Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 13 settembre 2016 n. 17989 (obbligazioni pecuniarie e domicilio del creditore)
Le obbligazioni pecuniarie, da adempiersi al domicilio del creditore, sono esclusivamente quelle liquide, delle quali, il titolo determini l’ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l’art. 38, ultimo comma, c.p.c. (http://www.antoniochicoli.it/upload/files/cassazione 2016.pdf)