Corte d'Appello di Bologna del 13/01/2017 n. 89 (Nullità del contratto quadro per mancata firma della Banca)
L’investitore appellante ha introdotto, per la prima volta, un’ulteriore ragione di nullità del contratto quadro, ovverossia il difetto di forma scritta, ex art. 23 del TUF (D.L. 58/1998), per assenza della sottoscrizione da parte della banca intermediaria. La C.d.A. ha accolto tale motivo di gravame, rilevando che dalla carenza della sottoscrizione da parte della Banca deriva l’invalidità del contratto quadro per mancanza della necessaria forma scritta ad substantiam e che, pur essendo dedotto il motivo di nullità per la prima volta in sede di appello, la circostanza dell’assenza della sottoscrizione avrebbe dovuto essere oggetto di rilievo ex officio sin dalla fase di primo grado e che, in generale, tale motivo di nullità è rilevabile d’ufficio, anche in assenza di una specifica eccezione di iniziativa della parte nell’interesse di cui la nullità è prevista.