Responsabilità dei soci nelle S.r.l., ai sensi dell’art. 2476 co.7 c.c.

Responsabilità dei soci nelle S.r.l., ai sensi dell’art. 2476 co.7 c.c.

Il socio di s.r.l., gode di un elevato grado di autonomia statutaria nella determinazione delle regole relative al funzionamento della società nell’esercizio della quale può stabilire le competenze dei soci e degli amministratori. Nell’ambito di tale autonomia si può verificare che ai soci vengono attribuiti poteri di tipo gestorio.

Vi sono poi alcune norme del codice civile in tema di s.r.l. che prevedono l’attribuzione di poteri gestori a favore dei soci e ci riferiamo all’art. 2468, comma 3, cod. civ. che stabilisce: «resta salva la possibilità che l’atto costitutivo preveda l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società», e all’art. 2479, comma 1, che sancisce: “che i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall’atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione”.

Da queste disposizioni si rileva che i soci di s.r.l. possono prendere delle significative decisioni relative all’amministrazione della società, abitualmente attribuite agli amministratori, dalle quali può scaturire una loro responsabilità. 

La possibilità di attribuire poteri gestori in capo ai soci è scaturita, come evidenziato nella stessa relazione illustrativa alla riforma societaria, dal fatto che spesso, proprio per le dimensioni e caratteristiche delle società a responsabilità limitata, l’amministrazione societaria non viene attuata dal soggetto formalmente investito della relativa carica, ma da soggetti terzi, che spesso coincidono  con il socio di maggioranza, il quale potrebbe voler evitare formali cariche allo scopo di tentare di eludere le responsabilità previste in tema di gestione societaria.

E per tali motivi che il legislatore ha previsto la responsabilità del socio in aggiunta a quella degli amministratori quando vi è ingerenza nell’attività di gestione ed intenzione a realizzare danni alla società, ai soci o ai terzi.

Il legislatore ha introdotto nel comma 7 dell’art. 2476 cod. civ. una particolare responsabilità in capo al socio prevedendo che sono solidalmente responsabili con gli amministratori i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.

In pratica, alla responsabilità degli amministratori sancita dall’art. 2476 comma 1 in cui è disposto che: “gli amministratori sono  solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso” si può affiancare una responsabilità in capo ai soci solidale con gli stessi amministratori.

Al fine di poter individuare una responsabilità dei soci è necessaria la sussistenza dei seguenti presupposti:

a) la presenza di due categorie di soggetti: soci e amministratori;

b) l’esistenza di una decisione o un’autorizzazione da parte dei soci diretta al compimento di un determinato atto di gestione;

c) l’intenzione dei soci di arrecare un danno alla società, ai soci o ai terzi;

d) l’esecuzione da parte degli amministratori della decisione o dell’autorizzazione dei soci.

La presenza di due categorie di soggetti: soci e amministratori

Il comma 7 dell’art.2476 può trovare attuazione quando il socio che ha compiuto l’atto di gestione non sia amministratore in quanto nell’ipotesi in cui la persona del socio e dell’amministratore dovessero coincidere si applicano le più ampie norme sulla responsabilità specifica degli amministratori per i danni provocati dal suo comportamento in base all’art. 2476 comma 1(responsabilità verso la società) e comma 6 (responsabilità verso i soci o i terzi), in relazione al potere /dovere di amministrare. ( Trib. Salerno 09/03/2010; C. App. Milano 18/01/2012).

Il socio gestore individuato dall’art. 2476, comma 7, cod. civ., non va confuso con l’amministratore c.d. “di fatto”, ovvero quel soggetto che, seppur non investito formalmente di alcuna carica sociale, gestisce e amministra in piena autonomia e indipendenza la società.

Gli elementi che contraddistinguono l’amministratore di fatto dal socio gestore sono i seguenti:

a) l’amministratore di fatto può anche essere non socio della società;

b) l’amministratore di fatto è colui che compie direttamente atti di gestione in maniera autonoma e indipendente da qualsivoglia decisione o autorizzazione di soggetti terzi, per l’attuazione dell’atto dannoso;

c) l’amministratore di fatto svolge con continuità funzioni gestorie, invece la fattispecie oggetto del’'art. 2476 comma 7 è quella del socio che, anche in modo occasionale, ponga in essere atti o comportamenti di consapevole sostegno al compimento di uno specifico atto gestorio da parte dell’amministratore, atto che poi arrechi danno alla società, agli altri soci o a terzi ( Tribunale di Milano, sezione VIII, ordinanza 9 luglio 2009).

Alla luce anche di questi orientamenti giurisprudenziali si evince come l’art. 2476 comma 7 c.c. non disciplini la figura dell’amministratore di fatto.

La stessa disposizione non si applica anche a soggetti non soci che abbiano compiuto atti di gestione. Se l’ingerenza è stata occasionale questi risponderanno dei danni, se ne sussistono i presupposti, ai sensi dell’art. 2043 c.c.; nel caso invece di ingerenza nella gestione con carattere di continuità, saranno responsabili nella veste di amministratori di fatto.

L’esistenza di una decisione o un’autorizzazione da parte dei soci diretta al compimento di un determinato atto di gestione

Affinché un socio di s.r.l. possa essere convenuto in giudizio a titolo di corresponsabilità con gli amministratori, deve sussistere una decisione o autorizzazione da parte dei soci dalla cui esecuzione derivi un danno alla società, ai soci o ai terzi.

Va quindi compreso cosa si intende per “decisione” e “autorizzazione”dei soci.

Con la riforma societaria delle società a responsabilità limitata, il legislatore oltre a lasciare immutato quanto previsto in tema di delibere assembleari, ha introdotto una nuova forma di manifestazione di volontà della compagine sociale, la c.d. “decisione dei soci”, disciplinata dall’art. 2479 cod. civ., che prevede che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Assemblea e decisione dei soci rappresentano due modalità di espressione della volontà della compagine societaria, che si differenziano però sotto l’aspetto procedurale, ma in entrambi i casi idonee a manifestare la volontà dei soci.

Dottrina e giurisprudenza si sono interrogate se la volontà espressa dai soci rinveniente dall’assemblea o dalle decisioni dei soci possa dare luogo ad un’eventuale responsabilità dei soci per effetto del comma 7 dell’art. 2476 c.c.

Sul punto, si ritiene che per la chiamata del socio alla responsabilità dei danni conseguenti a una decisione assunta in sede assembleare o di decisione, si debba in via preliminare accertare la partecipazione al relativo processo decisionale. Nel senso che se il socio ha espresso un voto contrario non può essere ritenuto responsabile, in quanto tale socio non ha deciso il compimento dell’atto dannoso; allo modo non può essere ritenuto responsabile il socio assente in quanto non ha partecipato alla decisione. Potranno essere chiamati a rispondere solo i soci che hanno votato favorevolmente per una certa decisione.

La responsabilità dei soci comunque non è attribuibile solo alle modalità formali con le quali si esprime la volontà dei soci  ma questa può scattare in tutti quei casi in cui sia ricostruibile una loro influenza sugli amministratori finalizzata a porre in essere operazioni dirette a cagionare danni a terzi.

In tale contesto si inserisce il concetto di autorizzazione interpretabile sia in termini di istruzioni da parte del socio al compimento di una determinata operazione, o anche implicitamente riferendosi a quanto stabilito dall’ art. 2468 cod. civ., ove si prevede la possibilità di affidare a un socio particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società, ovvero di un’approvazione richiesta ai soci dagli amministratori al compimento di determinate operazioni.

L’autorizzazione è dunque un’ipotesi non riconducibile ai procedimenti formali relativi alle decisioni o alle delibere assembleari previste dagli art. 2479 e 2479 bis del c.c..

Inoltre, l’autorizzazione non è vincolata al principio maggioritario e quindi potrebbe provenire anche da un socio di minoranza.

Va comunque evidenziato il diverso peso che hanno le decisioni formali dei soci rispetto alle autorizzazioni da un punto di vista probatorio.  Se gli amministratori chiamati in giudizio per responsabilità intendano coinvolgere i soci sostenendo che l’atto è stato da essi deciso o autorizzato, sicuramente è più facile provare la decisione derivi da una consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto oppure da un verbale di assemblea rispetto ad una semplice autorizzazione informale proveniente dai soci, in quanto la società deve tenere il libro delle decisioni dei soci nel quale sono annotati sia i verbali di assemblea sia le decisioni dei soci.

Qualora il socio eserciti i diritti di cui all’art. 2468 c.c. o autorizzi un’operazione si può configurare una sua responsabilità in solido con gli amministratori sempre che sia stato informato su tutti gli aspetti rilevanti dell’operazione e tale informativa, sulle aree di rischio dell’operazione medesima, trovi riscontro nei verbali di assemblea o in altra documentazione.

L’intenzione dei soci di arrecare un danno alla società, ai soci o ai terzi

Ulteriore elemento che è necessario considerare per configurare una responsabilità dei soci, ai sensi del comma 7 dell’art. 2476 c.c., risiede nel carattere intenzionale che deve avere la decisione o l’autorizzazione espressa dal socio. 

In merito si colloca l’ordinanza del Tribunale di Salerno , secondo cui l’esercizio dell’azione di responsabilità impone all’attore di provare l’intento dei soci di cagionare specifiche lesioni patrimoniali alla società o ai terzi mediante l’induzione dell’amministratore all’inadempimento dei suoi doveri oppure che gli stessi soci convenuti in giudizio fossero consapevoli della contrarietà dell’atto a norme di legge o all’atto costitutivo.

Sussiste, dunque, responsabilità se c’è intenzione e consapevolezza a produrre un danno con l’atto deciso o autorizzato.

Va rilevato come il socio di una s.r.l. può essere anche una persona giuridica. Su tale punto è intervenuto il Tribunale di Milano affermando che, l’elemento psicologico ovvero l’intenzionalità deve essere valutata con riferimento all’amministratore rappresentante legale del socio-persona giuridica essendo questi il soggetto che agisce e pone in essere rapporti giuridici.

L’esecuzione da parte degli amministratori della decisione o dell’autorizzazione dei soci.

La responsabilità del socio si concretizza solo nell’ipotesi di decisioni o autorizzazioni assunte dal socio e materialmente poste in essere dall’organo amministrativo.

Tale responsabilità è sempre e solo “solidale” con quella degli amministratori, concorrente con la stessa e mai esclusiva: in assenza di responsabilità dell’amministratore non vi può essere responsabilità del socio ( trib. Di Salerno, sentenza 9 marzo 2010).

Pertanto, è inammissibile la domanda formulata nei confronti dei soli soci di una s.r.l., in mancanza della proposizione di un’ulteriore domanda rivolta ad accertare la responsabilità dell’amministratore. 

L’azione di responsabilità può essere proposta solo se esiste un nocumento da ristorare e l’azione può essere intentata dalla società, dai soci o dai terzi.

Per la condanna di amministratori e soci occorre un nesso di causalità tra la decisione o autorizzazione dei soci e il danno.

Qualora gli amministratori siano stati chiamati in giudizio a rifondere il danno, questi sono soggetti ad una responsabilità di tipo illimitata (art. 2740 cod. civ.). In tale ambito, in caso di induzione da parte dei soci “gestori” alla commissione di atti dannosi, a questi ultimi verrà addebitata una responsabilità illimitata così come prevista per l’organo amministrativo.

Da quanto sopra esposto si evince che i soci di s.r.l. sono tutelati contro il rischio d’impresa dalla responsabilità limitata ai conferimenti eseguiti, invece non hanno eguale protezione per gli atti di gestione che hanno deciso o autorizzato, anche occasionalmente, e che hanno prodotto un danno alla società, ai soci oppure ai terzi in quanto per questi atti assumono la responsabilità illimitata.

La responsabilità gestoria del socio non può essere rinvenuta qualora il socio stesso si sia semplicemente limitato a non vigilare adeguatamente sull’attività di gestione posta in essere dall’organo amministrativo o quando la sua decisione sia frutto di disinformazione o superficialità (Trib. Salerno 09/03/2010). Nell’ipotesi contraria, infatti, si dovrebbe porre in capo al socio comportamenti, in termini di diligenza e di informazione, che il legislatore già impone all’organo amministrativo.

La responsabilità dei soci può essere fatta valere anche in sede fallimentare dal curatore su autorizzazione del giudice delegato: tale azione produrrebbe un incremento dei patrimoni disponibili (società, amministratori e soci) per soddisfare i creditori.

Il termine quinquennale di prescrizione per l’esercizio dell’azione di responsabilità che i creditori di una s.r.l. e in loro vece il curatore fallimentare della società, possono proporre nei confronti degli amministratori decorre dal giorno in cui è divenuta oggettivamente conoscibile da parte di tutti i creditori l’insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei loro crediti, momento che può coincidere con il giorno in cui sia depositato un bilancio dal quale emerga la completa perdita del capitale sociale (Trib. Milano, 10/10/2007).

(Relazione del Dott. Guglielmo Peluso)