TAR Lazio, ord., 25 febbraio 2022, n. 1234 (Dipendente sospeso perché non vaccinato: sì a metà stipendio).

TAR Lazio, ord., 25 febbraio 2022, n. 1234 (Dipendente sospeso perché non vaccinato: sì a metà stipendio).

Il TAR Lazio ha accolto l'istanza cautelare proposta da un dipendente non vaccinato (in qualità di Assistente Capo di Polizia Penitenziaria), volta ad ottenere l'annullamento del provvedimento del Dipartimento per la giustizia minorile da cui dipende, in seguito alla sua sospensione immediata dallo svolgimento dell'attività lavorativa.

Il Collegio ha richiesto l'approfondimento della questione di merito, «in relazione ai profili di doveroso bilanciamento di valori costituzionali, tra la tutela della salute come interesse collettivo - cui è funzionalizzato l'obbligo vaccinale - e l'assicurazione di un sostegno economico vitale - idoneo a sopperire alle esigenze essenziali di vita, nel caso di sospensione dell'attività di servizio per mancata sottoposizione alla somministrazione delle dosi e successivi richiami, c.d. booster - tenuto conto che la sospensione è dichiaratamente di natura non disciplinare e implica la privazione integrale del trattamento retributivo».

Inoltre, ha predisposto che venga corrisposto al ricorrente un assegno alimentare pari alla metà del trattamento retributivo di attività, confermando il decreto monocratico n. 544/2022.

TAR Lazio, ord., 25 febbraio 2022, n. 1234

Presidente Spagnoletti – Estensore Zafarana

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento prot. nr 01/2022 del 07.01.2022, del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità – Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna per la Sardegna, di immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, emesso nei confronti dell'Assistente Capo di Polizia Penitenziaria -omissis-, matricola ministeriale 116362, ai sensi del Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172, art. 2 comma 3, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021; - dell'invito a produrre la documentazione con nota prot. nr. 0027463.U del 15.12.2021; - del decreto legge 26.11.2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”; - del decreto legge del 21.09.2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”; - del decreto legge 01.04.2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”; - della legge del 28.05.2021, n. 76; - della legge del 23.07.2021, n. 106; - del d.l. del 07.01.2022 n.1; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto; nonché per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2022 il dott. S.Z. e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorso richiede approfondimento di merito, in relazione ai profili di doveroso bilanciamento di valori costituzionali, tra la tutela della salute come interesse collettivo - cui è funzionalizzato l'obbligo vaccinale - e l'assicurazione di un sostegno economico vitale - idoneo a sopperire alle esigenze essenziali di vita, nel caso di sospensione dell'attività di servizio per mancata sottoposizione alla somministrazione delle dosi e successivi richiami, c.d. booster - tenuto conto che la sospensione è dichiaratamente di natura non disciplinare e implica la privazione integrale del trattamento retributivo. Ritenuto, pertanto, di accogliere l'istanza cautelare, nel senso che al ricorrente sia corrisposto un assegno alimentare pari alla metà del trattamento retributivo di attività, confermando il decreto monocratico del 27/01/2022 n. 544, nei sensi indicati. Ritenuto di fissare per la trattazione di merito l'udienza pubblica del 6 maggio 2022. Ritenuto equo compensare le spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta): a) accoglie l'istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione; b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 6 maggio 2022. Spese compensate. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.