Popolari Venete: il Tribunale di Verona condanna la banca a risarcire l’azionista non adeguatamente informato (Tribunale di Verona, 25 marzo 2017, n. 687)
La valutazione di appropriatezza cui la banca è tenuta, prevista dagli art. 42 e 43 del Regolamento Intermediari Consob, prevede che venga valutata l’esperienza e la conoscenza dell’investitore. L’intermediario ha l’obbligo di valutare la conoscenza e l’esperienza del cliente in materia di investimento, nello specifico settore o servizio richiesto, nonché valutare adeguatamente la capacità del cliente di comprendere gli specifici profili di rischio connessi al titolo acquistato.“In tema di servizi di investimento, la banca intermediaria, prima di effettuare operazioni, ha l’obbligo di fornire all’investitore "un’informazione adeguata in concreto", tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali ed alla situazione finanziaria del cliente, e, a fronte di un’operazione non adeguata, può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall’investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.”(Cass. 9.2.2016, n. 2535). E ancora “il giudice di merito, per assolvere l’intermediario finanziario dalla responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi informativi previsti dalla legge, non può fermarsi alla constatazione della mancanza della prova della sua negligenza ovvero dell’inadempimento, ma deve accertare se sussista effettivamente la prova positiva della sua diligenza e dell’adempimento delle obbligazioni poste a suo carico. Pertanto, ai fini della risarcibilità del danno subito, è sufficiente che l’investitore alleghi da parte della banca o dell’intermediario finanziario l’inadempimento delle obbligazioni poste a loro carico e che provi che il pregiudizio lamentato consegua a siffatto inadempimento, incombendo, per contro, sull’intermediario l’onere di dimostrare d’aver rispettato i dettami di legge e di avere agito con la specifica diligenza richiesta.”(Cass. 9.2.2016, n. 2535).