Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 25 maggio 2021, n. 14382 (Segnalazione in CRIF e preventivo avviso al consumatore).
In tema di segnalazione alle cd. Sic - Società di informazioni creditizie per la facoltativa raccolta dei dati attinenti ai finanziamenti concessi ai soggetti censiti dagli intermediari aderenti, nella vigenza dell’art. 125 del T.u.b. secondo la versione conseguente al D.Lgs. n. 141 del 2010, il profilo di legittimità della segnalazione in rapporto all’onere di preventivo avviso al debitore, che, per la prima volta, venga a essere classificato negativamente, assume rilievo unicamente ove si tratti di segnalazioni per operazioni di credito al consumo.
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Con sentenza del 17 maggio 2019 il tribunale di Napoli Nord ha dichiarato illegittima la segnalazione del nominativo di A.G. alla Crif - Centrale dei rischi finanziari, operata dal Banco BPM s.p.a. sul presupposto di plurimi inadempimenti delle obbligazioni di pagamento derivanti da un contratto di mutuo ipotecario stipulato nell’anno 2007;
ha motivato la decisione affermando che non era stato rispettato il requisito del necessario preavviso in forma scritta, di cui all’art. 4 della delibera del Garante della privacy n. 8 del 2004, recante il cd. Codice deontologico e di buona condotta dei sistemi di informazione creditizia, e di cui all’art. 125, comma 3, del T.u.b. come modificato dal D.Lgs. n. 141 del 2010, art. 1; ciò in quanto la banca aveva prodotto documentazione non idonea a dimostrare la ricezione dei preventivi avvertimenti inoltrati al debitore, come invece le incombeva attesa la natura ricettizia di codesti atti, in quanto specificamente diretti alla persona;
il Banco BPM ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi, illustrati da memoria;
l’intimato non ha svolto difese.
Considerato che:
I. - la ricorrente denunzia nell’ordine:
(i) la violazione dell’art. 4 della delibera del Garante della privacy n. 8 del 2004 e art. 125, comma 3, del T.u.b., sia per l’inapplicabilità ratione temporis della seconda norma (essendo stato stipulato il contratto di mutuo il 9 ottobre 2007), sia per la non estensibilità all’oggetto del contratto, che non riguardava un finanziamento al consumo, sebbene un mutuo ipotecario destinato all’acquisto di un immobile per somma superiore al limite fissato dal T.u.b.;
(ii) la violazione e falsa applicazione delle medesime norme e degli artt. 2697, 2729, 1334 e 1335 c.c. poiché la normativa di settore comunque non prescrive una forma particolare di preavviso, nella specie avvenuta unitamente ai plurimi solleciti di pagamento inoltrati al debitore a partire dal 29 dicembre 2010, tramite i vettori Nexive e Posta Time, con sistemi che consentono la tracciatura; cosicché il tribunale avrebbe dovuto ricavare l’assolvimento dell’onere della prova in base al mero fatto delle comprovate spedizioni, attesi i principi enunciati a proposito della legittima presunzione di ricevimento di comunicazioni inoltrate tramite il servizio postale;
(iii) la violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione al principio di non contestazione; e questo perché la contestazione del destinatario, unicamente avvenuta all’udienza del 17 maggio 2019, doveva essere ritenuta generica, siccome limitata al valore probatorio dei documenti anziché ai fatti primari riferiti;
(iv) l’omesso esame di fatto decisivo in relazione all’invio di ben sessantanove solleciti di pagamento contenenti il preavviso di segnalazione in caso di ritardo o di insolvenza, tutti contenenti i dati identificativi e i codici di tracciatura dell’invio e del recapito;
(v) la nullità della sentenza per immotivata reiezione della richiesta di interrogatorio formale dell’attore in ordine ai citati fatti;
(vi) la rilevanza dell’omissione anche nella prospettiva del mancato esame del fatto decisivo;
(vii) la violazione o falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c. per avere il tribunale fatto applicazione di un atto solo amministrativo (quale la delibera del Garante della privacy sopra citata) senza che la parte attrice l’avesse invocata e senza che la medesima fosse stata prodotta in giudizio, non essendo tale atto annoverabile tra le fonti di diritto e non essendo quindi conchiuso dal principio Tura novit curia;
II. - il primo motivo è fondato nel senso che segue;
III. - innanzi tutto deve essere precisato qual è l’ambito della controversia in rapporto al sistema di raccolta dei dati del debitore;
a fronte della Centrale dei rischi presso la Banca d’Italia, che rappresenta un sistema informativo di matrice pubblica avente a oggetto l’indebitamento della clientela verso le banche e le società finanziarie che operano come intermediarie, col fine di preservare l’interesse di informazione del sistema bancario in ordine al fatto che un determinato soggetto risulti insolvente per quanto secondo una nozione di insolvenza notoriamente non identificabile con quella propria della legge fallimentare (v. Cass. n. 26351-14, Cass. n. 31921-19) -, il macrosistema del credito consente a società private (le cd. Sic - Società di informazioni creditizie) di raccogliere i dati attinenti ai finanziamenti concessi dagli intermediari aderenti;
questo sistema si differenzia nettamente dal primo, per funzione e perché presuppone l’estensione delle informazioni anche al caso di saldo regolare delle rate mensili, e ancora perché gli intermediari, diversamente da quanto avviene con la centrale dei rischi della Banca d’Italia, non sono obbligati a effettuare le segnalazioni; inoltre si differenzia per il fatto che chi aderisce alle Sic paga un compenso per usufruire del servizio di accesso ai dati dei clienti;
IV. - nel caso di specie si discute dell’avvenuta segnalazione alla Crif;
la Crif rientra tra le suddette Sic, vale a dire è una società privata che gestisce - per l’appunto - un sistema di informazioni creditizie riguardanti le posizioni debitorie dei soggetti censiti;
V. - riguardo alla segnalazione in codesta centrale non può essere condivisa la censura del Banco BPM nella parte in cui ha fatto leva sulla data di stipula del contratto, del cui inadempimento di tratta, col fine di escludere l’applicazione in blocco delle norme richiamate dal tribunale;
a parte che il contratto risulta stipulato in data successiva al Codice di deontologia di cui alla citata delibera del Garante, il punto è che la questione posta dal tribunale, in relazione all’art. 125 del T.u.b. nella versione conseguente al D.Lgs. n. 141 del 2010, concerne la modalità della segnalazione al sistema informativo privato offerto dalla Crif; e questo, in combinazione col dato desumibile dal citato Codice di deontologia, presuppone di considerare la disciplina giustappunto vigente al momento della segnalazione medesima;
nel caso concreto la segnalazione è conseguita a solleciti di pagamento (ben sessantanove) che la stessa banca ha indicato come avvenuti a partire da 29 dicembre 2010 (cfr. le allegazioni fornite dalla stessa banca a pag. 16 del ricorso); sicché ratione temporis è corretto il riferimento all’art. 125 del T.u.b. nel testo modificato dal D.Lgs. n. 141 del 2010, art. 1;
VI. - per converso il motivo è fondato nella parte in cui lamenta un’indebita estensione della modalità e dell’onere di informazione preventiva in relazione, non alla data, ma all’oggetto del contratto del cui inadempimento si discute;
VII. - il tribunale di Napoli Nord si è determinato ritenendo applicabili gli artt. 4 della delibera del Garante della privacy n. 8 del 2004 (cd. Codice di deontologia) e 125, comma 3, del T.u.b. come modificato dal D.Lgs. n. 141 del 2010;
ha rimarcato come essenziale la mancata prova della ricezione del preavviso previsto dall’art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e dall’art. 125, comma 3, del T.u.b.;
occorre dire che la tesi corrisponde a un orientamento invalso tra i giudici di merito e più volte condiviso anche dal Collegio arbitrale dell’ABF in riferimento alle segnalazioni in sofferenza presso le banche-dati costituite col fine di attuare l’informazione creditizia;
vi è però che, come correttamente obiettato dalla ricorrente, la norma primaria costituita dall’art. 125 del T.u.b. ha una rilevanza limitata poiché riguarda il credito al consumo; cosa che risulta testualmente sia dal comma 3 ("i finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L’informativa è resa unitamente all’invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma"), sia dall’essere la norma inserita nel capo II del titolo VI del T.u.b., intestato al "Credito ai consumatori";
dall’ambito di applicazione di tutte le norme del suddetto capo II sono esplicitamente esclusi "i finanziamenti destinati all’acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato" (art. 122, comma 1, lett. e); cosicché l’estensione del margine applicativo delle norme al caso di specie non risulta coerente al tipo contrattuale di cui si discute;
per quel che si evince dal ricorso in prospettiva di autosufficienza, è certo che si era dinanzi a inadempimenti (peraltro conclamati, non risultando esser stata contestata la veridicità di essi) riferibili alle rate di un mutuo accordato per l’acquisto di un immobile con garanzia ipotecaria;
VIII. - va anche precisato che l’estensione dell’art. 125 del T.u.b. ai casi di valutazione del merito creditizio per il credito immobiliare ai consumatori è dovuta al D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, che ha inserito nel T.u.b. il capo I-bis (v. art. 120-undecies); ma tale norma non può applicarsi al caso di specie, trattandosi, questa volta, di modifica di carattere sostanziale collocabile temporalmente in data ampiamente successiva al contratto al quale riferire gli inadempimenti e le segnalazioni;
IX. - non appare quindi giustificata l’estensione della rilevanza effettuale della disciplina dell’onere di preventivo avviso dettata dal Codice di deontologia;
il tribunale ha ritenuto che la segnalazione fosse comunque inficiata dalla mancanza di prova della ricezione degli atti contenenti il preavviso - atti peraltro pacificamente inviati dalla banca;
sennonché è vero che il Codice di deontologia, al comma 7 dell’art. 4, assume che "al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all’invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l’interessato circa l’imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie" e che "i dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all’interessato";
ed è vero che, per preliminare definizione, "partecipante" può essere anche una banca (art. 1);
deve però osservarsi che la delibera non è vincolante per stabilire quale sia l’effetto generale su una segnalazione purchessia, che si dica non avvenuta correttamente, essendo funzionale, invece, all’individuazione delle corrette modalità di acquisizione e di gestione dei dati personali da registrare nel sistema di informazioni creditizie, da parte del gestore, nella prospettiva (ancora una volta) del credito al consumo;
la delibera, cioè, pone attenzione al trattamento di dati personali effettuato nell’ambito di sistemi informativi, di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati "a fini di credito al consumo" (o comunque riguardanti l’affidabilità e la puntualità dei pagamenti, v. il Preambolo), così confermando il limite contenutistico già desumibile dal T.u.b. (d’altronde richiamato nell’art. 1, lett. a); essa si muove nel solco del trattamento del dato personale in rapporto allo specifico fine; trattamento che deve svolgersi nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate, e in particolare del diritto alla protezione dei dati medesimi, del diritto alla riservatezza e del diritto all’identità personale;
X. - per quanto allora possa convenirsi sull’affermazione generale secondo cui l’onere della prova del fatto che il segnalando sia stato posto in condizione di conoscere l’intenzione dell’ente creditore di procedere alla segnalazione del suo nominativo in una banca-dati incombe su questo, è tuttavia da osservare che, ratione temporis, ciò non poteva assumere un’efficacia generale per ogni operazione creditizia;
la circostanza poteva assumere rilievo, ma nei limiti dell’illegittimità della segnalazione operata a carico del consumatore e in relazione a operazioni di credito al consumo suscettibili di rientrare nell’alveo dell’art. 125 citato, per le quali unicamente era possibile trarre la conseguenza della condanna della banca (o dell’intermediario) alla cancellazione;
e giova dire che codesta conclusione trova riscontro nelle stesse precisazioni della vigilanza, giacché, come precisato dalla Banca d’Italia fin dalla circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991, gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati in occasione della prima segnalazione a sofferenza ove si sia in presenza di un "cliente consumatore"; il quale ai sensi dell’art. 125 del T.u.b., va informato quando, per la prima volta, viene classificato "negativamente" (ossia quando si evidenzia un inadempimento persistente o una sofferenza) mediante un’informativa che deve essere preventiva, e cioè trasmessa prima dell’invio della prima segnalazione "negativa";
XI. - il ricorso va dunque accolto, potendosi affermare il seguente principio: in tema di segnalazione alle cd. Sic - Società di informazioni creditizie per la facoltativa raccolta dei dati attinenti ai finanziamenti concessi ai soggetti censiti dagli intermediari aderenti, nella vigenza dell’art. 125 del T.u.b. secondo la versione conseguente al D.Lgs. n. 141 del 2010, il profilo di legittimità della segnalazione in rapporto all’onere di preventivo avviso al debitore, che, per la prima volta, venga a essere classificato negativamente, assume rilievo unicamente ove si tratti di segnalazioni per operazioni di credito al consumo; ne segue che dalla mancanza di prova del perfezionamento dell’avviso presso il destinatario non può esser tratta la conseguenza della illegittimità della segnalazione ove questa riguardi, invece, finanziamenti destinati all’acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato, essendo codesti finanziamenti ratione temporis esclusi dall’ambito applicativo del capo II del titolo VI del citato T.u.b.;
XII. - gli altri motivi sono assorbiti;
l’impugnata sentenza deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere la causa anche nel merito, rigettando la domanda di cancellazione; le spese processuali possono essere interamente compensate tra le parti, stante la mancanza, nella giurisprudenza di questa Corte, di specifici precedenti sul tema.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da A.G. ; compensa le spese dell’intero giudizio.