 ed il luglio 2001 (l'acquisto oggetto di causa risale al febbraio 2001) era aumentata, aggiungendo, altresì, che detta circostanza era stata accertata, in ordine alla posizione di Banca Intesa, in altri giudizi (cfr. Trib. Monza n. 218/05; Trib. Napoli 31.1.06 n. 95). In ordine alla conoscenza del default del gruppo Cirio da parte della Banca Intesa all'epoca del contratto per cui è causa, inoltre, la banca convenuta si è difesa rilevando che la crisi non era prevedibile non solo stando alle indicazioni della stampa specializzata ma neanche alla stregua di un attento esame dei bilanci in quanto solo dopo il default tali bilanci (in cui risultava la presenza di crediti infragruppo per oltre 550 milioni di curo, risultati poi inesigibili) si erano rivelati falsi, aggiungendo che il bilancio Cirio era stato impugnato dalla Consob solo nel gennaio 2003. Ciò posto, il Tribunale deve prendere atto che l'attrice non ha introdotto alcuna concreta confutazione a fronte di tali obiezioni. In particolare è rimasta priva di riscontro la circostanza – contestata vivacemente dalla convenuta- secondo cui dalla Centrale Rischi si poteva desumere l'utilizzo di linee di credito effettuate in misura largamente superiore al fatturato della Cirio e che per anni erano state scontate dalle banche ricevute bancarie per diversi miliardi di curo. Pertanto, non sussistono elementi per affermare che nel febbraio 2002 la crisi del gruppo Cirio era un dato noto o almeno prevedibile da parte della convenuta.
Quanto al conflitto di interessi da collocamento, invece, rileva il Tribunale che, sebbene Banca Intesa non facesse parte del Consorzio di collocamento, comunque ne faceva parte una società appartenente al suo gruppo e precisamente la Caboto, come ammesso dalla stessa convenuta in sede di comparsa conclusionale (pag. 62). E di tale circostanza ne doveva essere resa edotta la investitrice, onere al quale la Banca non ha dato prova di aver adempiuto, violando così l'art. 21, primo comma, lett. c), del D.L.vo 24 febbraio 1998 n. 58) e l'art. 27 reg. Consob n. 11522/98. E ciò a prescindere dal fatto, emerso in sede di istruttoria, che sia la Caboto che Banca Intesa si limitavano a detenere in portafoglio il quantitativo dei titoli necessario a far fronte alle richieste della clientela e che a volte il saldo di portafoglio esultava negativo in quanto la banca vendeva più titoli di quanti ne deteneva in portafoglio cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 27.9.06 dai testi xxxxx e xxxxx nonché all'udienza del 15.3.07 dai testi xxxx e xxxx).
Ciò posto, rileva il Collegio che le inadempienze riconosciute in tale sede a carico della Banca convenuta non siano di tale gravità da poter accogliere la domanda di risoluzione del contratto di acquisto per cui è causa. Non si ritiene, cioè, provato il nesso di causalità tra omessa informazione da parte della banca sulla denominazione del titolo Cirio e sulla sua natura di bond emesso da una società estera senza rating e la conclusione del contratto stesso. Il comportamento di inadempimento contrattuale della banca, nei limiti sopra evidenziati, non appare aver costituito elemento determinante la decisione della W. ad acquistare il titolo oggetto di causa.
Infatti, come già rilevato, nella scheda informativa sottoscritta dall'attrice al momento della conclusione del contratto di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, la sig.ra W. aveva dichiarato di possedere una propensione al rischio alta, di avere un'ottima esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari nonchè un patrimonio di oltre cinquecento milioni di lire (cfr. doc. n. 17, ultima pagina).
Risulta, altresì, che l'attrice aveva aderito al servizio IntesaBciContact "che consente di avere informazioni elo impartire disposizioni mediante internet, tv digitale o rete telefonica" (cfr. doc. 19 parte convenuta). I testi xxxx ed xxxx (funzionari della banca convenuta) hanno riferito che l'attrice era solita conferire ordine anche per telefono, su linea registrata, che chiedeva loro di compiere operazioni di acquisto o di vendita titoli che venivano dalla medesima individuati in modo specifico o di cui indicava il prezzo a cui intendeva acquistare oppure pretendeva che le venissero applicate le commissioni che dichiarava di pagare presso altri istituti presso cui faceva investimenti (dichiarazione resa dalla teste I e), che ricercava investimenti ad elevati rendimenti pur essendo a conoscenza dei relativi rischi e che preferiva scegliere da sé gli investimenti da effettuare, che sceglieva prevalentemente titoli azionari ed investiva su diversi titoli contemporaneamente, che era interessata a quasi tutti i titoli di nuova emissione o di società anche del nuovo mercato di cui aveva appreso l'imminente quotazione in borsa, che era solita discutere dell'andamento dei mercati e dei titoli azionari, — azione ai quali dichiarava di tenersi aggiornata attraverso la lettura della stampa che dal 1993 in avanti era solita recarsi presso la filiale almeno una volta alla settimana (cfr. verbale udienza del 15.03.07. Risulta dalla documentazione di parte convenuta che solo nell'anno anteriore all'operazione di cui è causa l'attrice ha effettuato cinquantasei operazioni in azioni (…), nell'ambito del contratto di negoziazione, ha svolto attività di trading di titoli azionari del nuovo mercato nella misura complessiva superiore al 28% del suo patrimonio (…). Ha sottoscritto quote di fondi comuni di investimento a rischio prevalentemente alto.
Alla luce di tali risultanze non è credibile, a parere del Collegio, l'assunto attoreo della preferenza della W. per una gestione conservativa piuttosto che speculativa del patrimonio. Deve, quindi, presumersi che l'attrice, quand'anche fosse stata informata che il titolo acquistato era il bond Cirio Holding Luxembourg 6,25% e che una società facente parte del gruppo Banca Intesa faceva parte del Consorzio di collocamento, avrebbe ugualmente concluso il contratto in esame (…).
Ciò posto accertato l'inadempimento contrattuale della banca nei limiti sopra evidenziati, il Tribunale ritiene di rigettare la domanda di risoluzione del contratto e di accogliere quella di condanna al risarcimento del danno nell'importo che determina, tenuto conto delle suesposte considerazioni nonché della cedola maturata dall'attrice e del valore attuale delle obbligazioni, in Euro 50.000,00 già rivalutati all'attualità.
L’accoglimento per quanto di ragione della domanda principale assorbe gli altri profili di invalidità lamentati da parte attrice.
Ai fini maggiore completezza, va comunque rilevata l'infondatezza della domanda di annullamento del contratto per dolo o per errore, atteso che parte attrice non ha provato i raggiri di cui sarebbe stata vittima, posti in essere da parte del funzionario (…). Né è stata provata l'illiceità della causa del contratto di acquisto per contrarietà a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume. Per il principio della soccombenza, le spese del giudizio - liquidate in dispositivo – sono poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata - II Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, a mezzo di citazione notificata in data 13.12.2005, da W. nei confronti della Intesa SANPAOLO S.P.A. (già Banca Intesa spa) con sede in Torino in persona del legale rappresentante "pro tempore", disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
Accoglie la domanda principale per quanto di ragione e, accertato l'inadempimento contrattuale della banca convenuta nei limiti indicati in motivazione, condanna quest’ultima, in persona legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di 50.000,00 a titolo di risarcimento del danno.
Condanna parte convenuta al pagamento in favore dell’attrice delle spese di lite che liquida in complessivi xxxxxxxxxxxxx
Così deciso in Camera di Consiglio in data 27.06.2007
Il Giudice estensore Il Presidente
Stefania Starace Antonio Greco