Cassazione Civile n. 22674/2017 del 27/9/2017 (Comunicazioni di cancelleria valide anche se il documento scansionato dal cancelliere ed acquisito ai registri informatici è senza firma digitale).
La comunicazione telematica di un provvedimento del giudice emesso in formato cartaceo, effettuata in data antecedente all'entrata in vigore del comma 9-bis dell'art. 16 bis d.l. n. 79/2012, seppur priva della firma digitale del cancelliere, deve ritenersi validamente avvenuta ai fini della decorrenza del termine perentorio di trenta giorni di cui all'art. 702-quater, c.p.c., in presenza dell'attività del cancelliere consistita nel trasmettere all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario il testo integrale dell'ordinanza, comprensivo del dispositivo e della motivazione, in maniera che vi sia comunque certezza che il provvedimento sia stato portato a compiuta conoscenza delle parti e sia altresì certa la data di tale conoscenza".
E' interessante evidenziare che la pronuncia in esame conferma la validità della tesi, sostenuta invero in maniera unanime da tutti i commentatori, della tacita abrogazione dell'art. 15 , comma 3, del DM 44/2011 ad opera dell'art. 16 bis, comma 9 bis DL 179/2012. Tale norma prevede infatti che "Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all’originale".
La S.C. va tuttavia oltre tale principio, stabilendo che l'assenza della firma digitale del cancelliere non inficia la validità della comunicazione neanche se questa sia avvenuta prima dell'entrata in vigore del citato comma 9 bis.