Gli obblighi informativi della Banca: Non sono sufficienti, né la consegna del prospetto informativo, né altre comunicazioni generiche e standardizzate.
Cassazione Civile, Sez. I, 7 aprile 2017, n. 9066 - In materia di intermediazione finanziaria, nelle operazioni di investimento, al cliente deve essere fornita un'informazione specifica e circostanziata sul prodotto finanziario, oggetto della negoziazione, non essendo sufficienti, a tal fine, né la consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari, previsto dall’art. 28, 10 co., lett. b) reg. Consob n. 11522/1998, né altre comunicazioni di tipo generico e standardizzato.