Il termine di prescrizione dei diritto al risarcimento del danno decorre da quello in cui la produzione dei danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da parte del danneggiato.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 5 aprile – 22 settembre 2016, n. 18606.
Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, il termine di prescrizione dei diritto al risarcimento dei danno da responsabilità professionale inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione dei danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da parte del danneggiato (Cass. civ., sez. III, 08-05-2006, n. 10493; Cass. civ., sez. III, 15-072009, n. 16463, quest'ultima con specifico riferimento all'attività notarile). In tema di responsabilità professionale dei notaio, si è inoltre precisato che l'azione di responsabilità contrattuale presuppone la produzione dei danno, ancorché l'inadempimento sia stato posto in essere in epoca anteriore, con la conseguenza che la relativa prescrizione non può iniziare a decorrere prima del verificarsi del pregiudizio di cui si chiede il risarcimento (Cass. civ., sez. III, 05-122011, n. 26020).