Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 18 marzo – 19 luglio 2016, n. 14701
Alunno infortunato a scuola prima dell’inizio delle lezioni - Dall’iscrizione alla scuola deriva, a carico di essa, l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue manifestazioni.
La sentenza impugnata, premette che quando un alunno subisce un danno durante il periodo in cui è affidato alla scuola possono concorrere due diversi tipi di responsabilità, quella contrattuale e quella extracontrattuale ed è onere dell’attore dimostrare l’avvenuto inserimento dello studente nella struttura scolastica. Quindi, è onere dell’attore, in entrambi i casi di responsabilità, dimostrare tale presupposto in fatto.
Nella specie, il giudice del merito, per escludere la responsabilità della scuola, sostiene che è lo stesso attore a collocare il fatto ad un preciso orario, le 8.15, quindi prima dell’inizio delle attività scolastiche (8,30), orario rientrante, invece, nelle attività gestite direttamente dal Comune con i servizi di pre-scuola.
Ma in realtà, tale affermazione contrasta con il principio secondo cui dall’iscrizione alla scuola, deriva, a carico di essa, l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue manifestazioni. Tra questi c’è anche l’obbligo di vigilare sull’idoneità dei luoghi, predisponendo gli accorgimenti necessari in conseguenza del loro stato.
Quindi spetta all’amministrazione scolastica dimostrare di aver esercitato la sorveglianza sugli allievi con diligenza idonea ad impedire il fatto dannoso (cfr. Cass. n. 3081/2015; Cass. n. 3680/2011; Cass. n. 24997/2008).
La responsabilità della scuola per le lesioni riportate da un alunno minore all’interno di un istituto di istruzione in conseguenza della condotta colposa del personale scolastico, ricorre anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto al di fuori dell’orario delle lezioni, ove ne sia consentito l’anticipato ingresso nella scuola o la successiva sosta, sussistendo l’obbligo delle Autorità scolastiche di vigilare sul comportamento degli scolari per tutto il tempo in cui costoro vengono a trovarsi legittimamente nell’ambito della scuola fino al loro effettivo licenziamento (Cass. n. 1623/1994).
La responsabilità della scuola scatta dal momento in cui il minore si reca all’interno della scuola dove c’è del personale addetto proprio al controllo (bidelli) degli studenti la cui giovanissima età doveva indurre il personale ad adottare le opportune cautele preventive, indipendentemente da qualsiasi segnalazione di pericolo da parte degli stessi. Ed infatti, incombe sempre sulla scuola il dovere di organizzare la vigilanza degli alunni sia in relazione all’uso degli spazi comuni durante l’entrata, sia all’uscita da scuola, sia sul controllo dei materiali e prodotti in uso. Nel caso di specie il minore era entrato all’interno della scuola per recarsi in classe sotto l’osservanza del personale scolastico (bidelli).