Linee guida Consob in materia di “Avvertenze per l’Investitore" - Raccomandazione n. 0096857 del 28/10/2016.

Linee guida Consob in materia di “Avvertenze per l’Investitore" - Raccomandazione n. 0096857 del 28/10/2016.

Con la raccomandazione n. 0096857 del 28 ottobre 2016, la CONSOB emana le linee guida in materia di inserimento e redazione delle “Avvertenze per l’Investitore” dei prospetti di offerta al pubblico e/o ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari, al fine di fornire al risparmiatore una maggiore trasparenza negli investimenti in strumenti finanziari.

Pubblicata la raccomandazione n. 0096857 del 28 ottobre 2016 della CONSOB.

Al centro i fattori di rischio. Come si legge nella premessa della raccomandazione, «dette Avvertenze non riportano informazioni ulteriori rispetto a quelle che l’Emittente è tenuto ad indicare nei pertinenti capitoli del Prospetto concernenti i fattori di rischio dell’Emittente e/o degli strumenti finanziari, ma sono volte a dare risalto, in via immediata e chiara ed in coerenza con detti fattori di rischio, a quei peculiari e rilevanti profili di criticità dell’Emittente e/o dell’investimento proposti, al fine di favorire l’immediata percezione del rischio che verrebbe ad assumere l’investitore». Lo scopo delle avvertenze è quello di essere uno strumento utile ad evidenziare i «profili di rischio relativi all’emittente, agli strumenti finanziari o all’operazione proposta con il prospetto, che è necessario che l’investitore percepisca con immediatezza e comprensibilità. Le stesse, inoltre, possono essere di ausilio, senza peraltro sostituire i presidi informativi in materia di servizi di investimento, nel definire il set informativo disponibile per l’investitore».

I criteri di individuazione dei contenuti da inserire nelle Avvertenze. La raccomandazione indica anche i criteri per l’individuazione dei contenuti da inserire nelle Avvertenze, ossia:

- il carattere pervasivo delle criticità sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria e gestionale, che possano incidere sulla continuità aziendale dell’Emittente;

- criticità connesse alle caratteristiche specifiche degli strumenti finanziari, atte ad incidere sulla recuperabilità dell’investimento proposto;

- la complessità dello strumento oggetto di offerta/ammissione alle negoziazioni.

Il formato grafico. Per quanto attiene poi al formato grafico, si richiede che le “Avvertenze per l’Investitore”:

- siano esposte nella prima pagina del fascicolo del prospetto unico o del fascicolo del Documento di Registrazione e della Nota Informativa, in caso di prospetto tripartito, da pubblicarsi separatamente;

- riportino la denominazione “Avvertenze per l’Investitore” con notevole evidenza grafica;

- ricomprendano le informazioni in un riquadro analogo a quello utilizzato nel capitolo “Fattori di Rischio”;

- utilizzino una dimensione di carattere sufficiente a garantire un’agevole lettura.

Campo di applicazione. Le indicazioni contenute nella raccomandazione riguardano sia i prospetti redatti in formato unico, sia i prospetti redatti in formato tripartito, sia i Supplementi. Tale raccomandazione riguarda altresì i prospetti di offerta di azioni finalizzati alla costituzione di banche, ferma restando per tali operazioni la Raccomandazione CONSOB n. DEM/11029531 dell’8 aprile 2011.

Le indicazioni fornite troveranno applicazione a partire dalle istanze di approvazione di prospetti presentate alla CONSOB decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della raccomandazione. 

http://www.antoniochicoli.it/upload/files/CONSOB.pdf