OBBLIGHI INFORMATIVI E REGOLE DI CONDOTTA (Avv. Antonio Chicoli)

OBBLIGHI INFORMATIVI E REGOLE DI CONDOTTA (Avv. Antonio Chicoli)

- Le regole di condotta dell’intermediario

L’intermediario, bancario o finanziario, al quale il risparmiatore affida il proprio                  ri­sparmio, deve averne attenta cura, più che se fosse il pro­prio: questi gestisce                  l'inte­resse del cliente quale fidu­ciario dello stesso e il cliente si affida perciò alla sua leal­tà, correttezza ed esperien­za. L'intermediario è dunque tenuto ad agire con la specifica diligenza - profes­sionale - che l'incarico ri­chiede, garantendo una cor­retta, completa e costante in­formazione, essenziale affin­ché l'investitore assuma con­sapevoli decisioni in merito al proprio risparmio.

Al fine di meglio orientare il cliente nelle scelte di investimento, l'intermediario è altresì tenuto ad acquisire le informa­zioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi sia­no sempre adeguatamente informati.

Principio consolidato della disciplina degli intermediari mobiliari vuole che le regole di condotta subiscano una "gradazione" in ragione del­la qualità di investitore                     pro­fessionale, controparte qualificata, o meno del destina­tario del servizio di                investi­mento. In presenza perciò di una controparte professiona­le - intendendo per tale una controparte in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazione in strumenti fi­nanziari - alcune regole di comportamento non trovano, di norma, applicazione.

CONTENUTO DEI DOVERI INFORMATIVI POSTI A CARICO DELL'INTERMEDIARIO EX ART. 21 E 23 DEL TUF ED ARTT. 26 – 27 – 28 -29 – 30 – 31 DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11522/98 IN ATTUAZIONE DEL TUF

È il risparmiatore, che si de­termini ad investire il pro­prio risparmio in strumenti finanziari, a decidere in ulti­ma analisi quale investimen­to effettuare tra quelli pro­posti dall'intermediario; su di lui perciò grava - e non già sull'intermediario - il ri­schio (di insolvenza del­l'emittente, di perdita del ca­pitale eccetera) connesso al­l'investimento. In questo contesto, l'intermediario svolge il ruolo di orientare il cliente-risparmiatore nelle scelte di investimento, sì da metterlo in condizione di as­sumere decisioni consapevo­li in merito al proprio risparmio. Per fare ciò, egli è tenu­to ad un duplice onere infor­mativo che si sostanzia nei doveri di "informarsi" e di "informare".

Per comprendere appieno il significato di questa espres­sione occorre verificare i ca­noni comportamentali di­sposti dall'art. 21 del Testo Unico della Finanza (di se­guito anche Tuf), che impo­ne agli intermediari di «comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati» (comma 1, lett. a) e al con­tempo di «acquisire le infor­mazioni necessarie dai clien­ti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati» (comma 1, lett. b).

Queste regole hanno ad og­getto la regolamentazione dell'intero rapporto contrat­tuale, per come si articola nelle diverse fasi dalla precontrattuale alla esecutiva: con la disciplina sui conflitti di interessi, ex art. 21, com­ma 1, lett. c), Tuf e gli obbli­ghi di forma scritta, ex art. 23 Tuf, si ha riguardo alla fase negoziale, mentre l'ob­bligo di diligenza, previsto dall'art. 21, comma 1, lett. a), attiene a quella esecutiva. Trovano attuazione in più momenti del rapporto in­stáurato con l'investitore i principi di correttezza e trasparenza, richiamati dal le­gislatore nell'art. 21, ai quali si può peraltro riconoscere una capacità di generale ap­plicazione.

Il Tuf in riepilogo:

- Comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati, classificando sulla base di criteri generali minimi definiti con regolamento dalla Consob, il grado di rischiosità dei prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli d'investimento.

- Rispettare il principio dell'adeguatezza fra le operazioni consigliate agli investitori, o effettuate per conto di essi, e il profilo di ciascun cliente, determinato sulla base della sua esperienza in materia di investimenti in prodotti finanziari, della sua situazione finanziaria, dei suoi obiettivi d'investimento e della sua propensione al rischio, salve le diverse disposizioni espressamente impartite dall'investitore.

- Acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati.

- Disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi.

- I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.

Tuttavia a parziale deroga di quanto previsto nel primo comma dell'art. 23 Tuf, il secondo comma dello stesso articolo stabilisce che la Consob, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni tecniche o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo.

Art. 26 - Regole generali di comportamento

1. Gli intermediari autorizzati, nell'interesse degli investitori e dell'integrità del mercato mobiliare:

a) operano in modo indipendente e coerente con i principi e le regole generali del Testo Unico;

b) rispettano le regole di funzionamento dei mercati in cui operano;

c) si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare un investitore a danno di un altro;

d) eseguono con tempestività le disposizioni loro impartite dagli investitori;

e) acquisiscono una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi nonché dei prodotti diversi dai servizi di investimento, propri o di terzi, da essi stessi offerti, adeguata al tipo di prestazione da fornire;

f) operano al fine di contenere i costi a carico degli investitori e di ottenere da ogni servizio d'investimento il miglior risultato possibile, anche in relazione al livello di rischio prescelto dall'investitore.

Art. 27 - Conflitti di interessi

1. Gli intermediari autorizzati vigilano per l'individuazione dei conflitti di interessi.

2. Gli intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni con o per conto della propria clientela se hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo, dalla prestazione congiunta di più servizi o da altri rapporti di affari propri o di società del gruppo, a meno che non abbiano preventivamente informato per iscritto l'investitore sulla natura e l'estensione del loro interesse nell'operazione e l'investitore non abbia acconsentito espressamente per iscritto all'effettuazione dell'operazione. Ove l'operazione sia conclusa telefonicamente, l'assolvimento dei citati obblighi informativi e il rilascio della relativa autorizzazione da parte dell'investitore devono risultare da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente.

3. Ove gli intermediari autorizzati, al fine dell'assolvimento degli obblighi di cui al precedente comma 2, utilizzino moduli o formulari prestampati, questi devono recare l'indicazione, graficamente evidenziata, che l'operazione è in conflitto di interessi.

Art. 28 - Informazioni tra gli intermediari e gli investitori

1. Prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari autorizzati devono:

a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo articolo 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore;

b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari.

2. Gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento.

3. Gli intermediari autorizzati informano prontamente e per iscritto l'investitore appena le operazioni in strumenti derivati e in warrant da lui disposte per finalità diverse da quelle di copertura abbiano generato una perdita, effettiva o potenziale, pari o superiore al 50% del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l'esecuzione delle operazioni. Il valore di riferimento di tali mezzi si ridetermina in occasione della comunicazione all'investitore della perdita, nonché in caso di versamenti o prelievi. Il nuovo valore di riferimento è prontamente comunicato all'investitore. In caso di versamenti o prelievi è comunque comunicato all'investitore il risultato fino ad allora conseguito.

4. Gli intermediari autorizzati informano prontamente e per iscritto l'investitore ove il patrimonio affidato nell'ambito di una gestione si sia ridotto per effetto di perdite, effettive o potenziali, in misura pari o superiore al 30% del controvalore totale del patrimonio a disposizione alla data di inizio di ciascun anno, ovvero, se successiva, a quella di inizio del rapporto, tenuto conto di eventuali conferimenti o prelievi. Analoga informativa dovrà essere effettuata in occasione di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10% di tale controvalore.

5. Gli intermediari autorizzati mettono sollecitamente a disposizione dell'investitore che ne faccia richiesta i documenti e le registrazioni in loro possesso che lo riguardano, contro rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Art. 29 - Operazioni non adeguate

1. Gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'articolo 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati.

3. Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.

Art. 30 - Contratti con gli investitori

1. Gli intermediari autorizzati non possono fornire i propri servizi se non sulla base di un apposito contratto scritto; una copia di tale contratto è consegnata all'investitore.

2. Il contratto con l'investitore deve:

a) specificare i servizi forniti e le loro caratteristiche;

b) stabilire il periodo di validità e le modalità di rinnovo del contratto, nonché le modalità da adottare per le modificazioni del contratto stesso;

c) indicare le modalità attraverso cui l'investitore può impartire ordini e istruzioni;

d) prevedere la frequenza, il tipo e i contenuti della documentazione da fornire all'investitore a rendiconto dell'attività svolta;

e) indicare e disciplinare, nei rapporti di negoziazione e ricezione e trasmissione di ordini, le modalità di costituzione e ricostituzione della provvista o garanzia delle operazioni disposte, specificando separatamente i mezzi costituiti per l'esecuzione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati e warrant;

f) indicare le altre condizioni contrattuali eventualmente convenute con l'investitore per la prestazione del servizio.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla prestazione dei servizi:

a) di collocamento, ivi compresi quelli di offerta fuori sede e di promozione e collocamento a distanza;

b) accessori, fatta eccezione per quelli di concessione di finanziamenti agli investitori e di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari.

Art. 31 - Rapporti tra intermediari e speciali categorie di investitori

1. A eccezione di quanto previsto da specifiche disposizioni di legge e salvo diverso accordo tra le parti, nei rapporti tra intermediari autorizzati e operatori qualificati non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, comma 1, fatta eccezione per il servizio di gestione, e commi 2 e 3, 32, commi 3, 4 e 5, 37, fatta eccezione per il comma 1, lettera d), 38, 39, 40, 41, 42, 43, comma 5, lettera b), comma 6, primo periodo, e comma 7, lettere b) e c), 44, 45, 47, comma 1, 60, 61 e 62.

2. Per operatori qualificati si intendono gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio, le SICAV, i fondi pensione, le compagnie di assicurazione, i soggetti esteri che svolgono in forza della normativa in vigore nel proprio Stato d'origine le attività svolte dai soggetti di cui sopra, le società e gli enti emittenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati, le società iscritte negli elenchi di cui agli articoli 106, 107 e 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i promotori finanziari, le persone fisiche che documentino il possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dal Testo Unico per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società di intermediazione mobiliare, le fondazioni bancarie, nonché ogni società o persona giuridica in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dal legale rappresentante.

Sono queste regole che dan­no espressione ai principi generali di correttezza e buona fede previsti dal Co­dice civile agli artt. 1175, 1176 e 1337 e che il legislato­re ha inteso individuare espressamente nel Tuf in ra­gione della specialità della materia finanziaria e del particolare rapporto che si instaura tra intermediario e cliente, a sottolineare cioè il ruolo di fiduciario svolto dall'intermediario e, al con­tempo, salvaguardare la fi­ducia che gli investitori ri­pongono nello stesso allor­ché gli affidano la cura dei loro interessi.

IL DOVERE DI INFORMARE LA CLIENTELA

L'intermediario è tenuto ad agire con diligenza: si tratta evidentemente della diligenza del professionista (ex art. 1176, comma 2, cod. civ.), os­sia della diligenza qualifica­ta dal maggior grado di pru­denza ed attenzione rispetto alla diligenza del bonus pater familias, che la professionali­tà del servizio di intermediazione svolto consente di attendersi. La diligenza - intesa quale impiego di quella misura di sforzo ed impegno che nell'ordine na­turale delle cose dovrebbe portare al risultato - diviene, nell'interpretazione dottri­naria, parametro per deter­minare la prestazione dovu­ta, misura dell'adempimen­to: essa in altre parole, as­solve al compito di specifi­care il comportamento do­vuto (tanto più esteso quan­to più la prestazione è gene­rica) e di individuare gli atti da compiere per soddisfare l'interesse dell'avente dirit­to, quale limite della discre­zionalità dell'incarico.

Il già citato art. 21 Tuf impo­ne all'intermediario, scelto appunto dal cliente in ragio­ne delle sue qualità profes­sionali per curare un proprio interesse, di agire osservan­do il canone di correttezza e dunque nel rispetto dei conseguenti obblighi integrativi di "cautela, oculatezza ed avvedutezza", a salvaguar­dia e protezione dell'utilità e della sfera patrimoniale del cliente.

Si richiede, infine, che il rap­porto contrattuale sia tra­sparente, laddove la traspa­renza viene intesa quale aspetto o qualificazione del­l'informazione resa dall'in­termediario al cliente. In­formazione che il risparmia­tore, per esperienza, per cul­tura o per diverso campo la­vorativo, non ha e che gli consente di addivenire a un giudizio completo e ponde­rato sull'operazione finan­ziaria che sottoscrive.

Questi obblighi interessano sia la fase precontrattuale del rapporto, sia quelle suc­cessive di formazione e di esecuzione del negozio giu­ridico.

La voluntas legis riposa in ciò che non siano suscitati falsi affidamenti nel cliente e che i suoi interessi siano costan­temente preservati (tramite appunto la previsione di obblighi di protezione) nel cor­so del rapporto contrattua­le.

IL DOVERE DI INFORMARSI SULLE ESIGENZE DELL'INVESTITORE E SULLE SUE ATTITUDINI

Sull'intermediario grava, co­me si è detto, l'ulteriore e speculare obbligo di "infor­marsi" (cfr. art. 21, comma 1, lett. b), Tuf).

Vengono in con­siderazione i principi, di ma­trice anglosassone, del know your customer rule e della sui­tability rule.

Partendo dall'assunto che il cliente è la parte debole e meno informata del rappor­to negoziale, il Testo Uunico impone all'intermediario l'obbligo di acquisire le in­formazioni sulle specifiche esigenze di rischio dell'inve­stitore e le sue attitudini ad investire in strumenti più o meno rischiosi (know your customer rule): egli dovrà cioè chiedere all'investitore, prima della stipula del con­tratto di gestione e di consulenza ovvero della prestazio­ne dei servizi di investimen­to, notizie circa «la sua espe­rienza in materia di investi­menti in strumenti finanzia­ri, la sua situazione finanzia­ria, i suoi obiettivi di investi­mento, nonché circa la sua propensione al rischio».

Nei fatti accade che l'acqui­sizione di informazioni dal cliente si riduca ad un mero adempimento formale del­l'intermediario, il quale si li­mita a sottoporre all'atten­zione del cliente le schede informative o i questionari Consob, senza indagare sul­la sua effettiva propensione al rischio.

Questi documenti non pos­sono di per sé ritenersi suffi­cienti a soddisfare l'esigenza di tutela del risparmiatore prevista dal Testo Unico: si tratta infatti di un'informati­va generica, inidonea a ga­rantire quella conoscenza concreta che l'intermediario deve assicurare, al fine di rendere il cliente capace di tutelare il proprio interesse e di assumersi consapevolmente i rischi dell'investi­mento compiuto.

Posto poi che queste infor­mazioni, a mente del citato art. 21 Tuf, devono essere improntate ai criteri di "ade­guatezza" e di "necessarie­tà", l'intermediario è tenuto a rapportare il contenuto dell'informazione acquisita agli investimenti offerti, in modo da eseguire operazio­ni adeguate al singolo clien­te (suitability rute), garanten­do, in ogni fase del rappor­to, un servizio professionale e trasparente.

All'intermediario, in altre parole, è fatto divieto di ef­fettuare con o per conto                 del­l'investitore operazioni non adeguate al suo profilo di ri­schio per tipologia, oggetto, frequenza e dimensione. Vieppiù egli è tenuto a se­gnalare l'inadeguatezza                     del­l'operazione anche quando la richiesta proviene dal cliente, mettendolo in condizione di verificare le ragioni che non rendono opportuna l'esecuzione dell'operazione richiesta: con il limite, ov­viamente, che se l'investito­re è comunque intenzionato a darvi corso, l'intermedia­rio sarà legittimato ad ese­guirla, avendo cura di farsi rilasciare la conferma dal cliente con specifiche forma­lità.

L'assolvimento dell'onere in questione presuppone evi­dentemente che l'interme­diario abbia già acquisito adeguate informazioni sui prodotti finanziari offerti ed oggetto di valutazione (c.d. know your merchandise ru­le).

Tra le due regole, conoscen­za del cliente e degli stru­menti e adeguatezza, inter­corre un rapporto di stru­mentalità, sì che all'investi­tore sia garantita, attraverso un sistema dinamico, continua e tempestiva consapevolezza circa l'operatività su strumenti finanziari. Tanto è vero che l'interme­diario non è esonerato dal­l'obbligo di valutare l'ade­guatezza dell'operazione, ne­anche nel caso in cui l'inve­stitore abbia rifiutato di for­nire le informazioni sulla propria situazione patrimo­niale o finanziaria, sugli obiettivi di investimento e sulla propensione al rischio.

Dottrina e giurisprudenza concordano sul fatto che, in questo caso, la valutazione andrà condotta in ossequio ai principi generali di corret­tezza, diligenza e trasparen­za, tenendo conto di tutte le notizie di cui l'intermediario sia in possesso (per esempio, età, professione, presumibile propensione al rischio anche alla luce dalla pregressa e abituale operatività, situa­zione del mercato eccete­ra).

L'intermediario, perciò, sarà chiamato a rispondere per violazione della regola di adeguatezza quando non ab­bia utilizzato, con la diligen­za del professionista, tutti i mezzi e gli accorgimenti necessari per realizzare l'attivi­tà di investimento                 nell'inte­resse del cliente.

- “Visclose or abstain” in ipotesi di conflitto di interessi

Momento centrale di prote­zione del cliente dal rischio di abusi da parte                     dell'inter­mediario è la disciplina del conflitto di interessi.

Tradizionalmente, la dottri­na distingue tra conflitto d'interesse intrinseco ed estrinseco:

il primo deriva dalla fisio­logica contrapposizione di interessi che ciascuna parte del rapporto intende perse­guire (il cliente ha interesse ad ottenere il miglior servi­zio e l'intermediario ad ope­rare secondo le sue migliori convenienze operative);

il secondo, invece, indica la situazione in cui versa l'intermediario che, eserci­tando una pluralità di fun­zioni, è condizionato nella decisione dell'investimento da un interesse diverso da quello che avrebbe seguito se avesse svolto in via esclu­siva quell'unica attività.

Si distinguono così le regole di organizzazione interna, che la società deve darsi, dalle regole di comporta­mento facenti capo all'inter­mediario che versa in situa­zione di conflitto.

Con riguardo alle prime, la disciplina, presupposto che la polifunzionalità degli                in­termediari è, di regola, fonte di conflitto, risponde alla ra­tio di consentire loro l'eserci­zio di servizi di investimento potenzialmente conflig­genti: poiché la situazione di conflitto riguarda sempre l'individuo, la neutralità dell'operazione è garantita dalla circostanza che egli ignori l'esistenza di ulteriori interessi in conflitto con quelli del cliente.

Ciò è possibile mediante l'adozione, mutuata dalla tradizione dei sistemi di Common law, dei c.d. "Chine-se walls" vale a dire di strut­ture organizzative interne, funzionali ad evitare scambi di informazioni tra coloro che operano nei diversi set­tori dell'impresa.

È l'art. 56 del Regolamento intermediari che individua il contenuto degli obblighi             or­ganizzativi, imponendo agli intermediari autorizzati di adottare procedure interne finalizzate ad evitare lo scambio di informazioni fra settori dell'organizzazione aziendale ovvero con altre società del gruppo che pre­stano i servizi di negoziazio­ne, di ricezione e trasmissio­ne di ordini, di collocamen­to, e servizi accessori.

Avendo, invece, riguardo al­le regole comportamentali, l'intermediario che versa in situazione di conflitto deve agire in modo da assicurare ai clienti "trasparenza ed equo trattamento".

In applicazione del principio di trasparenza, la normativa secondaria impone agli               in­termediari di vigilare per l'individuazione dei conflitti di interessi, facendo divieto agli intermediari autorizzati di effettuare operazioni con o per conto della propria clientela, se hanno diretta­mente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo, dalla prestazione congiunta di più servizi o da altri rapporti di affari propri o di società del gruppo, a meno che non abbiano pre­ventivamente informato per iscritto l'investitore sulla natura e l'estensione del loro interesse nell'operazione e l'investitore non abbia ac­consentito espressamente per iscritto all'effettuazione dell'operazione.

Si ripropone così la regola generale del disclose or ab­stain: la violazione                    del­l'obbligo di informazione costituisce violazione del principio di diligenza ed espone l'intermediario alla responsabilità per inadem­pimento.

Affinché il cliente sia in posto in grado di esprimersi validamente sul conflitto, si ritiene non sia sufficiente ad integrare la condizione di trasparenza la semplice notizia del conflit­to, che va adeguata alle ca­ratteristiche del cliente, e non soltanto alle sue       cono­scenze; occorre, per esem­pio, che vengano illustrate al cliente la pericolosità del­l'investimento e i rischi col­legati all'esistenza del con­flitto.

Vero è, di contro, che si corre il rischio che un eccesso di informazioni di natura tecnica finiscano col disorientare il cliente.

Ambiguo è il principio indi­cato con equo trattamento: di certo con esso non si vuo­le far riferimento alla parità di trattamento tra le diverse gestioni, trattandosi in que­sto caso di prova della negli­genza per conflitto.

Sembra invece s'intenda si­gnificare l'ipotesi in cui, in caso di conflitto, l'interme­diario debba far prevalere l'interesse del cliente a sca­pito del proprio interesse.                               La nuova direttiva sui servizi di investimento ha dedi­cato una maggior attenzione alla disciplina di cui si ragio­na, posto che la gamma sem­pre più ampia di attività che molte imprese di investi­mento ed enti creditizi eser­citano simultaneamente, ha aumentato le possibilità che vi siano conflitti tra queste diverse attività e gli interessi dei clienti.

La disposizione di cui all'art. 18 della direttiva 2004/39/Ce impone in primo luogo alle imprese di investimento l'obbligo di identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere al momento della prestazione dei servizi di in­vestimento. Le imprese di in­vestimento sono quindi tenu­te ad impedire che tali con­flitti di interesse ledano gli interessi dei clienti, ovvero a predisporre meccanismi or­ganizzativi e amministrativi che consentano di gestire questi conflitti di interesse in modo da impedire che arrechino pregiudizio agli inte­ressi dei clienti.

Qualora l'impresa abbia ten­tato di gestire i conflitti di interesse predisponendo meccanismi organizzativi, senza però riuscire ad acqui­sire la ragionevole certezza che questi conflitti non pre­sentino più alcun pregiudi­zio potenziale per gli inte­ressi dei clienti, l'impresa è tenuta ad informare il clien­te dell'esistenza di conflitti di interesse residui.