Sezioni Unite Civili, Corte di Cassazione, Sentenza n. 28314 del 4 novembre 2019 (CONTRATTO QUADRO E NULLITÀ' PER DIFETTO DI FORMA)
INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA – CONTRATTO QUADRO – NULLITÀ PER DIFETTO DI FORMA SCRITTA – DEDUCIBILITÀ DA PARTE DEL SOLO INVESTITORE – ECCEZIONE DI BUONA FEDE DALL’INTERMEDIARIO – Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 28314 del 4 novembre 2019
24.11.2019
Le Sezioni unite civili, Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28314 del 4 novembre 2019 sulla questione dell’esatta determinazione degli effetti e delle conseguenze giuridiche dell’azione di nullità proposta dal cliente in relazione a specifici ordini di acquisto di titoli che derivi dall’accertamento del difetto di forma del contratto quadro, ed in particolare dell’estensione degli effetti della dichiarazione di nullità anche alle operazioni che non hanno formato oggetto della domanda proposta dal cliente ed sugli eventuali limiti di estensione, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “La nullità per difetto di forma scritta, contenuta nell’art. 23, comma 3, del d.lgs. n. 58 del 1998, può essere fatta valere esclusivamente dall’investitore, con la conseguenza che gli effetti processuali e sostanziali dell’accertamento operano soltanto a suo vantaggio. L’intermediario, tuttavia, ove la domanda sia diretta a colpire soltanto alcuni ordini di acquisto, può opporre l’eccezione di buona fede, se la selezione della nullità determini un ingiustificato sacrificio economico a suo danno, alla luce della complessiva esecuzione degli ordini, conseguiti alla conclusione del contratto quadro”.