Le regole di adeguatezza si applicano anche al servizio di ricezione e trasmissione di ordini e di negoziazione di strumenti finanziari derivati (Cassazione Civile, Sez. I, 23 settembre 2016, n. 18702)
Anche nell’ambito delle operazioni in strumenti finanziari derivati, quali PUT, nonché in operazioni in COVERED WARRANT, l’intermediario è soggetto, anche nel contesto del servizio di ricezione e trasmissione di ordini agli obblighi di diligenza, di correttezza e trasparenza, di informazione, di comunicazione della inadeguatezza delle singole operazioni oggetto degli ordini, che sono previsti in generale dall’art 21 tuf, e specificati dalle disposizioni regolamentari (cfr., nel caso di specie, art. 28 e 29 Reg. Intermediari del 1998). Anche in tal caso, la banca intermediaria, prima di effettuare operazioni, ha l’obbligo di fornire all’investitore un’informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente.
Non può, alla stregua dei criteri dettati dalle norme di diritto suindicate, ritenersi sufficiente a giustificare l'omissione di ogni informazione e valutazione di adeguatezza da parte dell'intermediario l'avere l'investitore dichiarato, in sede di stipula del c.d. contratto quadro, di possedere un'esperienza "alta" su tutti i prodotti finanziari indicati nel modulo (titoli di Stato, pronti contro termine, altre obbligazioni, titoli azionari, prodotti derivati, titoli esteri obbligazionari, titoli esteri azionari, fondi comuni) perchè, pur prescindendo da ogni apprezzamento in concreto di tale dichiarazione, la asserita conoscenza non comporta di per sè l'inserimento del dichiarante tra gli investitori qualificati di cui all'art. 31, comma 2, Reg. n. 11522/98 con esonero dell'intermediario dagli obblighi anzidetti (cfr.ex multis Cass.n.21887/15); nè l'avere nel medesimo contesto l'investitore dichiarato una propensione al rischio "alta" con prevalenza della rivalutabilità rapportata al rischio dell'oscillazione dei costi, perchè ciò vale a fornire alla banca intermediaria un elemento di valutazione dell'adeguatezza delle operazioni compiute, non già ad escludere tout court l'obbligo di valutazione, del quale deve comunque dimostrare positivamente l'adempimento (cfr. ex multis: Cass. n. 18039/12) tenuto conto di tutti gli elementi a sua conoscenza, non valendo neppure a giustificare l'esonero da tale adempimento (bensì semmai a indurre la banca ad una valutazione prudenziale, a norma dell'art. 21 T.U.: cfr. Cass. n. 9892/16) il solo rifiuto dell'investitore a fornire informazioni sulla sua situazione patrimoniale. http://www.antoniochicoli.it/upload/files/cassazione_civile_sez._i_23_settembre_2016_n._18702_0.pdf