Notizie in pillole (agg. Maggio 2024)

Notizie in pillole (agg.  Maggio 2024)

NAPOLI - Dipendente malato vittima di soprusi, sarà risarcito dall'amministrazione comunale: «Il tribunale di Napoli ha condannato l'amministrazione comunale della città partenopea al risarcimento del danno da straining, una particolare forma di mobbing, per avere, in un lungo periodo di tempo, adottato una condotta mobbizzante nei confronti di un dipendente, malato oncologico, che ha dovuto subire soprusi e prevaricazioni, al di là di ogni ragionevole rapporto di subordinazione. Il giudice ha accolto il ricorso dell'avvocato Antonio Chicoli e l'istruttoria ha accertato anche il danno biologico patito dal dipendente comunale, condannando il Comune di Napoli a pagare l'importo di oltre 50mila euro». https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/napoli_dipendente_malato_oncologico_vittima_soprusi_risarcito_ultimissime-6493390.html 

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Deposito atto ultimo giorno nel registro del pct sbagliato (Corte di Cassazione n. 31371/2022). Il deposito all’ultimo giorno di un atto con cui si propone appello avverso una sentenza del Tribunale in materia di lavoro in un registro del PCT sbagliato che conseguenze comporta? L’appello è non ammissibile? L’avvocato nel caso di specie, aveva ricevuto, a seguito del deposito errato dell’atto nel registro di Cancelleria “contenzioso” anziché nel registro “Lavoro”, le prime tre Pec con ricevuta di esito positivo il giorno del deposito. Il giorno successivo, invece, arrivava quarta Pec con rifiuto del deposito da parte della Cancelleria. La proposizione dell’appello soggiace al termine perentorio di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c., andando secondo la Corte di Appello ad essere esclusa la possibilità di rimessione in termini disposta dall’art. 153 c.p.c. trattandosi di un ritardo imputabile a errore dell’Avvocato. La questione veniva sottoposta alla Cassazione sulla base del fatto che il deposito dell’atto seppur avvenuto nel registro errato, aveva comunque raggiunto lo scopo di pervenire alla conoscenza dell’ufficiale giudiziario. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo dell’impugnazione sancendo che non si configura alcuna nullità, ma si tratta di una mera irregolarità: il deposito telematico di un atto in un registro diverso da quello in cui il deposito sarebbe dovuto avvenire. Difatti, prosegue il provvedimento, non sembra essere rinvenibile una norma che comporti la nullità del deposito avendo raggiunto comunque lo scopo di essere inserito nei registri informatizzati dell’ufficiale Giudiziario che ha generato la Pec di deposito. La Cassazione ha rinviato alla Corte di Appello competente, in diversa composizione.

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L’infortunio sul lavoro per Covid-19 non è collegato alla responsabilità penale e civile del datore di lavoro - Il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa.

ROMA - In riferimento al dibattito in corso sui profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro per le infezioni da Covid-19 dei lavoratori per motivi professionali, è utile precisare che dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro. Sono diversi i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail per la tutela relativa agli infortuni sul lavoro e quelli per il riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro che non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Queste responsabilità devono essere rigorosamente accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro, con criteri totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative Inail. Pertanto, il riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Istituto non assume alcun rilievo per sostenere l’accusa in sede penale, considerata la vigenza in tale ambito del principio di presunzione di innocenza nonché dell’onere della prova a carico del pubblico ministero. E neanche in sede civile il riconoscimento della tutela infortunistica rileva ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l’accertamento della colpa di quest’ultimo per aver causato l’evento dannoso. Al riguardo, si deve ritenere che la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all’andamento epidemiologico, rendano peraltro estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro.

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La Consulta Etica, istituita presso l’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, preso atto che in questi ultimi giorni sono apparse su numerosi siti web inserzioni che pubblicizzavano e offrivano servizi legali di consulenza, anche gratuita, incentivando i cittadini con la prospettiva di giudizi risarcitori per episodi di malasanità in relazione a ricoveri ospedalieri o per fatti comunque correlati alla pandemia COVID-19, condivide pienamente il disappunto espresso in relazione a tali comportamenti dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata e dall’OCF. Il grave e delicato momento che l’umanità tutta sta vivendo impone ad ognuno di noi, e a ciascuno nel proprio ambito, di collaborare, in presenza di una tale emergenza, con condotte rigorose e ispirate al buon senso, dovendosi ritenere censurabili tutte quelle operazioni di marketing che diano un’immagine distorta dell’Avvocatura e che soprattutto si pongano in contrasto con le nobili tradizioni che da sempre hanno ispirato la nostra nobile professione. Davanti una tale tragedia è assolutamente necessario che le condotte degli Avvocati siano improntate alla sobrietà e, soprattutto, si manifestino con quello spirito di servizio che li ha sempre contraddistinti. Si invitano pertanto tutti i colleghi a segnalare all’indirizzo di posta elettronica consultaetica.ordineta@gmail.com tutte le condotte che possano rientrare tra quelle stigmatizzate. Sarà fatta un’attenta valutazione degli episodi segnalati e all’esito dell’accertamento si provvederà a perseguire nelle opportune sedi le condotte ritenute censurabili perché in violazione della deontologia forense. Il Presidente il Segretario f.to Avv. Guido Sciacca f.to Avv. Anna Orlando 

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Il valore della causa corrisponde a quello della quota in contestazione (Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 195/2020; depositata il 9 gennaio). Ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato, il valore della causa di divisione non è quello della massa attiva ex art. 12 c.p.c. ma quello della quota in contestazione, poiché l’art. 6 d.m. n. 127/2004 – pur rinviando in generale al codice di procedura civile per la determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione degli onorari a carico del soccombente – deroga a tale rinvio in materia di giudizi divisori, per i quali stabilisce che il valore è determinato in relazione alla quota o ai supplementi della quota in contestazione.

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Divorzio: il coniuge può accedere ai documenti fiscali dell’ex. Per il TAR Marche-Ancona (sentenza n. 658/2019) è titolare di un interesse attuale e concreto ad accedere a tali informazioni. Anche in pendenza del giudizio di divorzio, l’ex moglie ha diritto di accedere alla documentazione fiscale, patrimoniale e reddituale dell’ex marito.
Questo è quanto chiarito dal Tar delle Marche, Sezione Prima, nella sentenza 24 luglio-25 ottobre 2019, n. 658/2019 (testo in calce).
Nella vicenda in esame, una ex moglie, in corso del procedimento di divorzio, aveva richiesto ai sensi della L. n. 241 del 1990, all’Agenza delle Entrate, l'accesso ai documenti dell’ex marito, relativi “ai rapporti di qualsiasi genere previsti dall'art. 7, comma 6, del D.P.R. n. 605 del 1973, pure in qualità di delegante o delegato, dal 2009 ad oggi".
Con il provvedimento impugnato, la P.A. aveva sospeso l’accesso a tali documenti, ritenendo che detta richiesta poteva essere accolta, solo mediante il procedimento di cui all'art. 492 bis c.p.c., che prevede la ricerca dei beni con modalità telematiche.

Avverso tale provvedimento, la donna ha presentato ricorso al Tar, chiedendo l'accertamento del diritto di accesso ai documenti detenuti dall'Agenzia delle Entrate nella suddetta istanza. La nota, ha evidenziato la ricorrente, sarebbe un diniego agli atti, in violazione dell’art. 24 della Costituzione. Costituitasi in giudizio, l’Agenzia delle Entrate si è opposta al ricorso, evidenziando che l’atto impugnato non era un diniego, bensì una richiesta di integrazione documentale.
Il Collegio ha accolto il ricorso, condividendo l’orientamento secondo cui, è possibile accedere alla documentazione anche tramite l’accesso amministrativo sancito dall'art. 25 della L. n. 241 del 1990, in quanto, il combinato disposto degli artt. 492 bis c.p.c. e 155 sexies disp. att. c.p.c., costituisce un ampliamento dei poteri istruttori del giudice della cognizione, ma non rappresenta un'esclusione dal diritto d'accesso dei documenti contenuti nell'Archivio dei rapporti finanziari. Tra l’altro, non sussiste un riferimento all'accesso previsto dalla L. n. 241 del 1990, per cui va ritenuto che entrambe le forme di richiesta dei documenti, possano essere utilizzate dal soggetto interessato.
Secondo il Tar, inoltre, non vi è dubbio sull'interesse ed il diritto della ricorrente all'accesso di documenti, utili alla stessa per difendere il proprio interesse giuridico, attuale e concreto, nell’ambito della causa di divorzio pendente. Pertanto, essendo l’istanza stata presentata da un soggetto legittimato, avente interesse attuale e concreto all'ostensione, l'accesso ai dati richiesti con l'istanza si presenta come necessario, alla luce del procedimento giudiziale in corso. Tra l’altro, non compete all'Amministrazione destinataria della richiesta di accesso, svolgere un’indagine sulla concreta utilità della documentazione richiesta per la difesa dei propri interessi in giudizio. Infine, è fondata anche la richiesta di esibizione dei documenti definiti nell’istanza, in modo puntuale e preciso dalla ricorrente.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche ha accolto il ricorso, annullato il provvedimenti di diniego impugnato ed ordinato alla Agenzia delle Entrate di consentire alla ricorrente, l'accesso alla documentazione richiesta.

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In caso di apertura di credito conclusa per facta concludentia, le condizioni economiche devono essere indicate nel contratto di conto corrente (Cassazione Civile, Sez. I, 22 novembre 2017, n. 27836). In materia di disciplina della forma dei contratti bancari, l’art. 3, comma 3, della legge n. 154 del 1992 e, successivamente, l’art. 117, comma 2, del t.u.l.b., abilita la Banca d’Italia, su conforme delibera del CICR, a stabilire che «particolari contratti» possano essere stipulati in forma diversa da quella scritta, sicché quanto da queste autorità stabilito circa la non necessità della forma scritta «in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto» deve essere inteso nel senso che l’intento di agevolare «particolari modalità della contrattazione» non comporta - in una equilibrata visione degli interessi in campo - una «radicale» soppressione della forma scritta, ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi la necessaria indicazione, nel «contratto madre», delle condizioni economiche a cui sarà assoggettato il «contratto figlio» (in applicazione di tale principio, va respinto il ricorso della Banca che, sulla base della sola menzione di condizioni quadro, generali ed astratte, contenute nel contratto di conto corrente, senza la previsione di regole relative alla parte economica, ha chiesto di considerare valido il contratto di apertura di credito, concluso per facta concludentia).

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Sul valore probatorio del rilevamento tecnico dei Carabinieri in occasione di un incidente stradale.

Non è atto pubblico la relazione di servizio o il rilevamento tecnico descrittivo redatto dalle forze dell'ordine (Carabinieri) in occasione di un sinistro stradale. Cassazione civile Sentenza n. 18757/2017.

La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 18757 del 28 luglio 2017 affronta l'interessante tema dell'efficacia probatoria dei rapporti di servizio stesi dalla forze dell'ordine in occasione delle uscite di accertamento di avvenuti indicenti stradali, e in tema di qualificazione della natura di tali atti. Nel caso di specie trattavasi da un lato di una relazione di servizio dell'uscita e dall'altra parte di un rilevamento tecnico effettuato dai Carabinieri in occasione di un sinistro stradale.

La questione non è nuova, tant'è che la sentenza richiama espressamente il precedente delle Sezioni Unite, in verità datato (Sentenza n. 215 del 09/04/199), secondo il quale costituiscono atti pubblici, a norma dell'art. 2699 c.c., soltanto gli atti che i pubblici ufficiali formano nell'esercizio di pubbliche funzioni certificative delle quali siano investiti dalla legge.

Afferma, pertanto, la Suprema Corte: "nè la relazione di servizio redatta dai Carabinieri in data 10 luglio 2001, nè il successivo rilevamento tecnico descrittivo del 30 luglio 2001 hanno natura di atto pubblico".

Quanto al valore probatorio di detti documenti, aggiunge la Corte di Cassazione, essi " ... non sono espressione di una funzione pubblica certificativa e, dunque, costituiscono semplici documenti suscettibili di essere liberamente valutati dal giudice come elementi di prova".

Tuttavia è pur sempre un pubblico ufficiale colui che ha steso la relazione o il rilievo tecnico. Ed infatti una certa resistenza probatoria è data ai dati riguardanti l'attività direttamente svolta dal pubblico ufficiale. Da altro canto si conferma l'efficacia di atto pubblico del verbale di constatazione delle violazioni al codice della strada.

Afferma la Corte: " ... In particolare, tali atti fanno fede fino a querela di falso relativamente alle sole circostanze certificate dai Carabinieri in relazione all'attività da loro direttamente svolta (data di redazione dell'atto, nominativi degli ufficiali verbalizzanti, ecc.), ma non anche per il contenuto informativo di quanto appreso o constatato in tali occasioni; queste circostanze fattuali, difatti, non costituiscono - come s'è già detto - oggetto di specifica attività certificatoria riservata dalla legge alle forze dell'ordine (diversamente da come accade per i verbali di constatazione della violazione delle norme del codice della strada)".

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Contratto bancario non sottoscritto ed effetti della produzione in giudizio (Tribunale di Ragusa, 17 ottobre 2016) - Con riferimento ai contratti per i quali la legge richiede la forma scritta ad substantiam, la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l’ha sottoscritta realizza un equivalente della sottoscrizione, con perfezionamento del contratto con effetti ex nunc e non ex tunc, essendo necessaria la formalizzazione delle dichiarazioni di volontà che lo creano, nulla rilevando la ricorrenza di atti di esecuzione del contratto stesso da parte di chi non l’abbia ancora sottoscritto, in quanto la natura formale del contratto non ammette la sua stipula per atti concludenti. La nullità del contratto per mancata sottoscrizione di una delle parti, in quanto nullità di protezione, può essere rivelata d’ufficio dal giudice innanzi al quale sia stato proposta domanda di nullità anche per causa diversa da quella allegata dall’istante. La nullità del contratto bancario impedisce alla banca di reclamare le competenze previste dal contratto nullo (interessi convenzionali, capitalizzazione degli stessi, spese e commissioni varie), essendo lo stesso completamente privo di effetti; in tal caso potranno essere richiesti unicamente gli interessi al tasso sostitutivo previsto dall’articolo 117, comma 7, TUB.

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SEZIONE SESTA – PRIMA
14 GENNAIO 2016, N. 433
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - IN GENERE.
Violenze perpetrate da un coniuge nei confronti dell’altro - Prova di un unico episodio di percosse - Motivo di addebito - Sufficienza - Fondamento.
In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall’altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l’equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona.

In senso conforme Cass. Sez. 1, Sentenza 817/2011: in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall’altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l’equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona.

 

Debiti e crediti di più contratti bancari si compensano - Cassazione Civile, sez. I, sentenza 31/05/2016 n° 11259 - La sentenza è mera applicazione dell'art. 1853 cod. civ., ai sensi del quale, se tra banca e correntista intercorra una pluralità di rapporti o di conti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente. Secondo la Suprema Corte, non rileva che difetti l'eccezione ovvero il mero rilievo: la compensazione opera automaticamente senza bisogno della proposizione di apposita eccezione, proprio in virtù della predeterminazione codicistica della sostanziale unitarietà dei rapporti contrattuali che legano banca e correntisti. In recentissima pronuncia (Cass. n. 512 del 2016) il Supremo Collegio aveva richiesto la mera reciproca esigibilità delle poste da compensare e non certamente le condizioni processuali di operatività della compensazione stessa, trattandosi di un'ipotesi tipica di cosiddetta compensazione atecnica; deve inoltre rilevarsi un orientamento sempre più estensivo della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 16800 del 2015), favorevole alla unicità del rapporto e all'operatività conseguenzialmente officiosa della compensazione anche se uno dei crediti abbia persino natura risarcitoria.

 

 

Stanotte ho avuto un incubo. 
Ho sognato che Higuain, nel pieno della notte, di nascosto, come un ladro, come un vigliacco che ruba la borsetta alla pensionata in uscita dalle Poste, come colui che prima ti dà un bacio e poi ti uccide, girava la chiave in silenzio e usciva di casa, senza salutare l’allenatore che lo ha coccolato come un padre, i compagni di squadra che gli sono sempre stati affianco, i tifosi che lo hanno amato incondizionatamente. Ma prima di uscire, per evitare che potesse ricordare tutto questo, prendeva un sacco, e rapidamente lo riempiva di tutto l’amore che gli è stato dato, delle sue promesse, del suo canto sotto la curva, e gli dava fuoco. Scappava via, così, d’improvviso, per indossare un’altra maglia, quella senza colori. Fortunatamente mi sono svegliato, ero tutto sudato, forse avevo anche pianto. Menomale è stato solo un sogno. Nella realtà non è possibile…

 

 

Firmato dal Governo il decreto attuativo sulle unioni civili In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, la firma del Governo al DPCM sulle unioni civili.Il 23 luglio il Governo ha firmato il decreto attuativo sulle unioni civili. Accanto alla firma del Presidente del consiglio Matteo Renzi, sono presenti le firme del Ministro della Giustizia Andrea Orlando e del Ministro dell’Interno Angelino Alfano.
Tale decreto, sviluppato in 11 articoli, ha come oggetto le disposizioni transitorie per la tenuta dei registri nell’archivio dello stato civile.

 

Processo civile efficiente: al via la discussione in Commissione Giustizia al Senato

Disegno di legge, Senato della Repubblica 11/03/2016 n° 2284

Pubblicato il 12/07/2016 da Altalex.it

Inizia oggi in Commissione Giustizia al Senato della Repubblica l'esame del Disegno di Legge 11 marzo 2016, n. 2284 intitolato "delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile".

Semplificazione delle procedure, maggiore efficienza e riduzione dei tempi processuali sono i principi ispiratori di una riforma che è destinata ad incidere in modo radicale sull'intero assetto del processo civile.

Segnaliamo qui le novità più rilevanti:

- ampliamento delle competenze del "tribunale delle imprese", al quale saranno attribuite, fra le altre, le controversie in materia di concorrenza sleale, pubblicità ingannevole, le class action;

- istituzione del "tribunale della famiglia e delle persona", costituito da sezioni circondariali e distrettuali presso tribunali e corti d'appello specializzate per la persona, la famiglia e i minori, con la contestuale soppressione dei tribunale per i minorenni.
Al nuovo tribunale sarà attribuita in via esclusiva, fra le altre, la competenza oggi spettante al tribunale ordinario in materia di stato e capacità delle persone, rapporti di famiglia compresi i giudizi di separazione e divorzio (anche quando vi siano minori) e i rapporti di filiazione fuori dal matrimonio.
E' previsto inoltre il riordino della disciplina dei procedimenti in materia di separazione e divorzio, filiazione al di fuori del matrimonio e responsabilità genitoriale.

Per il processo di cognizione gli obiettivi da perseguire sono la concentrazione e l'effettività della tutela insieme alla ragionevole durata del processo.
Queste le principali novità:

- il potenziamento degli istituti del tentativo di conciliazione e della proposta di conciliazione da parte del giudice: la mancata presenza delle parti ed il rifiuto ingiustificato della proposta di transazione da parte del giudice saranno comportamenti valutabili ai fini della decisione;
- l'applicazione obbligatoria del rito sommario (cd. "rito semplificato di cognizione") a tutte le cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica, ad eccezione delle cause assoggettate al rito del lavoro;
- l'obbligatorietà del rito ordinario di cognizione per le cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale;
- in tema di spese processuali, il potere del giudice di condannare d'ufficio la parte soccombente, che ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende di importo variabile tra il doppio ed il quintuplo del contributo unificato.

Due importanti modifiche interessano la disciplina del procedimento per decreto ingiuntivo:

- per gli imprenditori commerciali la prova idonea ai fini della concessione del decreto ingiuntivo potrà essere costituita anche dalla fattura corredata di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante l'annotazione della stessa nelle scritture contabili del creditore;
- in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice dovrà concedere l'esecuzione parziale del decreto opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per di procedura non manifestamente infondati. 

Per l'appello è introdotta la trattazione in forma monocratica delle cause di ridotta complessità giuridica e limitata rilevanza economica.

Per il giudizio di cassazione è prevista, fra le altre, la revisione del rito camerale nonché l'adozione di modelli sintetici di motivazione dei provvedimenti, anche mediante rinvio a precedenti, quando le questioni non richiedano una diversa estensione degli argomenti.

Tra le numerose novità che riguardano l'esecuzione forzata segnaliamo:

- l'impignorabilità dei beni di uso quotidiano privi di apprezzabile valore di mercato e degli animali di affezione o compagnia;
- la semplificazione delle vendite immobiliari;
- l'ampliamento dell'istituto delle misure coercitive di cui all'art. 614-bis c.p.c.;
- l'attribuzione di maggiori poteri e responsabilità all'ufficiale giudiziario quale agente dell'esecuzione "coinvolto e motivato all'efficiente gestione del processo esecutivo";
- in caso di pignoramento dei veicoli di cui all'art. 521-bis c.p.c., l'iscrizione degli estremi del veicolo in un sistema informativo gestito dal CED della Polizia, con la previsione della perseguibilità d'ufficio per - il reato di sottrazione di veicolo sottoposto a pignoramento o sequestro.

Sara interamente riordinata e razionalizzata la disciplina del processo telematico, le cui norme di attuazione - oggi disseminate in vari testi normativi e regolamentari - saranno inserite all'interno del codice di procedura civile.

In materia di processo del lavoro si prevedono:

- la cancellazione del cd. "rito Fornero" per l’impugnazione dei licenziamenti (art. 1, commi 47 e ss., legge 92/2012);
- l'introduzione della negoziazione assistita;
- una corsia preferenziale per le cause sui licenziamenti di cui all'art. 18 della legge n. 300/1970, che saranno trattate in specifici giorni del calendario delle udienze del giudice a ciò appositamente riservati.

Il Governo avrà 18 mesi di tempo per predisporre uno o più decreti legislativi relativi al tribunale delle imprese e al tribunale della famiglia e della persona e uno o più decreti legislativi per il riassetto formale e sostanziale del codice di procedura civile.

 

 

Cassazione civile, sez. I 11 aprile 2016, n. 7071 - Pres. Forte - Est. Bernabai.

 

Contratti di borsa – Acquisto di titoli ad alto rischio – Nullità del contratto per violazione degli obblighi informativi da parte della banca – Precedente acquisto di titoli esteri da parte del cliente – Circostanza esimente – Esclusione

Non è idoneo, in senso esimente – ad escludere la violazione dell’art.29 del Regolamento Consob - il precedente acquisto, da parte dello stesso cliente, di titoli esteri caratterizzati da un’alea maggiore del normale, in mancanza di una disposizione scritta dello stesso cliente che ne autorizzasse l’acquisto nonostante le informazioni ricevute sulle ragioni che sconsigliavano l’investimento.

 

Cassazione Civile, sez. I, sentenza 21/04/2016 n° 8089 - “Nei  contratti d'intermediazione finanziaria l'assolvimento degli obblighi informativi posto a carico dell'intermediario non può esaurirsi nella indicazione contrattuale del massimo rischio contrattualmente previsto, né fondarsi sull'astratta valutazione della possibilità per l'investitore di assumere autonomamente ed aliunde tali informazioni quando non ricorra la qualifica di investitore  professionale, avendo invece ad oggetto una condotta positiva diretta specificamente a fornire le informazioni idonee a descrivere la natura, la quantità e la qualità dei prodotti finanziari ed a rappresentarne la rischiosità; nei contratti aventi ad oggetto la gestione di portafogli, gli obblighi di comportamento normativamente posti a carico dell'intermediario (art. 36 - 46 Reg. Consob n. 11522 del 1998) prevedono anche la preventiva indicazione del grado di rischio di ciascuna linea di gestione patrimoniale, essendo, tale prescrizione vincolante, prevista nell'Allegato 3 sub C) del Regolamento, dettato al fine d'indicare le modalità di esecuzione dell'obbligo, sancito nell'art. 42 del Regolamento, di fornire all'investitore un parametro oggettivo coerente dei rischi connessi alle singole gestioni".

 

Appello Bologna 12 maggio 2016 - Pres. Salvatore - Est. Guernelli.

Nullità contratto quadro - La nullità del contratto quadro comporta la nullità del singolo ordine impugnato dal cliente, unica sanzione espressamente prevista dall’art. 23 Tuf; la nullità è relativa, e posta in effetti a protezione e a vantaggio del cliente, ed è pertanto conforme alla sua natura e funzione che abbia un effetto “selettivo”; non può essere chiesta da altri soggetti, tantomeno contro interessati ed è limitata ai singoli ordini impugnati.

Non può disporsi la restituzione delle cedole, che non sono null’altro che interessi (frutti civili) a corrispettivo dell’obbligazione acquistata e che, non essendo state percepite in malafede, potranno essere trattenute ex. artt. 1148 e 2033 c.c. 

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 14 gennaio – 23 maggio 2016, n. 10640

L’art. 21 del T.u.f. (d. lgs. 58 del 1998), nella vigenza del quale risulta eseguito l’ordine di negoziazione, stabilisce che nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento i soggetti abilitati devono, tra l’altro, comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati; devono inoltre acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati.
 A sua volta l’art. 29 del regolamento intermediari, sempre vigente pro tempore, stabilisce che gli intermediari autorizzati debbono astenersi dall’effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione; che ai detti fini essi tengono conto delle informazioni chieste prima della stipulazione del contratto di gestione e/o di consulenza e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati; che infine, quando ricevono da un investitore disposizioni relative a una operazione non adeguata, gli intermediari lo informano (id est, lo debbono informare) di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione e, qualora l’investitore intenda comunque dare corso all’operazione, possono eseguire l’operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.
 Questa corte, anche a sezioni unite, ha avuto modo di sottolineare che la responsabilità dell’intermediario che ometta di informarsi sulla propensione al rischio del cliente o di rappresentare a quest’ultimo i rischi dell’investimento, ovvero che compia operazioni inadeguate quando dovrebbe astenersene, ha natura contrattuale, investendo il non corretto adempimento di obblighi legali facenti parte integrante del contratto-quadro (o contratto d’investimento) intercorrente tra le parti (v. Sez. un. n. 26724-07 cui adde, di recente, Sez. 1^ n. 12262-15).

 

L’Avvocato ha l’obbligo di dissuadere il cliente da «cause perse»

Cass. Civ., sez. VI-3, 12 maggio 2016 n. 9695
CONTRATTO DI PATROCINIO – OBBLIGO DELL’AVVOCATO DI DISSUADERE IL CLIENTE DA CAUSE MANIFESTAMENTE INFONDATE -  L’Avvocato ha l’obbligo di non consigliare azioni inutilmente gravose e di informare il cliente sulle caratteristiche della controversia e sulle possibili soluzioni. In particolare, sussiste lo specifico obbligo in capo all’Avvocato di dissuadere il cliente da azioni che siano manifestamente prive di fondamento (v. Cass. N. 24544/2009 e da Cass. n. 6782/2015).

 

Unioni civili: il testo definitivamente approvato dal Parlamento
Progetto di legge, definitivamente approvato dalla Camera il 11/05/2016 n° 2081
L'aula della Camera ha infatti definitivamente approvato, con voto di fiducia, la Proposta di Legge n. 2081 recante "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze".
Le principali novità riguardano:
l'obbligo di assistenza morale e materiale;
l’obbligo di coabitazione;
l’obbligo di contribuzione economica in relazione alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo;
l’obbligo di definizione di comune accordo dell’indirizzo della vita familiare e della residenza;
regime patrimoniale, in mancanza di diversa convenzione tra le parti, della comunione dei beni;
in caso di scioglimento dell'unione si applicano alcune norme previste per il divorzio, ma non quelle sulla separazione;
diritto all'eredità per il partner superstite e garanzia di fatto della reversibilitàdella pensione;
subentro nell’affitto o il diritto a rimanere fino a 5 anni nella caso di proprietà del partner in caso del suo decesso;
diritto agli alimenti in caso di scioglimento dell'unione qualora l'ex partner versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.

 

Un binomio perfetto" a Barletta il 13 Maggio 2016, alle ore 18,00

Ne parlerà con l'autore, la Prof.ssa Mariagrazia Vitobello

Location "Cialuna"

Via Nazareth, 34

Barletta (BT)

 

Nuova presentazione il 23 Marzo 2016, ore 18,30

Libreria Mondadori di Torre del Greco

 

Il nuovo romanzo "Un binomio perfetto" sarà presentato il giorno 8 marzo 2016, alle ore 18, presso il Teatro Bellini di Napoli, alla Via Conte di Ruvo n. 14

Ne parlerà con l'Autore: Felice Bellona - Avvocato

Modererà: Espedito Pistone - Giornalista

Letture a cura della Dott.ssa Daniela Lama

 

IN USCITA A FEBBRAIO 2016

Un binomio perfetto

Graus editore

Napoli, 2016; br., pp. 288

Collana: Tracce

Una grande azienda. Il dominio del mercato della plastica. Il presidente, Amilcare Mantovani, autoritario e mai remissivo, ha in mano gli affari di famiglia da oltre trent'anni e, al di là delle sensazioni, sa che è giunto il tempo di farsi da parte e lasciare ai suoi figli l'intero patrimonio: Filippo, intuitivo e cinico; Marcello, esuberante e scontroso, e Giorgio, il più piccolo, chiuso e introverso. I conflitti tra loro rischieranno di mandare in frantumi il futuro dell'azienda. L'inevitabile rottura si placherà d'improvviso dinanzi al fato che coglierà di sorpresa: Filippo, il giovane rampollo, diviso tra amicizie, sesso e alcol, non accetterà i consigli di una donna, firmando la sua fine. Un movente difficile da cogliere che aprirà le porte a un'indagine senza esclusioni di colpi. A risolvere l'enigma, entrerà prepotentemente l'avvocato Michele Colantuono, un civilista stretto dalla routine quotidiana in Tribunale, cause che non gli danno più emozioni, il divorzio con Francesca e l'amore per la figlia Alessandra. Un mosaico di colori e sensazioni, i cui pezzi si muoveranno senza sosta, fino alla soluzione.

 

Il 22 maggio è avvenuta la sottoscrizione del nuovo contratto con GRAUS EDITORE per la pubblicazione del terzo romanzo, in uscita il prossimo mese di Febbraio 2016.

 

È nullo il “Contratto Quadro” firmato dal solo cliente: la Cassazione Civile, con la sentenza del 24 marzo 2016 n. 5919, abbandona il precedente orientamento espresso in Cass. Civ. n. 4564/2012"

 

L'Assemblea della Camera dei deputati ha definitivamente approvato, il 22 aprile 2015, la proposta di legge C. 831 e abb.-B, relativa alla disciplina dello scioglimento del matrimonio.
Il testo interviene sulla legge n. 898 del 1970, in modo da:
-anticipare il momento della possibile proposizione della domanda di divorzio;
-anticipare anche il momento dell'effettivo scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi;
-stabilire una disciplina transitoria.

 

Secondo la Corte di Cassazione "l’obbligazione del locatore di restituire al conduttore il deposito cauzionale dal medesimo versato in relazione gli obblighi contrattuali sorge al termine della locazione non appena avvenuto il rilascio dell’immobile locato, con la conseguenza che, ove il locatore trattenga la somma anche dopo il rilascio dell’immobile da parte del conduttore, senza proporre domanda giudiziale per l’attribuzione, in tutto o in parte, della stessa a copertura di specifici danni subiti, il conduttore può esigerne la restituzione (sentenze 15 ottobre 2002, n. 14655, e 21 aprile 2010, n. 9442)".

 

In tema di locazione il conduttore non può astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel casi in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore, atteso che la sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti (nella specie, la Corte ha escluso la legittimità della condotta del conduttore, che aveva sospeso il pagamento del canone locatore per aver il locatore celato la copertura in amianto del fabbricato nonché per non aver posto in essere gli interventi necessari a far cessare le infiltrazioni di acqua piovana).
Cassazione civile, sez. III, 29/01/2013, n. 2099


In tema di divorzio, una volta instaurato regolarmente il contraddittorio tra le parti, in caso di mancata comparizione di uno dei coniugi all'udienza presidenziale, spetta all'insindacabile discrezionalità del presidente valutare l'opportunità di provvedere alla fissazione di una nuova udienza per il tentativo di conciliazione, e tenendo conto delle ragioni della mancata presentazione del ricorrente. L'esercizio di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità.
Cassazione civile, sez. VI, 17/10/2014, n. 22111


Non è necessario integrare il contraddittorio nei riguardi degli altri condomini, non sussistendo un caso di litisconsorzio necessario, quando il condomino agisca per l'accertamento della natura condominiale di un bene e il convenuto eccepisca la proprietà esclusiva, senza però mettere in discussione la comproprietà degli altri soggetti, non formulando alcuna domanda riconvenzionale (nella specie, un condomino aveva convenuto in giudizio un altro condomino, il quale aveva iniziato, sul terrazzo condominiale, una serie di lavori diretti a trasformare il vano lavatoio in un mini appartamento, in danno alla proprietà comune).
Cassazione civile, sez. II, 14/10/2014, n. 21685


Affinché il licenziamento di un dirigente possa dar luogo ad un danno risarcibile secondo il diritto comune, deve concretarsi - per la forma in cui venga espresso, la pubblicità o le altre modalità con cui sia stato adottato e le conseguenze morali o sociali che ne siano derivate - in un atto di per sé ingiurioso, ossia lesivo della dignità e dell'onore del lavoratore, il cui carattere deve essere rigorosamente provato, ex art. 2697 c.c., da chi lo deduce. Non sono infatti riconducibili ad ipotesi di licenziamento ingiurioso i casi di recesso meramente ingiustificato, strumentale o pretestuoso.
Cassazione civile, sez. lav., 23/10/2014, n. 22536


La concessione di un'apertura di credito utilizzabile nell'ambito di un distinto rapporto di conto corrente non dà luogo ad un unico contratto, ma a due diversi contratti, aventi ad oggetto rispettivamente la creazione di una disponibilità a favore del cliente e lo svolgimento di un servizio di cassa da parte della banca sul presupposto dell'esistenza della predetta disponibilità, la cui strumentalità ad un unico risultato, rappresentato dalle somme messe a disposizione del correntista, pur determinando un fenomeno di collegamento tra negozi, non esclude l'autonomia strutturale degli stessi, in relazione alla quale dev'essere pertanto valutata anche l'intercomunicabilità delle relative vicende.
Cassazione civile, sez. I, 01/10/2014, n. 20726

 

8 marzo 2015

Riforma del processo civile: lo schema di legge delega

ART. 1

(Delega al Governo per la riforma del processo civile)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti l’implementazione del tribunale delle imprese e l’istituzione del tribunale della famiglia e della persona, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

 

a) quanto al tribunale dell’impresa:

1) ampliamento della competenza delle attuali sezioni specializzate in materia di impresa mantenendone inalterato l’attuale numero e cambiandone la denominazione in “sezioni specializzate per l’impresa e il mercato”;

2) razionalizzazione della disciplina della competenza per materia, includendo:

2.1) le controversie in materia di concorrenza sleale, ancorché non interferenti con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale e intellettuale;

2.2) le controversie in materia di pubblicità ingannevole di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145;

2.3) l’azione di classe a tutela dei consumatori prevista dall’articolo 140-bis del decreto legislativo 2 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni;

2.4) le controversie relative agli accordi di collaborazione nella produzione e nello scambio di beni o servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti all’accordo, di cui all’articolo 2341-bis, ultimo comma, del codice civile;

2.5) le controversie di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2003 n. 168, come modificato dal decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, relative a società di persone;

2.6) le controversie in materia di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario, oltre a quelle previste dall’articolo 2, comma 2, lettera f), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

3) mantenere e rafforzare la riserva di collegialità anche in primo grado, e prevedere presso ciascuna sezione l’istituzione di un albo di esperti nelle materie della ragioneria, contabilità, economia e mercato, con possibilità di iscrizione anche di dipendenti della Banca d’Italia e di Autorità indipendenti; prevedere che il presidente della sezione, fatta salva la possibilità di nomina di un consulente tecnico di ufficio, designi uno o più esperti, a supporto conoscitivo e valutativo del collegio giudicante relativamente ai saperi diversi da quello giuridico; prevedere che detti esperti possano essere ascoltati anche nella udienza pubblica in contraddittorio con le parti; prevedere che i compensi spettanti agli esperti e le spese da questi ultimi sostenute per l’adempimento dell’incarico sono a carico delle parti;

4) prevedere la rideterminazione delle dotazioni organiche delle sezioni specializzate e dei tribunali ordinari, adeguandole alle nuove competenze, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attraverso la riorganizzazione e la razionalizzazione dei medesimi tribunali, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; prevedere che successive modificazioni delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo siano disposte con decreti del Ministro della giustizia.

 

b) quanto al tribunale della famiglia e della persona:

1) istituire presso i tribunali ordinari le “sezioni specializzate per la famiglia e la persona”;

2) attribuire alla competenza delle sezioni specializzate di cui al numero 1):

2.1) le controversie attualmente devolute al tribunale civile ordinario in materia di stato e capacità della persona, rapporti di famiglia e di minori, ivi compresi i giudizi di separazione e divorzio e i procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio;

2.2) i procedimenti di competenza del giudice tutelare in materia di minori e incapaci;

2.3) le controversie relative al riconoscimento dello status di rifugiato e alla protezione internazionale disciplinate dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e successive modificazioni, nonché dal decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150;

2.4) in ogni caso, tutte le controversie attualmente non rientranti nella competenza del tribunale per i minorenni in materia civile a norma dell’articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, anche eliminando il riferimento ai provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo del medesimo articolo, salva l’attribuzione alla competenza del tribunale per i minorenni dei procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati e a quelli richiedenti protezione internazionale, disciplinandone il rito secondo modalità semplificate;

3) assicurare alla sezione l’ausilio dei servizi sociali e di tecnici specializzati nelle materie di competenza;

4) prevedere che le attribuzioni conferite dalla legge al pubblico ministero nelle materie di competenza delle sezioni specializzate siano esercitate da magistrati ai quali è attribuita, almeno in misura prevalente, la trattazione di affari rientranti nella competenza della sezione specializzata per la famiglia e per la persona;

5) disciplinare il rito dei procedimenti attribuiti alle “sezioni specializzate per la famiglia e per la persona”, secondo criteri di semplificazione e flessibilità e individuando le materie per le quali il tribunale decide in composizione monocratica, quelle per cui decide in composizione collegiale e quelle rispetto alle quali decide in composizione collegiale integrata con tecnici specializzati;

6) prevedere l’attribuzione, almeno in misura prevalente, a una sezione di corte di appello delle impugnazioni avverso le decisioni di competenza delle sezioni specializzate per la famiglia e la persona e di competenza del tribunale per i minorenni;

7) prevedere la rideterminazione delle dotazioni organiche delle sezioni specializzate per la famiglia e la persona, dei tribunali ordinari e dei tribunali per i minorenni, adeguandole alle nuove competenze, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attraverso la riorganizzazione e la razionalizzazione dei medesimi tribunali, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; prevedere che successive modificazioni delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo siano disposte con decreti del Ministro della giustizia.

 

2.Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore ella presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del codice di procedura civile e della correlata legislazione speciale, mediante novella del codice di procedura civile e delle leggi processuali speciali, in funzione degli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

 

a) quanto al processo di cognizione di primo grado:

1) valorizzazione dell’istituto della proposta di conciliazione del giudice di cui all’articolo 185-bis del codice di procedura civile - anche in chiave di valutazione prognostica sull’esito della lite, da compiere allo stato degli atti prima della valutazione di ammissibilità e rilevanza delle prove - in particolare in funzione della definizione dell’arretrato e del contenimento delle richieste di indennizzo per irragionevole durata del processo;

2) assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, al fine di garantire la ragionevole durata del processo in particolare mediante la revisione della disciplina delle fasi di trattazione e di rimessione in decisione, nonché la rimodulazione dei termini processuali e del rapporto tra trattazione scritta e trattazione orale;

3) immediata provvisoria efficacia di tutte le sentenze di primo grado;

 

b) quanto al giudizio di appello:

1) potenziamento del carattere impugnatorio dello stesso, anche attraverso la codificazione degli orientamenti giurisprudenziali e la tipizzazione dei motivi di gravame;

2) introduzione di criteri di maggior rigore in relazione all’onere dell’appellante di indicare i capi della sentenza che vengono impugnati e di illustrare le modificazioni richieste, anche attraverso la razionalizzazione della disciplina della forma dell’atto introduttivo;

3) rafforzamento del divieto di nuove allegazioni nel giudizio di appello anche attraverso l’introduzione di limiti alle deduzioni difensive;

4) riaffermazione, in sede di appello, dei principi del giusto processo e di leale collaborazione tra i soggetti processuali, anche attraverso la soppressione della previsione di inammissibilità dell’impugnazione fondata sulla mancanza della ragionevole probabilità del suo accoglimento;

5) introduzione di criteri di maggior rigore nella disciplina dell’eccepibilità o rilevabilità, in sede di giudizio di appello, delle questioni pregiudiziali di rito;

6) immediata provvisoria efficacia di tutte le sentenze di secondo grado.

 

c) quanto al giudizio di cassazione:

1) revisione della disciplina del giudizio camerale, attraverso l’eliminazione del meccanismo di cui all’articolo 380-bis del codice di procedura civile, e previsione, con decreto presidenziale, dell’udienza in camera di consiglio, con intervento del procuratore generale, nei casi previsti dalla legge, in forma scritta e possibilità di interlocuzione con il medesimo, sempre per iscritto, da parte dei difensori;

2) interventi volti a favorire la funzione nomofilattica della Corte di cassazione anche attraverso la razionalizzazione della formazione dei ruoli, secondo criteri di rilevanza delle questioni;

3) adozione di modelli di motivazione sintetici dei provvedimenti giurisdizionali, se del caso mediante rinvio a precedenti, laddove le questioni non richiedano una diversa estensione degli argomenti;

4) previsione di una più razionale utilizzazione dei magistrati addetti all’Ufficio del Massimario e del Ruolo, anche mediante possibilità di applicazione, come componenti dei collegi giudicanti, di quelli con maggiore anzianità nell’Ufficio;

 

d) quanto all’esecuzione forzata:

1) semplificazione del rito dei procedimenti cognitivi funzionalmente coordinati al processo esecutivo, anche attraverso l’assoggettamento delle opposizioni esecutive al rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile;

2) ampliamento dell’ambito di applicazione dell’istituto delle misure coercitive indirette di cui all’articolo 614-bis del codice di procedura civile, mediante la previsione della possibilità, per la parte vittoriosa, di chiedere al giudice la fissazione della somma dovuta dalla parte soccombente, a causa della mancata o ritardata esecuzione dell’ordine giudiziale, in presenza di qualunque provvedimento di condanna, a prescindere dal carattere fungibile o infungibile dell’obbligazione a cui esso si riferisce;

 

e) quanto ai procedimenti speciali:

1) potenziamento dell’istituto dell’arbitrato, anche attraverso l’eventuale estensione del meccanismo della translatio judicii ai rapporti tra processo e arbitrato, nonché attraverso la razionalizzazione della disciplina dell’impugnativa del lodo arbitrale;

2) ulteriore riduzione e semplificazione dei riti speciali, anche mediante omogeneizzazione dei termini e degli atti introduttivi, nonché dei modelli di scambio degli scritti difensivi;

f) introduzione, nel processo civile, di criteri di particolare rigore, anche mediante sbarramenti temporali, in ordine alla eccepibilità e rilevabilità d’ufficio delle questioni di giurisdizione;

g) introduzione del principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice, da declinarsi anche in termini di tecnica di redazione e di misura quantitativa;

h) adeguamento delle norme processuali all’introduzione del processo civile telematico.

 

3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, sentite le competenti commissioni parlamentari. I pareri sono resi nel termine di 45 giorni, decorsi i quali i decreti possono essere adottati comunque.

Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo, o successivamente, la scadenza del termine è prorogata di sessanta giorni.

 

4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

 

5. All’attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

6. In considerazione della complessità della materia trattata e dell’impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo, la corrispondente relazione tecnica evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovano compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 

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“DENTRO LA STANZA” si è aggiudicato il Premio della Critica della 15ma edizione del Premio Letterario Internazionale di Narrativa e Poesia edita e inedita “Tra le parole e l’infinito” con premiazione tenutasi il 20 settembre 2014 presso il Teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere - Caserta

 

"L'intruso" ha ottenuto il Riconoscimento Speciale della Giuria, quale miglior romanzo giallo della IV edizione del Premio Letterario Nazionale “Scriviamo Insieme” 2014 di Roma, con Cerimonia di Premiazione che si è tenuta nella Capitale il 31 maggio 2014, presso il Teatro Aurelio.

 

Mi piace condividere con gli amici che leggono il mio blog, l’incontro tenutosi presso la sala teatro dell’istituto scolastico ICS Giampietro-Romano di Torre del Greco. Incontro con circa 150 ragazzi, di età compresa tra gli undici ed i tredici anni, nonché con i docenti e, in particolare, con la preside prof.ssa Maria Aurilia e la prof.ssa Papa, alle quali va il merito di aver organizzato un momento di confronto con l’autore. Ebbene, devo ammettere che più di “mille” presentazioni, essermi confrontato con tanti ragazzi che hanno letto, con invidiabile attenzione, “Dentro la stanza”, commentando a tuttotondo e percependo in loro molteplici e piacevoli sensazioni, pur essendo il romanzo inerente ad un argomento non semplice, è stato per me fonte di entusiasmo ed arricchimento.

 

Giovedì, 10 Aprile 2014, alle ore 10, presso la Scuola ICS Giampietro – Romano, Via Antonio De Curtis, 7 - Torre del Greco (Na), per la rassegna “Invito alla lettura - Chi legge spicca il volo", nella Sala Teatro ci sarà l’incontro di studenti e docenti con l’autore Antonio Chicoli, per parlare del romanzo dal titolo “Dentro la stanza”.

 

Intervista di Maria Grazia Ligato (Responsabile cultura del Corriere della Sera, Settimanale IO DONNA) del 16 Gennaio 2014

Dentro la stanza, di Antonio Chicoli, ha suscitato emozione tra i nostri lettori. Abbiamo inviato all’autore un pacchetto di domande “tecniche” sul suo mestiere di scrittore. Ecco cosa ci ha risposto.

Dove scrive?
A casa, la sera, quando intorno a me c’è silenzio. Ma non solo, per i miei romanzi ho colto ogni attimo libero, per poter scrivere, elaborare, pensare, fantasticare.
Quando si è avvocati, con moglie e due figlie, è difficile essere uno scrittore vero, ma devo dire che l’amore per la scrittura mi ha fatto cogliere ogni momento. Ho scritto in udienza prima che venisse chiamata la mia causa. In stazione prima di prendere il treno. Anche perché proprio quando sei in strada, in tribunale, in treno, vedi le facce, i comportamenti delle persone e cogli i protagonisti dei tuoi racconti ed elabori le storie.

Quante ore scrive? Di notte? Di giorno?

Per i miei romanzi non sono andato oltre le tre ore giornaliere. Anche mezz’ora. Non è importante il tempo: quando hai voglia e le idee ti vengono, basta poco per raccontare una storia.

Il rito?
Niente caffè, niente sigaretta. Quando scrivo solo una bottiglia d’acqua accanto al video.

Cosa vede dalla sua finestra mentre scrive?
Il Vesuvio. Lo posso quasi toccare. Torre del Greco, dove vivo, è unica. E’ posizionata al centro del golfo di Napoli, alle spalle c’è il Vesuvio e di fronte  Capri nella sua interezza, stesa al sole con le sue forme sinuose. Lato destro vedo Napoli, lato sinistro  la penisola sorrentina. Che vuoi di più dalla vita? Forse è il panorama giusto per ispirare uno scrittore. E poi, casa mia è a  trecento metri in linea d’aria dalla dimora di Giacomo Leopardi. Scusate  se è poco…

Cosa la fa distrarre?
Una partita del Napoli. Quando gioca il Napoli mi fermo.

Cosa invece l’aiuta a concentrarsi?
Il silenzio. Quando scrivo preferisco che nessuno mi giri intorno e mi faccia domande. Mi innervosisco parecchio.

 

Servizio di Jana Novellino, per PiùEconomia.it del 14/12/2013

“Dentro la stanza” questo il titolo del secondo lavoro letterario dell’avvocato Antonio Chicoli, presentato ieri 13 dicembre a Villa di Marzo ad Avellino.Un romanzo toccante che impone al lettore dure riflessioni, un racconto introspettivo sulla pedofilia che ha per protagonista l’omertà, la paura di denunciare le atrocità vissute da un bambino e sua sorella. Leitmotiv di tutto il testo è il senso di colpa vissuto da Goffredo, bambino nel 1984 e giovane marito nel 2011, che vive con l’angoscia di non aver fatto nulla per mettere fine agli abusi del padre.

(...) ecco che, dopo “L’intruso” legal thriller ambientato a Napoli nasce questo nuovo lavoro targato Tullio Pironti Editore, la descrizione di un viaggio a ritroso nel passato di un uomo che rivive la sua gioventù.

«Il libro – spiega l’autore – nasce da esperienze p