(08/01/2025) - OMOLOGA CONCORDATO C.M.O. - TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE FALLIMENTARE - CONCORDATO PREVENTIVO 5/2022-
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA SEZIONE FALLIMENTARE Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Francesco Abete Presidente dott. Amleto Pisapia Giudice dott.ssa Anna Laura Magliulo Giudice rel. a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 17 dicembre 2024, ha pronunciato il seguente: DECRETO nell’ambito del giudizio avente ad oggetto la richiesta di omologazione della proposta di concordato preventivo, formulata ai sensi dell’art. 180, comma quarto, terzo alinea legge fall., (c.d. cram down fiscale e previdenziale), dalla società C.M.O. S.r.l. (c.f. 04844021214 e numero di iscrizione al registro imprese NA-717544), con sede legale in Napoli alla Via Melisurgo, n. 4, e con sede effettiva, principale ed operativa in Torre Annunziata (Na) alla via Roma, n. 23/27, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, dott. Michele Sinopoli, avente ad oggetto sociale l’attività di “gestione di centro medico - diagnostico polispecialistico, in regime di accreditamento con il servizio sanitario nazionale” PREMESSA In data 30 marzo 2022, la società C.M.O. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Gaspare Coppola, poi sostituito dal dott. Michele Sinopoli, formulava domanda anticipata di ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161, comma sesto, l.f., e contestuale proposta di transazione fiscale (depositata presso l’Agenzia delle Entrate in data 22 ottobre 2022). A fondamento della domanda, la società rappresentava di versare in stato di crisi finanziaria derivante, principalmente, dal mancato incasso di crediti sanitari maturati nell’ambito di prestazioni (“medicina nucleare”) in regime di accreditamento, nonché dal ridimensionamento della spesa sanitaria regionale per effetto di continue misure normative tese all’efficientamento della spesa pubblica, cui è derivata, da un lato, la compressione dei flussi finanziari della gestione caratteristica e, dall’altro lato, l’aumento della esposizione debitoria, soprattutto nei confronti dell’erario, delle banche, dei fornitori. Firmato Da: ABETE FRANCESCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 737b20f1aae32d5b 2 Con decreto del 13 aprile 2022, depositato in data 14 aprile 2022, il Collegio concedeva il termine di 120 giorni per il deposito del piano e della documentazione richiesta dalla normativa all’epoca vigente, nominando quali pre - commissari giudiziali, dapprima, il prof. dott. Marco Maffei (in sostituzione del prof. dott. Giuseppe Sannino) e l'avv. Fabio Savino (il quale, con decreto del 3 febbraio 2023, veniva sostituito dal dott. Ciro Russo) e, con successivo decreto del 26 luglio 2022, l'avv. Carmine Romano. Con provvedimento del 22 luglio 2022, su istanza della ricorrente, il Tribunale accordava ex art. 161 l.f. una proroga di ulteriori sessanta giorni del termine per il deposito del piano, della proposta e della documentazione, previa applicazione della sospensione feriale ex art. 1 della Legge 742/1969, e dunque con termine finale fissato per il giorno 28 ottobre 2022. Alla scadenza del suddetto termine, la proponente provvedeva al deposito del piano e della proposta concordataria, unitamente a tutti i documenti ivi richiamati. Il Tribunale, in diversa composizione (Presidente, dott. Francesco Abete; Giudice a latere, dott.ssa Valentina Vitulano; Giudice delegato, dott. Amleto Pisapia), con provvedimento emanato in data 11 aprile 2023 dichiarava ammissibile la proposta con conseguente apertura della procedura di concordato preventivo, cui seguiva la conferma del provvedimento di nomina dei pre-commissari giudiziali come commissari giudiziali. Con il medesimo decreto veniva fissata l’udienza dell’11 luglio 2023 per l’adunanza dei creditori tenutasi, a seguito di vari rinvii concessi su istanza dei commissari giudiziali all’udienza del 13 marzo 2024, e veniva nominato nuovamente nella qualità di giudice delegato l’odierna relatrice, dott.ssa Anna Laura Magliulo, sostituita durante la sua assenza dal lavoro per maternità da altro magistrato, dott. Amleto Pisapia. La ragione delle istanze di rinvio si fondava sulla necessità, evidenziata dall’organo commissariale, di ottenere chiarimenti in merito ad alcuni aspetti della proposta, a loro avviso lacunosi, che hanno poi condotto la società proponente a depositare in data 18 dicembre 2023 un atto di aggiornamento e di modifica della (prima) proposta di concordato che tenesse conto delle osservazioni illustrate dai commissari giudiziali. A seguito della modifica della proposta, in data 29 gennaio 2024, i commissari, provvedevano a depositare e a comunicare ai creditori una ulteriore relazione integrativa avente ad oggetto l'analisi della (definitiva) proposta concordataria formulata e il parere da essi espresso in merito alla relativa convenienza. All'udienza del 13 marzo 2024, programmata per l'adunanza dei creditori, il pubblico ministero invitava i commissari giudiziali a formulare richiesta di revoca del decreto di ammissione al concordato, formulando contestualmente istanza di dichiarazione del fallimento. Firmato Da: ABETE FRANCESCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 737b20f1aae32d5b 3 Il giudice delegato, quindi, dichiarava l’apertura del sub-procedimento per la revoca o per la conferma del decreto di apertura della procedura di concordato preventivo della società C.M.O. S.r.l., emanato in data 11 aprile 2023, che si concludeva con la conferma del decreto di apertura della procedura di concordato preventivo della società C.M.O. S.r.l., emanato in data 11 aprile 2023, cui conseguiva il rigetto della richiesta formulata dal pubblico ministero volta alla dichiarazione di fallimento della società proponente e la fissazione di una nuova udienza, tenutasi in data 9 luglio 2024, per l’adunanza dei creditori. In sede di adunanza dei creditori e nei venti giorni successivi alla chiusura del relativo verbale, la maggioranza prescritta dal testo dell’art. 177 l.f. non veniva raggiunta. In particolare, come evidenziato nella relazione sui voti espressi dai creditori, depositata dai commissari giudiziali in data 16 settembre 2024, la proposta di concordato formulata dalla società, pur avendo raggiunto la maggioranza per numero di classi (cinque su nove), non ha conseguito la maggioranza sul totale dei creditori ammessi al voto. Con istanza del 19 settembre 2024 la ricorrente ha chiesto al Tribunale di procedere comunque all’omologazione coattiva della proposta concordataria, ritenendo sussistenti le condizioni di cui all’art. 180, comma quarto, l.f. (c.d. cram down fiscale e previdenziale). Il Tribunale, con decreto del 17 ottobre 2024, ha conseguentemente aperto il giudizio di omologazione (anche al fine di garantire il contraddittorio con i creditori tributari e previdenziali in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 180, comma quarto, l.f.), fissando udienza per il giorno 5 novembre 2024, poi rinviata al 17 dicembre 2024 - e cioè a data successiva a quella della emanazione del decreto del 6 novembre 2024 con cui il giudice delegato si pronunciava sulla ammissione al voto ex art. 176 l.f. dei crediti contestati –, per la comparizione della società debitrice, dei commissari giudiziali e per le eventuali costituzioni in giudizio di creditori dissenzienti o altri interessati ex art. 180 l.f. e per le eventuali opposizioni. Con memoria del 14 novembre 2024, si è tempestivamente costituita in giudizio la società proponente, insistendo per la omologazione del concordato preventivo e sostenendo, in particolare, la ricorrenza dei presupposti di legge per l’applicazione dell’istituto del cram down fiscale e previdenziale. In data 4 dicembre 2024, i commissari giudiziali depositavano parere motivato, ribadendo la propria posizione favorevole all’omologa del concordato ed evidenziando, come già esposto nella relazione ex art. 180, comma quarto, l.f., depositata in data 4 ottobre 2024, che nella fattispecie in esame ricorressero entrambe le condizioni (adesione determinante del creditore tributario e previdenziale ai fini del raggiungimento delle maggioranze; maggiore convenienza rispetto alla alternativa Firmato Da: ABETE FRANCESCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 737b20f1aae32d5b 4 liquidatoria) per l’applicazione dell’istituto del cram down e, dunque, per l’omologazione coattiva del concordato. In data 6 dicembre 2024, i creditori Agenzia delle Entrate (titolare di crediti compresi nella classe quarta), Teda Capital S.r.l. (titolare di crediti compresi nella classe ottava), Astrea Quattro Spv S.r.l. e Astrea Due Spv S.r.l. (titolari di crediti compresi nella classe ottava), depositavano i rispettivi atti di opposizione alla omologa del concordato per le ragioni che verranno meglio specificate nel prosieguo. In data 16 dicembre 2024, la società proponente depositava memorie difensive con cui formulava le proprie controdeduzioni avverso le eccezioni formulate dai creditori opponenti. All’udienza del 17 dicembre 2024 le parti si riportavano al contenuto dei propri atti e all’esito della camera di consiglio il Tribunale assumeva la seguente decisione. **** La normativa applicabile alla procedura in esame Preliminarmente, va evidenziato che la normativa applicabile alla proposta di concordato in esame è quella prevista dalla previgente legge fallimentare, sebbene la definizione di tale procedimento sia intervenuta sotto la vigenza della nuova disciplina legislativa dettata dal Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza. Ed infatti, la data di iscrizione a ruolo della domanda, risalente al 30 marzo 2022, è precedente a quella del 15 luglio 2022 di entrata in vigore del nuovo codice. Con riguardo alla disciplina di carattere transitorio, giova richiamare l’art. 390 del nuovo testo di legge a mente del quale: “I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l'apertura del concordato preventivo, per l'accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonche' della legge 27 gennaio 2012, n. 3”. Il contenuto del piano Tanto premesso in ordine ai profili di natura intertemporale, occorre ora analizzare il contenuto del piano. Quest’ultimo prevede, nell'ambito dell'attività di impresa in regime in continuità aziendale e nel termine di sei anni dall'omologazione, che il fabbisogno concordatario sia così garantito: i) dal flusso di cassa caratteristico costituisce una delle principali fonti di copertura finanziaria del fabbisogno scaturente dalla proposta concordataria; ii) dal realizzo degli assets destinati alla dismissione/realizzo, con particolare riferimento ai crediti cristallizzati al 30 marzo 2022; iii) Firmato Da: ABETE FRANCESCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 737b20f1aae32d5b 5 dall’apporto di nuova finanza da parte della società Gigante Immobiliare, attraverso le risorse che ricaverà dalla dismissione di alcuni suoi assets immobiliari, nella misura di euro 3.200.000,00. In particolare, rispetto all’apporto di nuova finanza, la proponente precisa che: a) l’importo pari a euro 500.000,00, a titolo di aumento del capitale sociale (delibera del 28/10/2022, redatta dal Notaio Domenico Di Liegro, Rep. n. 12611, Racc. n. 7981), verrà offerto in sottoscrizione alla società Gigante Immobiliare, previa rinuncia al diritto di sottoscrizione da parte degli attuali soci formulata nella medesima delibera; b) l’importo pari a euro 2.700.000,00, verrà offerto a titolo di sovrapprezzo quote. L’aumento di capitale (e il sovrapprezzo) sarà sottoscritto e versato in ragione dell’effettivo realizzo finanziario derivante dalla dismissione degli immobili in appresso indicati, fino a concorrenza del predetto importo di euro 3.200.000,00. A tal fine la proponente ha deliberato in seduta straordinaria un aumento di capitale cd. “scindibile” sicché il capitale si intenderà aumentato dell’importo corrispondente al numero delle sottoscrizioni effettivamente raccolte. Detto aumento di capitale è sottoposto alla condizione sospensiva dell’omologazione definitiva del concordato con facoltà del terzo di sottoscriverlo entro due anni dall’avveramento di tale condizione. Gli immobili destinati alla dismissione sono i seguenti: 1. Fabbricato ubicato in Torre Annunziata, alla Via Roma, n. 9-11, angolo Via Filippini, catastalmente identificato al foglio 9, sub 11, p.lla 961, categoria D/4, il cui valore di mercato, giusta valutazione del Geometra Vincenzo Cozzolino, è stato stimato in euro 1.927.700,00. Su tale immobile grava ipoteca a garanzia del mutuo erogato dalla Banca Stabiese, dal valore residuo (alla data del 21.09.2022) di euro 549.187,09 per quota capitale ed euro 24.543,00 per interessi (totale euro 573.730,49), che sarà estinto contestualmente alla vendita; pertanto, all’attualità, il ricavato netto è stimabile in euro 1.353.969,51, precisando altresì che il predetto finanziamento è garantito da ipoteca su altro immobile della Gigante Immobiliare di valore ampiamente superiore allo stesso; 2. Fabbricato ubicato in Milano, alla Via Antonio Bazzini, n. 16, e più precisamente un appartamento al piano terra e annesso box auto al piano interrato, catastalmente identificato al foglio 274, particella 887, sub 2 e sub 14, categoria A/2, zona censuaria 2, rendita catastale 1.335,04 (oltre euro 137,38 per il box), il cui valore di mercato, giusta valutazione del Geometra Vincenzo Cozzolino, è stato stimato in euro 875.000,00. Tale immobile è libero da gravami; 3. Complesso edilizio ubicato in Torre Annunziata, che occupa un intero isolato posto tra Via Castello, Via Roma, Largo Grazie e Via Speranza (c.d. "Palazzo Genzano"), catastalmente identificato al foglio 9, particelle 511-513-866-808, il cui valore di mercato, giusta valutazione del Geometra Vincenzo Cozzolino, è stato stimato in euro 3.082.250,00. Tale immobile è libero da gravami; 4. Fabbricato ubicato in Torre Annunziata, alla Via Filippini, n. 8, catastalmente Firmato Da: ABETE FRANCESCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 737b20f1aae32d5b 6 identificato al foglio 9, particella 292, sub 10 – 8 – 12, categoria A/4, zona censuaria 2, rendita catastale 71,58, il cui valore di mercato, giusta valutazione del Geometra Vincenzo Cozzolino, è stato stimato in euro 180.400,00. Tale immobile è libero da gravami. Gli immobili di cui ai numeri 1-2-3 sono stati acquisiti dalla Gigante Immobiliare a seguito (e per effetto) dell’atto di scissione societaria del 17 settembre 2015, mentre l’immobile di cui al punto 4 è stato acquistato direttamente dalla suddetta società con atto del 2 agosto 2018. In ragione di quanto sopra, il valore di realizzo complessivo dei predetti assets immobiliari è stato stimato in euro 5.491.620 (ovvero euro 6.065.350,00 al lordo del valore residuo mutuo), evidentemente superiore all’apporto che la Gigante si è impegnata ad effettuare (euro 3.200.000,00). La proponente, al fine di fornire la massima garanzia al ceto creditorio ed agli Organi della procedura circa il vincolo dei suddetti immobili alla procedura concordataria, ha adottato un sistema legale sulla base del quale: 1. è stato stipulato un contratto preliminare di compravendita (in data 28 ottobre 2022, redatto dal Notaio Domenico Di Liegro, Rep. n. 12613, Racc. n. 7983) ai sopraindicati prezzi di perizia sottoposto alla condizione sospensiva dell’omologazione del concordato entro il termine del 31 dicembre 2025, tra la proprietà dei citati immobili e la società in concordato per sé o per persona da nominare, contratto in corso di trascrizione presso la competente Conservatoria dei Registri immobiliari. Il suindicato contratto prevede espressamente la clausola secondo cui, in sede di definitivo trasferimento, il prezzo dei suddetti immobili, fino a concorrenza dell’importo di euro 3.200.000,00, sia corrisposto direttamente al Commissario Giudiziale per l’adempimento del concordato; 2. In aggiunta, e ad ulteriore garanzia, con atto per Notaio Domenico Di Liegro (del 28/10/2022, redatta dal Notaio Domenico Di Liegro, Rep. n. 12614, Racc. n. 7984), è stato sottoscritto mandato con procura irrevocabile al Commissario Giudiziale che sarà nominato, conferita da parte della società in concordato e dalla Gigante Immobiliare S.r.l.. Sulla base di tale procura il Commissario può procedere direttamente, tra l’altro, al trasferimento, a qualsiasi titolo ed anche in esecuzione di quanto pattuito con il sopra indicato contratto preliminare, degli immobili sopra identificati, nonché ad incassare la somma rinveniente dalla loro alienazione fino a concorrenza dell’importo di euro 3.200.000,00, soggetta al vincolo di destinazione alla manovra concordataria. Inoltre - al fine di disciplinare l’ipotesi in cui gli immobili non si riescano a vendere immediatamente al valore di perizia ed, in particolare, nei successivi sei mesi dall’omologazione – per effetto del suddetto mandato è stata conferita facoltà al Commissario Giudiziale di modificare il prezzo di vendita variando quelli stabiliti con il preliminare nei seguenti termini: a) per il bene di cui al punto 1. (Via Roma 9/11), ad un prezzo non inferiore ad euro 1.600.000; b) per il bene di cui al punto 2. (Milano), ad un prezzo non inferiore ad euro 750.000; c) per il bene di cui al punto 3. (Palazzo Firmato Da: ABETE FRANCESCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 737b20f1aae32d5b 7 Genzano), ad un prezzo non inferiore ad euro 2.500.000; d) per il bene di cui al punto 4. (Via Filippini, n. 8), ad un prezzo non inferiore ad euro 130.000. La somma di ciascuno dei tre valori indicati per ogni cespite è in ogni caso tale da consentire sia il pagamento del residuo debito garantito da ipoteca (nel caso dell’immobile sub. a)), sia la copertura dell’importo di euro 3.200.000,00 destinato al concordato. Eventuali ulteriori modifiche diminutive dei suindicati prezzi di vendita, se necessarie, dovranno essere condivise con la società Gigante Immobiliare S.r.l. prima di procedere alla stipulazione degli atti di trasferimento definitivo. Questo, dunque, lo schema riepilogativo delle fonti di copertura del fabbisogno concordatario al netto degli eventuali ricavi derivanti, in regime di convenzione, dalla branca di “medicina nucleare”. I conseguenti maggiori flussi di cassa derivanti da tale ulteriore attività saranno destinati integralmente al ceto creditorio, ad incremento della soddisfazione prevista nella proposta concordataria. Il confronto tra la proposta di concordato in continuità e lo scenario liquidatorio alternativo. La relazione giurata del professionista; il parere dei Commissari giudiziali. La proposta prevede la soddisfazione solo parziale dei creditori muniti di cause di prelazione con grado di privilegio successivo a quello di cui all’art. 2751 bis, n. 5 bis, cc (ivi compreso l’Erario e gli enti previdenziali), ma in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato dei beni, così come stimato dal professionista Francesco Corbello, dottore commercialista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, comma terzo, lett. d), l.f., nella relazione giurata ex art. 160, comma secondo, e 182 ter, comma primo, l.f., datata 27 ottobre 2022. In particolare, nella sua relazione, il dott. Corbello, ha dichiarato che “tenuto conto del valore attuale, cioè del valore che al momento della stima si è ritenuto opportuno attribuire ad ogni singolo componente attivo, in ipotesi fallimentare potrebbero pagarsi integralmente i crediti muniti di privilegio di cui al grado otto. Tutti gli altri creditori di rango inferiore al grado otto, compreso l’Erario, non godrebbero di alcuna soddisfazione nell’ipotesi di liquidazione giudiziale. Alternativamente, la proposta di concordato, sulla base delle prospettazioni della società, per come attestate, garantirebbe ai creditori una migliore soddisfazione”. La convenienza del piano concordatario rispetto all'alternativo scenario liquidatorio è affermata anche dai Commissari giudiziali nella relazione ex art. 172 l.f. del 12 luglio 2023 e in quella successiva, redatta a integrazione della prima, depositata in data 12 gennaio 2024, laddove, a pagina 70, essi rappresentano che: “[...] In definitiva, il raffronto tra l'utilità promessa ai creditori nella proposta di concordato in continuità e quella ritraibile nello scenario comparativo mostra (alla luce Firmato Da: ABETE FRANCESCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 737b20f1aae32d5b 8 dell'accreditamento della medicina nucleare) la netta convenienza della soluzione concordata, atteso che nel contesto "liquidatorio" l'attivo distribuibile ai creditori scaturirebbe dal prezzo dell'azienda nel suo complesso - o dei suoi beni ceduti separatamente dalla (eventuale) liquidità generata dalla prosecuzione dell'attività fino alle vendite. Ma tale liquidità risulta indispensabile alla copertura degli ingenti costi correnti, al rimborso della somma prededucibile che maturerebbero [...]. Ciò premesso, sulla scorta di quanto esposto in ordine al piano depositato, fermo restando il vaglio dei creditori sociali, gli scriventi Commissari Giudiziali evidenziano la convenienza della proposta concordataria.”. La suddivisione in classi dei creditori. Gli esiti della votazione. La proposta sottoposta al voto dei creditori, oltre ai crediti e spese prededucibili, si articola in nove classi. La classe I è rappresentata dai creditori assistiti da privilegio mobiliare di grado 5°, 6° e 8°, ai quali è offerta una soddisfazione del 100% oltre interessi legali al tasso vigente per il 2022. La classe II è costituita da altri creditori privilegiati inseriti nella presente classe in ragione della specificità degli interessi sottostanti, trattandosi di soggetti legati alla compagine sociale. Per essi è previsto il medesimo trattamento offerto ai creditori della classe I. La classe III è costituita dai creditori previdenziali degradati a chirografo, ai quali è offerta una soddisfazione del 14,80%. La classe IV è costituita dai creditori tributari degradati a chirografo, ai quali è offerta una soddisfazione del 14.80%. La classe V è costituita dai creditori privilegiato con soddisfazione non integrale per incapienza sul ricavato oggetto dei beni oggetto di prelazione, ai quali è offerta una soddisfazione del 14.80%. La classe VI è costituita dai creditori chirografari strategici, ai quali è offerta una soddisfazione del 10%. La classe VII è costituita da altri creditori chirografari (fornitori) inseriti nella presente classe in ragione della specificità degli interessi sottostanti, trattandosi di soggetti legati alla compagine sociale, ai quali è offerta una soddisfazione del 10%. La classe VIII è costituita dai creditori chirografari, ai quali è offerta una soddisfazione del 2%. La classe IX è costituita dall’unico creditore chirografario Marulo Agostino, inserito nella presente classe in ragione della specificità degli interessi sottostanti, trattandosi di soggetto legato alla compagine sociale, al quale è offerta una soddisfazione del 2%. In sede di adunanza dei creditori e nei venti giorni successivi alla chiusura del relativo verbale, la maggioranza prescritta dall’art. 177 l.f. non è stata raggiunta. Firmato Da: ABETE FRANCESCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 737b20f1aae32d5b 9 Di seguito, si riporta il prospetto esplicativo delle votazioni nelle singole classi: In particolare, come evidenziato nella relazione sui voti espressi dai creditori, depositata dai commissari giudiziali in data 16 settembre 2024, e come emerge dal suindicato prospetto illustrativo, la proposta di concordato formulata dalla società, pur avendo raggiunto la maggioranza per numero di classi (cinque su nove), non ha conseguito la maggioranza sul totale dei creditori ammessi al voto. Il cram down fiscale e previdenziale. I presupposti di legge. A fronte del mancato raggiungimento della maggioranza prescritta dall’art. 177 l.f., la proponente ha richiesto di procedere ugualmente alla omologazione del piano mediante l’applicazione dell’art. 180, comma quarto, terzo alinea, l.f., che regola l’istituto del c.d. cram down (tradotto letteralmente dall’inglese “buttare giù, inghiottire a forza”) fiscale e previdenziale. Va dunque preliminarmente inquadrato sul piano dogmatico la figura in esame, sia pure nelle sue linee essenziali, per poi valutarne l’applicabilità al caso di specie. L’istituto della transazione fiscale costituisce una particolare procedura “transattiva” tra il Fisco e il contribuente esperibile in sede di concordato preventivo, potendo essere parte integrante del piano di risanamento, originariamente previsto dall’articolo 160 l.f., e della domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, nonché delle trattative che precedono la stipula degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui al previgente articolo 182-bis l.f. Come chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 225/2014, ricorrendo a tale istituto, l’imprenditore in crisi può proporre alle agenzie fiscali o agli enti gestori di forme di previdenza o Firmato Da: ABETE FRANCESCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 737b20f1aae32d5b 10 assistenza obbligatorie, il pagamento parziale ovvero dilazionato dei tributi o dei contributi e dei relativi accessori, in deroga al principio generale di indisponibilità e irrinunciabilità del credito da parte dell’Amministrazione finanziaria. L’istituto, rispetto alla sua introduzione nel 2006, è stato interessato da significativi interventi legislativi che ne hanno modificato l’originaria configurazione, tra cui, da ultimo, la novella introdotta dall’articolo 3, comma 1 bis, D.L. 125/2020, convertito nella L. 159/2020, che ha previsto la possibilità per il giudice fallimentare di omologare il concordato preventivo e/o l’accordo di ristrutturazione anche in mancanza di voto e/o di adesione da parte dell'Amministrazione finanziaria. Tale omologa può avvenire al ricorrere delle seguenti condizioni: quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze richieste dall’articolo 177 l.f. ovvero della percentuale di cui all’articolo 182 bis, comma primo, l.f.; quando la proposta di soddisfacimento dei crediti della predetta amministrazione appare, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista, più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. Nell’effettuare tale valutazione il Tribunale può tenere conto anche delle risultanze della relazione redatta dal professionista incaricato dell’attestazione. Inoltre, il citato comma 1-bis ha modificato l’articolo 182-ter della l.f., precisando che la relazione del professionista attestatore deve, relativamente ai crediti tributari o contributivi e relativi accessori, avere ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale, modificando il precedente richiamo alle alternative concretamente praticabili. Dunque, nel caso di mancato raggiungimento delle maggioranze richieste dal piano per l’approvazione per il voto contrario espresso dall’amministrazione finanziaria (dell’Agenzia delle Entrate) e dell’INPS e dell’INAIL o nel caso di assenza di voto, sussiste comunque la possibilità per il tribunale (nel caso di raggiungimento della maggioranza nelle altre classi) di omologare il concordato ai sensi dell’art. 180, comma quarto, l.f., tenuto conto della relazione ex art. 172 L.F. dei Commissari. Ai sensi dell’art. 180, comma quarto, l.f., infatti, il tribunale “omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria”. Secondo un’interpretazione sistematica del testo normativo, tenuto conto delle recenti modifiche normative (le parole "Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione" sono state sostituite alle precedenti "Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto" dall'art. 20, comma 1, lett. a), DL 24.8.2021 n. 118, convertito, con modificazioni, dalla L. Firmato Da: ABETE FRANCESCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 737b20f1aae32d5b 11 21.10.2021 n. 147) l’espressione “mancanza di adesione” può essere intesa non solo come assenza di risposta dell’Erario, ma anche come risposta negativa, poiché con riguardo al concordato preventivo il d.l. 118/2021 ha reso il testo dell’art. 180 identico a quello dell’articolo 182-bis, all’evidente scopo di rendere la disciplina dell’omologazione forzosa nel concordato omogenee a quella dell’accordo di ristrutturazione. Tale interpretazione estensiva, poi, è in linea con i principi della direttiva UE Insolvency n. 1023/2019 e con i più recenti indirizzi della giurisprudenza di merito secondo cui la transazione deve essere omologata forzosamente se è conveniente per i creditori pubblici, nonostante il rigetto della proposta da parte di questi ultimi(Tribunale di Venezia, 9 settembre 2021; Tribunale di Taranto, 17 novembre 2021; Tribunale di Como, 1° dicembre 2021; Tribunale di La Spezia, 25 novembre 2021, che ha applicato per analogia tale principio al concordato fallimentare). Tali pronunce confermano e rafforzano l’interpretazione fornita dai Tribunali di Roma, Milano, Genova, Pescara, Siracusa e Pisa, nonché di La Spezia e Forlì con riguardo alla crisi da sovraindebitamento, e trovano inoltre conforto nelle ordinanze del 25 marzo 2021 e del 22 novembre 2021 con le quali le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno affermato la piena sindacabilità dinanzi al giudice fallimentare dei provvedimenti di rigetto delle proposte di transazione fiscale e contributiva espressi dall’amministrazione finanziaria e dagli enti previdenziali, ritenendo l’interesse concorsuale prevalente rispetto a quello fiscale. È chiaro quindi che l’interpretazione corretta è quella estensiva, deponendo in tal senso proprio la ratio delle nuove norme, cui è stato affidato il compito di superare ingiustificate resistenze dei creditori pubblici alle soluzioni concordate della crisi registrate nella prassi. L’istituto del cram down fiscale rappresenta, dunque, una “dirompente novità dell’ordinamento concorsuale attraverso cui, in un’ottica di favor rei per la soluzione concordataria, si mira a superare le farraginosità burocratiche sovente registrate nell’espressione del consenso da parte dei creditori pubblici”. E’ una regola sostanziale del giudizio di omologazione poiché realizza, per una sorta di fictio, il raggiungimento delle maggioranze prescritte dall’art. 177, comma 1, l. fall., anche nel caso in cui esse non fossero state raggiunte per la mancata adesione determinante dell’amministrazione finanziaria. Attraverso questo meccanismo così “è come se fosse realizzato il presupposto dell’approvazione del concordato a norma del primo comma dell’articolo 177, come prevede l’articolo 180, comma 1, l.f.”. Non si tratta, quindi, di un tertium genus rispetto alle ipotesi in cui la proposta non sia stata approvata (art. 179) o viceversa sia stata approvata (art. 180), bensì di una regola di omologazione che, proprio Firmato Da: ABETE FRANCESCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 737b20f1aae32d5b 12 in virtù del suo funzionamento, si colloca nella seconda ipotesi, ove è infatti disciplinata (Cass., sez. I, ordinanza n. 1033, depositata il 10 gennaio 2024). Ciò posto, alla stregua di quanto illustrato, occorre ora stabilire se nella fattispecie in esame possa ritenersi superabile il voto contrario del creditore pubblico e, dunque, se il concordato possa essere parimenti omologato anche alla luce delle opposizioni formulate sul punto dei creditori dissenzienti. Il contenuto delle opposizioni dei creditori Il creditore Agenzia delle Entrate si è opposto alla omologa del concordato, sostenendo la inattendibilità della relazione giurata ex artt. 160, comma secondo, e 182 ter, l.f., risalente al 27 ottobre 2022, redatta a cura del professionista incaricato, dott. Francesco Corbello, per le ragioni di seguito esposte. In primo luogo, la non affidabilità della relazione giurata deriverebbe, ad avviso del creditore tributario, dalla non attualità dei dati utilizzati e posti alla base del calcolo dell’avviamento. Al riguardo, il creditore opponente ha evidenziato che, nella determinazione del valore dei ricavi, punto di partenza del calcolo del professionista, non si è tenuto conto del budget, nonché delle maggiori utilità finanziarie, rinvenibili dal sopravvenuto accreditamento della branca di medicina nucleare e ciò avrebbe condotto, secondo la sua prospettazione, ad una sotto stima dell’alternativo scenario della liquidazione giudiziale. Ulteriore ragione di inattendibilità della relazione giurata e, di riflesso, di inidoneità della stessa a fornire una corretta valutazione circa gli esiti di una ipotetica scelta liquidatoria, deriverebbe, poi, dalla pendenza di un procedimento penale, in fase di indagini, e di un sequestro preventivo in danno della società per reati di frode che, ove accertati, condurrebbero ad una diversa rappresentazione della situazione economica e patrimoniale della società. L’incertezza delle prospettazioni elaborate dal professionista nella suddetta relazione deriverebbe, infine, deriverebbe dalla sopravvalutazione del valore degli immobili messi a disposizione dalla Gigante Immobiliare S.r.l. come apporto di finanza esterna. Con atto depositato in data 6 dicembre 2024 anche la società Teda Capital S.r.l. (titolare di crediti compresi nella classe ottava), si è opposta alla omologa del concordato, ripercorrendo, in parte, le medesime ragioni già sviluppate da Agenzia delle Entrate nella propria opposizione, condividendo, in particolare, il discorso sulla mancata valorizzazione del ramo di medicina nucleare nella stima del valore dell’avviamento e della alternativa liquidatoria; e, in parte, questioni, per vero, già sviscerate dal Tribunale nel corso del sub procedimento di conferma o revoca del decreto di ammissione del concordato, relative alle modalità di classamento dei creditori, contestando l’ammissione al voto di alcuni di questi (inseriti, in particolare, nelle classi prima, sesta e settima) legati direttamente o Firmato Da: ABETE FRANCESCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 737b20f1aae32d5b 13 indirettamente, sulla base di legami societari o di altra natura, alla compagine della società proponente. Prendendo posizione, poi, sulla specifica questione sollevata dal Tribunale con il decreto con cui è stata fissata l’udienza ex art. 180 l.f., Teda Capital ha affermato che la suddivisione in due distinte classi per il creditore previdenziale e per quello tributario, per i quali, peraltro, è stato proposto un medesimo trattamento, sarebbe illegittima nella misura in cui sia volta, a ben vedere, a incrementare artatamente le chance di raggiungimento della maggioranza delle classi per via di cram down. Con atto depositato in data 6 dicembre 2024, le società Astrea Quattro Spv S.r.l. e Astrea Due Spv S.r.l. (titolari di crediti compresi nella classe ottava), in primo luogo, hanno contestato la loro esclusione dal voto con riferimento ai crediti condizionali dalle stesse vantati, giusto decreto emanato dal giudice delegato in data 6 novembre 2024; in secondo luogo, si sono opposte anch’esse alla omologa del concordato, facendo sostanzialmente proprie le ragioni di contestazione già esposte dal creditore Teda Capital S.r.l.. L’infondatezza dei motivi di opposizione Ritiene il Collegio che i motivi di opposizione formulati dai creditori Agenzia delle Entrate, Teda Capital S.r.l., Astrea Quattro Spv S.r.l. e Astrea Due Spv S.r.l., siano ciascuno di essi infondati per le ragioni che seguono. Con riguardo alle contestazioni della Agenzia delle Entrate, osserva preliminarmente il Collegio che il discorso relativo alla pendenza di un procedimento penale a carico della società proponente, alla disposizione di un sequestro preventivo in suo danno, alla asserita sopra valutazione del valore degli immobili messi a disposizione dalla Gigante Immobiliare S.r.l., posto dal creditore – insieme all’ulteriore questione relativa al valore dell’avviamento che andrà analizzata separatamente - a fondamento della sua tesi sulla infondatezza della relazione giurata del professionista e sulla inaffidabilità dei dati ivi riportati, è stato già ampiamente affrontato e sviluppato dal Tribunale nel decreto emanato in data 14 giugno 2024, di conferma del decreto di apertura della procedura di concordato preventivo, e con cui dunque venivano superate punto per punto tali questioni. Si rimanda, pertanto, alla relativa motivazione per tali specifiche ragioni di opposizione. Parimenti, deve intendersi richiamata la motivazione già resa in sede di emanazione del citato decreto del 14 giugno 2024 con riferimento alle questioni, riproposte in tale giudizio dal creditore Teda Capital S.r.l., relative ai legami tra taluni creditori ammessi al voto e la società proponente essendo stato sviluppato e già superato anche questo punto nel provvedimento summenzionato. Va invece affrontata in questa sede la diversa questione sollevata dal creditore pubblico e fatta propria anche dal creditore Teda Capital relativa al valore dell’avviamento calcolato dal professionista il Firmato Da: ABETE FRANCESCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 737b20f1aae32d5b 14 quale, secondo la loro prospettazione, avrebbe dovuto aggiornare la propria relazione tenendo conto del volume di affari derivante dal (nuovo) accreditamento, medio tempore conseguito dal servizio sanitario regionale, per l’erogazione di prestazioni di medicina nucleare, business già in passato svolto dalla società ma poi sospeso per effetto del venir meno delle relative autorizzazioni. Entrambi i creditori contestano che nella valutazione dell’avviamento e della stima dell’alternativa liquidatoria, illo tempore formulata (e risalente al 27 ottobre 2022), non si sia tenuto conto, in prospettiva, dei flussi derivanti dal probabile accreditamento della branca di medicina nucleare che la società avrebbe potuto e che poi effettivamente (e nuovamente) ha conseguito, e che, una volta ottenuta tale (seconda) autorizzazione, non si sia provveduto ad un aggiornamento delle valutazioni iniziali, ciò comportando una sottostima del valore complessivo dei ricavi. Al fine di analizzare tale motivo di contestazione va prima di tutto evidenziato che al momento della redazione della relazione giurata ex art. 160, comma secondo, l.f. del 27 ottobre 2022, la Cmo erogava prestazioni in regime privatistico nell’ambito della medicina nucleare, atteso che, per l’esercizio relativo all’anno 2022, non risultava firmataria di alcun contratto con l’Asl per l'erogazione di prestazioni in convenzione. Il perito dott. Francesco Corbello nella sua relazione ha dichiarato di aver utilizzato criteri prudenziali per la valutazione del complesso aziendale, basando la sua analisi esclusivamente sugli accreditamenti (all’epoca) in essere con il servizio sanitario regionale e più precisamente: la branca di Laboratorio per la quale è stato attribuito alla ricorrente un tetto di struttura annuo pari ad euro 1.825.866,00; la branca di diagnostica per immagini per la quale è stato attribuito alla ricorrente un tetto di struttura annuo pari ad euro 4.422.800,00. Ha poi evidenziato che la branca di dialisi e la branca di medicina nucleare, in assenza, all’epoca, della firma del contratto con l’Asl (per la branca dialisi) e dell’accreditamento (per la branca medicina nucleare) non avessero alcun valore di avviamento diretto atteso che tali prestazioni al momento della stesura della relazione erano completamente a carico dei privati. Va ancora preliminarmente evidenziato che fino al 2021, e quindi nel periodo antecedente la data di presentazione della domanda concordato, la società aveva già svolto servizi di medicina nucleare in forza di un primo accreditamento poi venuto meno con provvedimento dell’Ente regionale del 14 giugno 2021 a causa di un contenzioso insorto tra la società e l’Asl con cui quest’ultima aveva richiesto in restituzione tutti i pagamenti effettuati alla Cmo nel biennio 2015-2016, per un totale di circa 9,5 milioni di euro. Fatte tali premesse, ritiene il Collegio che l’eccezione sia infondata e che la relazione giurata, contrariamente a quanto affermato dai creditori opponenti, possa ritenersi attendibile. Firmato Da: ABETE FRANCESCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 737b20f1aae32d5b 15 E in effetti, con riguardo al discorso della mancata valutazione prospettica dell’avviamento, se si considera che tra la data di stesura della relazione (risalente, come detto al 27 ottobre 2022) e quella del nuovo accreditamento (risalente al mese di marzo del 2023) e quella, ancora, di stipulazione del contratto con l’Asl per la regolamentazione delle prestazioni in regime convenzionato (che risale solamente al mese di febbraio del 2024, cioè a quasi due anni dopo), si comprende bene come al momento della stima giurata non potesse condivisibilmente prendersi in considerazione, anche solo in chiave prognostica e prospettica, il budget relativo alla branca di medicina nucleare, che a quella data non godeva ancora del nuovo accreditamento, tenuto conto del fattore di inevitabile incertezza circa gli esiti del procedimento amministrativo volto all’adozione di tale provvedimento di autorizzazione. Al riguardo, osserva il Collegio che la valutazione dell’avviamento di un business, soprattutto nell’ipotesi di crisi aziendale nell’ambito di una operazione di concordato, deve basarsi su dati concreti e realistici, tenendo conto dell’andamento storico, del superamento degli ostacoli (che hanno causato la crisi) e delle proiezioni attendibili. Nel caso di specie, le proiezioni sono strettamente legate ai tetti fissati dalle Asl limitatamente alle branche accreditate. In concreto non sarebbe stato possibile misurare l’avviamento di un business (erogazioni di prestazioni di medicina nucleare in convenzione con il servizio sanitario regionale), perché la concessione dell’accreditamento e della successiva sottoscrizione del contratto erano eventi remoti/possibili, ma sicuramente non erano qualificabili come probabili o certi. Si tratta di una differenza rilevante non solo sotto il profilo terminologico (remoto/possibile vs probabile/certo) ma anche sul piano sostanziale poiché l’accreditamento ben avrebbe potuto essere negato e ciò anche alla luce del fatto che nel 2021 era stato ritirato a causa del contenzioso tra la società è l’Asl cui si è poc’anzi fatto riferimento. Appare dunque condivisibile la scelta di non considerare nella stima globale del valore dell’azienda tale fattore che al momento della redazione della relazione non poteva ritenersi, giova ribadirlo, concreto ed attuale. Né può ritenersi meritevole di accoglimento l’eccezione secondo cui, una volta conseguito l’accreditamento, andava disposto un aggiornamento della relazione che tenesse conto della ripresa di un’attività storicamente già esercitata e ciò in quanto, con riguardo al pregresso, si osserva che le prestazioni del servizio pubblico da parte della società, come emerso dagli atti, hanno subito svariate interruzioni sicché l’alea valutativa avrebbe esposto il perito al rischio, opposto, di una erronea sopravalutazione del valore aziendale; con riguardo, invece, all’avvenire, si osserva che la frazione temporale (febbraio 2024 ad oggi) in cui la società ha ripreso a erogare quel servizio è a tal punto Firmato Da: ABETE FRANCESCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 737b20f1aae32d5b 16 breve (inferiore anche all’anno) da non consentire anche in questo caso di addivenire a stime concrete e realistiche. Ad ogni buon conto, la contestazione che, sostanzialmente mira a evidenziare la convenienza della alternativa liquidatoria, è da ritenersi infondata anche alla luce di un’ulteriore valutazione. Si deve tener conto, infatti, che l’ipotetica cessione aziendale in funzionamento è uno scenario, sì, concretizzabile, ma non necessariamente realizzabile. Un potenziale acquirente dovrebbe trovare convenienza all’acquisto di un complesso aziendale rispetto alla ipotesi di costituire un ente ex novo, dotato di macchinari inevitabilmente ancor più all’avanguardia. La convenienza risiederebbe sicuramente nell’acquisizione di branche accreditate (che garantiscono un fatturato secondo i tetti di spesa fissati dalle ASL), atteso che le attività svolte in regime privato sono più facilmente impiantabili entrando immediatamente in un regime di libera concorrenza (anzitutto, con il servizio sanitario e con le strutture convenzionate, che erogano prestazioni anche in esenzione, e, quindi, con le strutture che operano anche in regime privato, che erogano prestazioni applicando una tariffa piena); ma è possibile anche che non sia disposto a pagare un “plusvalore” per attività svolte in regime privato attesa: i) l’incertezza circa il numero delle prestazioni (che dipendono dai tetti di spesa attribuiti ai potenziali concorrenti); ii) la possibilità di acquistare autonomamente le attrezzature e avviare l’attività; iii) la natura incerta del valore dell’accreditamento della medica nucleare per via dell’andamento altalenante di tale business registrato nel corso degli anni da tale società. Il confronto fra i due scenari, alla luce delle evidenti incertezze che emergono nell’analisi della soluzione liquidatoria, non può dunque ritenersi omogeneo o comunque in grado di far ritenere che la seconda opzione conduca senz’altro a risultati più convenienti per i creditori vieppiù in considerazione della clausola del piano che prevede la destinazione ai creditori dei maggiori flussi finanziari derivanti dalla medicina nucleare. Va infine rigettata anche l’opposizione formulata dalle società Astrea Quattro Spv S.r.l. e Astrea Due Spv S.r.l. sulla mancata ammissione al voto tenuto conto della circostanza, dirimente, evidenziata dai commissari nella relazione del 2 ottobre 2024, secondo cui, ai fini della applicazione dell’istituto del cram down fiscale e previdenziale, si addiverrebbe al raggiungimento della maggioranza dei voti (considerando come aderenti alla proposta i creditori pubblici) anche laddove fossero stati ritenuti ammessi al voto i crediti condizionali (sul punto, si veda infra). Alla luce di tanto, anche tale questione può ritenersi ampiamente superata. Firmato Da: ABETE FRANCESCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 737b20f1aae32d5b 17 La sussistenza dei presupposti di legge per l’omologazione forzosa del concordato Cmo Appurata l’infondatezza dei motivi di opposizione, occorre infine verificare se ricorrano nel caso di specie i presupposti previsti dalla legge per l’applicazione del cram down fiscale e previdenziale. Con riguardo alla prima condizione di applicabilità del cram down, vale a dire la natura determinante della adesione dei creditori Agenzia delle Entrate e INPS ai fini del raggiungimento delle maggioranze ex art. 177, L.F., giova preliminarmente richiamare la sentenza emessa dal Tribunale di Verona in data 14 luglio 2023, n.29662, pubblicata in data 5 settembre 2023, sulla conversione del voto negativo (ovvero della mancata adesione) dell'Amministrazione Finanziaria e degli Enti previdenziali in voto positivo, nella parte in cui è stato evidenziato che: “L'art. 180 l.f. va interpretato nel senso che, laddove prevede che l'adesione dell'amministrazione finanziaria o previdenziale debba essere determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'art 177 l.f., il credito di tali enti deve essere considerato nel totale dei votanti (e non, invece sterilizzato), e che, al fine di verificare se l'adesione sia - appunto - determinante, il voto dei suddetti creditori debba essere ipotizzato come positivo e sommato a quello degli altri votanti in senso favorevole onde verificare se, in tal modo (e solo in tal modo), si riesca a raggiungere sia la maggioranza favorevole dei crediti ammessi, sia la maggioranza per classi”. Orbene, applicando tali coordinate di carattere interpretativo al caso di specie, si rileva che, come evidenziato dall'Organo Commissariale nella relazione del 2 ottobre 2024 sulla applicabilità del cram down, e come illustrato anche nella tabella riportata nel paragrafo dedicato alla suddivisione dei creditori in classi, l'esito del voto dei creditori evidenzia in maniera chiara che l'adesione sia dell'Agenzia (classe quarta) che dell'INPS (classe terza) sia assolutamente determinante per il raggiungimento delle maggioranze ex art. 177 LF. Peraltro, come correttamente rappresentato dai Commissari, anche laddove fossero stati essere ammessi al voto i crediti condizionali (ARGO SPV SRL – ASTREA 2 SPV SRL – ASTREA 4 SPV SRL), il risultato sostanzialmente rimarrebbe invariato. Si allega a tal fine prospetto illustrativo delle maggioranze considerando tra i voti favorevoli anche quelli del creditore pubblico. Firmato Da: ABETE FRANCESCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 737b20f1aae32d5b 18 Ebbene, come può desumersi anche dalla analisi della tabella sopra riportata, i crediti complessivi dell'Agenzia delle Entrate, collocati nella classe quarta, ammontano ad euro 24.885.796,02, mentre quelli dell'INPS, collocati nella classe terza, ammontano ad euro 291.766,01. In ragione di tanto, considerando aderenti alla proposta concordataria sia l'Agenzia delle Entrate che I'INPS - a tal fine convertendo in positivo il loro voto negativo - risulterebbero raggiunte le maggioranze di cui all'art. 177 l.f. posto che i voti a favore sarebbero pari ad euro 39,914.360.66 su un totale di crediti votanti pari a euro 63.016.772,24 (ovvero pari a euro 72.125.301,60 nel caso in cui fossero stati ammessi al voto i crediti condizionali, con nessun riflesso in tal caso sul risultato finale e sulla maggioranza che risulterebbe parimenti raggiunta). Le medesime considerazioni valgono anche con riguardo al secondo requisito richiesto dalla norma, relativo al discorso della convenienza per l'Agenzia delle Entrate e per I'INPS della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria. Ed infatti, come già illustrato nel paragrafo dedicato al tema del confronto tra lo scenario concordatario e quello liquidatorio, e che appare utile ripercorrere in tale sede, la proposta prevede la soddisfazione solo parziale dei creditori muniti di cause di prelazione con grado di privilegio successivo a quello di cui all’art. 2751 bis, n. 5 bis, cc (ivi compreso l’Erario e gli enti previdenziali), ma in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato dei beni, così come stimato dal professionista Francesco Corbello, dottore commercialista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, comma terzo, lett. d), l.f., nella relazione giurata ex art. 160, comma secondo, e 182 ter, comma primo, l.f., datata 27 ottobre 2022. Firmato Da: ABETE FRANCESCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 737b20f1aae32d5b 19 In particolare, nella sua relazione, il dott. Corbello, ha dichiarato che “tenuto conto del valore attuale, cioè del valore che al momento della stima si è ritenuto opportuno attribuire ad ogni singolo componente attivo, in ipotesi fallimentare potrebbero pagarsi integralmente i crediti muniti di privilegio di cui al grado otto. Tutti gli altri creditori di rango inferiore al grado otto, compreso l’Erario, non godrebbero di alcuna soddisfazione nell’ipotesi di liquidazione giudiziale. Alternativamente, la proposta di concordato, sulla base delle prospettazioni della società, per come attestate, garantirebbe ai creditori una migliore soddisfazione”. La convenienza del piano concordatario rispetto all'alternativo scenario liquidatorio è affermata anche dai Commissari giudiziali nella relazione ex art. 172 l.f. del 12 luglio 2023 e in quella successiva, redatta a integrazione della prima, depositata in data 12 gennaio 2024, laddove, a pagina 70, essi rappresentano che: “[...] In definitiva, il raffronto tra l'utilità promessa ai creditori nella proposta di concordato in continuità e quella ritraibile nello scenario comparativo mostra (alla luce dell'accreditamento della medicina nucleare) la netta convenienza della soluzione concordata, atteso che nel contesto "liquidatorio" l'attivo distribuibile ai creditori scaturirebbe dal prezzo dell'azienda nel suo complesso - o dei suoi beni ceduti separatamente dalla (eventuale) liquidità generata dalla prosecuzione dell'attività fino alle vendite. Ma tale liquidità risulta indispensabile alla copertura degli ingenti costi correnti, al rimborso della somme prededucibile che maturerebbero [...]. Ciò premesso, sulla scorta di quanto esposto in ordine al piano depositato, fermo restando il vaglio dei creditori sociali, gli scriventi Commissari Giudiziali evidenziano la convenienza della proposta concordataria.”. Può dunque sostenersi che, secondo quanto previsto dal piano concordatario, la prosecuzione dell’attività di impresa consentirà di conseguire una provvista complessiva superiore a quella che, in base alle valutazioni e verifiche del professionista illustrate nella relazione giurata, potrebbe essere ottenuta nell’alternativo scenario fallimentare, con conseguente possibilità di far conseguire anche ai creditori chirografari una soddisfazione, seppur parziale del loro credito, che rimarrebbe invece totalmente insoddisfatto in caso di fallimento. La proposta concordataria, pertanto, garantendo una soddisfazione anche della parte di credito totalmente incapiente nel caso fosse intrapresa l’alternativa opzione liquidatoria, è senz’altro più vantaggiosa. D’altra parte, non vi sono serie ragioni di dubitare che i risultati prospettati nel piano potranno essere effettivamente conseguiti, come attestato dal dott. Corbello nella propria relazione laddove ha ritenuto il piano fattibile. Tale conclusione va senz’altro condivisa, sia pure nei limiti della verifica (di non manifesta inettitudine a conseguire i risultati economici – e quindi i flussi necessari per la soddisfazione dei creditori) possibile da parte del Tribunale, tenuto conto del fatto che nelle more Firmato Da: ABETE FRANCESCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 737b20f1aae32d5b 20 della presente procedura, nel mese di marzo dell’anno 2023, la società ha ottenuto l’accreditamento regionale per la branca di medicina nucleare, cui è seguita nel mese di febbraio dell’anno 2024 la stipulazione del contratto con l’Asl per la regolamentazione della erogazione delle prestazioni in regime convenzionato, e che il flussi derivanti da tale attività, secondo quanto previsto dal piano, verranno destinati ai crieditori. Appare quindi verosimile, anche e soprattutto alla luce di tali fattori di novità (che ad avviso del Tribunale vanno letti proprio in chiave di possibile e realistica riuscita del concordato, contrariamente alla diversa lettura offerta dai creditori opponenti), che, come prospettato dal professionista e valutato dai commissari, saranno effettivamente ottenibili i risultati economici indicati nel business plan, sicché appare effettivamente conseguibile la maggior provvista necessaria per garantire ai creditori pubblici una soddisfazione superiore a quella ottenibile in caso di fallimento. Deve perciò ritenersi sussistente anche il secondo presupposto richiesto dall’art. 180, comma quarto, terzo alinea, l.f., ai fini dell’omologa del concordato. Ritenuto, in conclusione, che le opposizioni dei creditori debbano essere rigettate e che debba essere invece accolta la richiesta di Cmo di omologa della proposta concordataria ai sensi dell’art. 180, comma quarto, l.f. PQM Visto l’art. 180, c. 4 e 5 legge fall: 1) rigetta le opposizioni proposte da Agenzia delle Entrate, Teda Capital S.r.l., Astrea Quattro Spv S.r.l. e Astrea Due Spv; 2) omologa il concordato preventivo proposto dalla società C.M.O. S.r.l. (c.f. 04844021214 e numero di iscrizione al registro imprese NA-717544), con sede legale in Napoli alla Via Melisurgo, n. 4, e con sede effettiva, principale ed operativa in Torre Annunziata (Na) alla via Roma, n. 23/27, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, dott. Michele Sinopoli; 3) conferma la nomina quale giudice delegato della dott.ssa Anna Laura Magliulo; 4) conferma la nomina quali commissari giudiziali del prof. dott. Marco Maffei, del dott. Ciro Russo, dell’avv. Carmine Romano; 5) demanda il controllo sull’esecuzione del concordato ai commissari giudiziali, che dovranno redigere semestralmente un rapporto riepilogativo sull’esecuzione del concordato, da trasmettere al giudice delegato ed ai creditori a mente dell’art. 182, comma 2, l. fall; 6) dispone che la proponente, entro il mese successivo ad ogni trimestre solare, predisponga una relazione riepilogativa in ordine alla gestione economica e finanziaria dell’impresa, corredata da una situazione economica-patrimoniale infrannuale e dell’indicazione delle più rilevanti operazioni economiche e finanziarie compiute o che intende compiere, da inviare al commissari giudiziali i quali Firmato Da: ABETE FRANCESCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 737b20f1aae32d5b 21 provvederanno a trasmetterla al Tribunale con le proprie osservazioni e ad inviarla ai creditori a mente dell’art. 182, comma 2°, l. fall.; eventuali istanze di secretazione di operazioni concretanti scelte strategiche saranno valutate dal giudice delegato su parere dei commissari, prima della comunicazione della relazione ai creditori; 7) dispone che i commissari riferiscano tempestivamente al giudice delegato il verificarsi di qualsiasi circostanza che possa determinare l’impossibilità di addivenire alla corretta attuazione del piano di concordato e/o dal quale possa derivare pregiudizio al ceto creditorio; 8) dispone che la proponente, entro venti giorni prima delle scadenze previste nel piano, predisponga un piano dei pagamenti da inviare previamente ai commissari che lo trasmetteranno al giudice delegato ed ai creditori, con le proprie osservazioni; la preponente provvederà a trasmettere al Commissario la documentazione attestante i pagamenti effettuati; 9) dispone che le somme dovute agli eventuali creditori risultati irreperibili siano depositate su un libretto o conto corrente bancario o postale (aperto a fronte della consegna all’istituto bancario o postale di copia del presente decreto) intestato ai creditori irreperibili del concordato della società Cmo dando comunicazione del deposito al giudice delegato. Il deposito equivarrà a pagamento da parte della società in concordato. I creditori irreperibili, per ottenere quanto di loro spettanza, dovranno presentare istanza al giudice delegato, il quale autorizzerà il pagamento a favore dell’istante. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non reclamate nel frattempo dai creditori irreperibili dovranno essere devolute dall’istituto depositario direttamente a favore del Fondo Unico Giustizia, ai sensi dell’art. 2, comma 2bis del d.l. n. 143/08, il tutto dando comunicazione del versamento al giudice delegato; 10) rimette al giudice delegato l’emissione dei provvedimenti opportuni volti a risolvere ogni questione che dovesse insorgere nel corso dell’esecuzione della proposta di concordato, nonché a dirimere eventuali conflitti insorti fra gli organi della procedura ovvero fra questi ultimi e la società proponente; 11) dà atto che nel piano è stato fissato in sei anni dalla omologa il termine finale per l'adempimento del concordato; 12) dispone che il presente decreto sia pubblicato ai sensi dell'art. 17 LF e sia comunicato alla debitrice, ai creditori opponenti e ai commissari giudiziali i quali provvederanno a darne notizia agli altri creditori. Torre Annunziata, lì 31 dicembre 2024 Il Giudice delegato Il Presidente dott.ssa Anna Laura Magliulo dott. Francesco Abete