(18/11/2024) - Correzione di errore materiale - Sentenza Corte di Cassazione SS.UU. n. 29432 del 14/11/2024.
Alla luce delle considerazioni che precedono reputano queste Sezioni Unite che debba dunque darsi continuità all’orientamento prevalente che nega, in ogni caso, l’ammissibilità di una statuizione sulle spese nel procedimento de quo. Deve dunque essere enunciato il seguente principio di diritto:
«Nel procedimento di correzione degli errori materiali, ex artt. 287- 288 e 391-bis cod. proc. civ., in quanto di natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, non essendo configurabile in alcun caso una situazione di soccombenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 91 cod. proc. civ., neppure nella ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, opponga resistenza all’istanza».
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