La legge di riforma in materia di azione di classe (class action).

La legge di riforma in materia di azione di classe (class action).

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019 la Legge n. 31 del 12 aprile 2019, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di azione di classe”.

Tra le principali novità della riforma:

la trasposizione della disciplina dell’azione di classe, attualmente contenuta nel Codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005), all’interno del Codice di procedura civile;
l’estensione dell’ambito di applicazione soggettivo: l’azione sarà sempre esperibile da tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie in relazione a lesione di “diritti individuali omogenei” (ma non ad “interessi collettivi”). L’azione sarà quindi nella titolarità di ciascun componente della “classe”, nonché delle organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro che hanno come scopo la tutela dei suddetti diritti, e che sono iscritte in un elenco tenuto dal Ministero della giustizia;
l’estensione dell’ambito di applicazione oggettivo dell’azione, esperibile a tutela delle situazioni soggettive maturate a fronte di condotte lesive, per l’accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni;
i destinatari dell’azione, ovvero imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle attività;
i profili procedimentali;
le modalità di adesione all’azione, anche successiva alla sentenza che definisce il giudizio;
la nuova azione inibitoria collettiva;
il compenso derivante dalla cd. quota lite.

Le disposizioni della presente Legge si applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore. Alle condotte illecite poste in essere precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima data di entrata in vigore.

La Legge entra in vigore dal 19 aprile 2020.

http://www.antoniochicoli.it/upload/files/legge_12_aprile_2019_n._31.pdf