Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 14 giugno – 20 ottobre 2016, n. 21241 (Efficacia del provvedimento con il quale si stabilisce che il genitore non affidatario paghi pro quota le spese ordinarie per il mantenimento)
Il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi pro quota le spese ordinarie per il mantenimento dei figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione. ma ciò solo a condizione che il genitore creditore "possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità" (Sez. 3, Sentenza n. 11316 del 23/05/2011, Rv. 618151). "Allegazione e documentazione" che va compiuta rispetto all'atto di precetto, e non già nel successivo e solo eventuale giudizio di opposizione all'esecuzione, per l'ovvia considerazione che il debitore deve essere messo in condizioni di potere sin da subito verificare la correttezza o meno delle somme indicate nell'atto di precetto.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 14 giugno – 20 ottobre 2016, n. 21241
Presidente Vivaldi – Relatore Rossetti
Svolgimento del processo
1. E.R. e G.N., già uniti in matrimonio, si separarono consensualmente il 29.9.2004.
L'accordo di separazione, omologato dal Tribunale, stabilì che ciascun coniuge contribuisse in pari misura alle spese straordinarie di mantenimento della figlia minore.
2. Nel 2012 E.R., sul presupposto che G.N. fosse venuto meno all'obbligo di contribuzione alle spese ordinarie e straordinarie di mantenimento della figlia, gli notificò atto di precetto per l'importo di euro 62.441 oltre accessori. Unitamente al precetto venne notificato il titolo esecutivo, costituito dal provvedimento di omologazione del verbale di separazione consensuale.
3. Con atto notificato il 1.3.2012 G.N. propose opposizione agli atti esecutivi, adducendo che la creditrice non aveva allegato al precetto alcun documento che dimostrasse la correttezza dei calcolo della somma precettata.
4. Con sentenza 26.3.2014 n. 124 il Tribunale di Imperia accolse l'opposizione e dichiarò inefficace il precetto.
Il Tribunale ha rilevato che sulla questione sottopostagli esistevano due diversi orientamenti giurisprudenziali: uno "rigoroso", secondo cui il verbale di separazione non può costituire titolo esecutivo per il pagamento degli oneri di mantenimento della prole successivamente maturati, se questi non sono stati accertati e quantificati con altro titolo giudiziale; ed un secondo orientamento "liberale", secondo cui il verbale suddetto può costituire valido titolo esecutivo, se il precettante alleghi ad esso la documentazione giustificativo degli esborsi di cui chiede il ristoro.
Ha, tuttavia, soggiunto che, anche ad aderire all'orientamento "liberale", nel caso di specie la creditrice E.R. non aveva comunque allegato alcuna documentazione di spesa all'atto di precetto, che perciò doveva ritenersi inefficace.
5. Tale sentenza à stata impugnata per cassazione da E.R., con ricorso fondato su tre motivi, illustrato da memoria e corredato da note d'udienza.
G.N. ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
1. Col primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.. Lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 112, 132, 189 c.p.c..
Deduce, al riguardo, che il Tribunale ha omesso di trascrivere nella sentenza le sue conclusioni; che di conseguenza non ha esaminato e non ha provveduto sulle istanze istruttorie.
1.1. II motivo è manifestamente inammissibile.
La ricorrente infatti, in violazione dei disposto dell'artt. 366, nn. 3 e 6 c.p.c., non ha trascritto nel ricorso le richieste istruttorie del cui mancato accoglimento si duole: omissione che, impedendo a questa Corte di vagliarne la rilevanza ai fini del decidere, impedisce di stabilire se sussista un effettivo interesse all'impugnazioni e, ex art. 100 c.p.c..
2. Col secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.. Lamenta, in particolare, la violazione dell'art. 112 c.p.c.. Deduce, al riguardo, che il precetto era stato intimato per il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie di mantenimento della figlia minore. L'opponente aveva contestato soltanto l'entità delle spese straordinarie, non anche di quelle ordinarie. Nondimeno, il Tribunale aveva dichiarato inefficace l'intero precetto. Così decidendo, conclude la ricorrente, il Tribunale avrebbe pronunciato ultra petita.
2.1. Il motivo è inammissibile.
In virtù dei combinato disposto degli arti. 366, n. 6, e 369, comma 2, n. 4,
c.p.c., colui il quale denunci col ricorso per cassazione il vizio di
infrapetizione od ultrapetizione ha l'onere di:
(a) trascrivere o riassumere i termini della domanda o dell'eccezione che si assume non correttamente esaminata dal giudice; (b) indicare in quale atto è stata formulata, e dove si trovi quest'ultimo;
(c) allegare il suddetto atto al ricorso, ovvero produrre il fascicolo nel quale è contenuto.
Nel caso di specie la ricorrente non indica, nemmeno per riassunto, i termini
in cui l'opponente G.N. aveva contestato il precetto nell'atto di
opposizione. Dunque il motivo va dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
Non sarà, in ogni caso, inutile soggiungere che nell'atto di opposizione G.N. contestò la validità dell'intero precetto, sul presupposto che non fossero ad esso allegati né richiamati i documenti di spesa, e non già della sola aliquota del credito costituita dalle spese straordinarie.
3. Col terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c. (si lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 112, 474, 480, 711 c.p.c.); sia dal vizio di omesso esame d'un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo modificato dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134). II motivo, se pur formalmente unitario, contiene in realtà tre censure: (a) la creditrice aveva debitamente documentato le spese sostenute per il mantenimento della figlia, allegando i relativi documenti alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di opposizione, documenti trascurati dal Tribunale;
(b) i documenti giustificativi delle spese di mantenimento non devono essere allegati al precetto a pena di inefficacia di quest'ultimo; (c) in ogni caso l'opponente aveva posto a fondamento dell'opposizione la circostanza che i documenti giustificativi delle spese non erano menzionati nel precetto, mentre il Tribunale l'aveva accolta sul presupposto che quei documenti non fossero allegati.
3.1. La censura sub (a) è infondata.
La circostanza che il precetto non solo non alleghi, ma nemmeno indichi i documenti (successivi alla formazione dei titolo esecutive giudiziale) in base ai quali è stato determinato l'importo del credito azionato in executivis non può essere sanata dal creditore procedente nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi. Quest'ultimo, infatti, ha lo scopo di verificare la correttezza del quomodo dell'esecuzione, e non può costituire una rimessione in termini atipica a favore del creditore, per sanare le mende dell'atto di precetto. Nel caso di specie l'odierna ricorrente ha ingiunto al debitore, con l'atto di precetto, il pagamento di circa 62.000 senza ulteriori precisazioni, distinzioni o allegazioni documentali. Solo con la comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi ha ritenuto di precisare quanta parte dei credito fosse richiesta per le spese ordinarie, quanta per le spese straordinarie, e quali fossero i titoli di spesa. E' dunque evidente che un atto di precetto come quello notificato dalla odierna ricorrente mai potrebbe produrre gli effetti suoi propri, per - a tacer d'altro - totale mancanza dei requisiti minimi necessari per il raggiungimento del suo scopo.
3.2. La censura sub (b) è infondata.
Questa Corte ha già stabilito che il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi pro quota le spese ordinarie per il mantenimento dei figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione. ma ciò solo a condizione che il genitore creditore "possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità" (Sez. 3, Sentenza n. 11316 del 23/05/2011, Rv. 618151). "Allegazione e documentazione" che va compiuta rispetto all'atto di precetto, e non già nel successivo e solo eventuale giudizio di opposizione all'esecuzione, per l'ovvia considerazione che il debitore deve essere messo in condizioni di potere sin da subito verificare la correttezza o meno delle somme indicate nell'atto di precetto.
3.3. La censura sub (c), infine, è inammissibile per difetto di specificità, poiché anche in questo caso la ricorrente non ha trascritto, né riassunto, nel ricorso i termini in cui venne formulato l'atto di opposizione.
4. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
4.1. Avendo il presente giudizio ad oggetto le spese di mantenimento della prole, ed essendo di conseguenza esente dall'obbligo di pagamento del contributo unificato, ai sensi dell'art. 10, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il rigetto del ricorso non fa sorgere a carico della ricorrente l'obbligo di pagare l'ulteriore importo di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P Q.M.
la Corte di cassazione, visto l'art. 380 c.p.c.
-} rigetta il ricorso;
-) condanna E.R. alla rifusione in favore di G.N. delle spese dei presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di euro 4.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) dà atto che non sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di E.R. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.