L'assegnazione casa coniugale non impedisce la vendita a terzi

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L'assegnazione della casa coniugale costituisce un diritto personale di godimento, ma non è in alcun modo assimilabile ad un diritto reale. Infatti il bene oggetto della assegnazione, stabilita con provvedimento giudiziale, può ben essere venduto oppure oggetto di espropriazione immobiliare. Ovviamente all'acquirente (sia a quello che abbia acquistato a trattativa privata, sia a quello che sia aggiudicatario del bene dopo avere concorso all'asta giudiziaria) sarà sempre opponibile il diritto dell'assegnatario ad utilizzare il bene, finchè ne sussistano i presupposti previsti dalla legge (in particolare, convivenza con figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti). La Cassazione, con sentenza del 19.07.2012, n.12466 ha precisato tale assunto, evindenziando che l'assegnazione non è un diritto reale e che quindi essa non impedisce la vendita, nè è opponibile ai terzi creditori.

Come ricorda ora la Corte di Cassazione con la sentenza n.  28229   del 18 dicembre 2013, se il marito proprietario dell'immobile decide di venderlo a terzi, la moglie ed i figli non corrono il rischio di dover andar via di casa  perché "il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile al terzo acquirente per nove anni anche se non trascritto, se, invece, viene trascritto e' opponibile anche oltre i nove anni.
Ciò significa che chi acquista un immobile che il giudice ha assegnato alla ex del proprietario, acquista un immobile occupato. Cioè il terzo acquista la proprietà ma non può entrare in possesso dell'immobile in virtù del provvedimento di assegnazione del giudice che ha un valore maggiore rispetto al diritto di proprietà.
Quindi anche se il provvedimento di assegnazione della casa familiare non è trascritto presso la Conservatoria dei Registri immobiliari, la moglie alla quale è stata assegnata la casa può opporre al terzo acquirente il titolo di assegnazione per un periodo di nove anni.
Se invece, il provvedimento di assegnazione della casa familiare viene trascritto presso la Conservatoria, prima dell'atto di vendita dell'immobile a terzi, il titolo di assegnazione può essere opposto anche oltre i nove anni.