Misure protettive post Domanda di concordato preventivo (Tribunale di Roma, 04.11.2022)
Con provvedimento del Tribunale di Roma del 04 novembre 2022, in merito alla richiesta di misure protettive ex art. 54, comma 2, CCII, con domanda integrativa ex art. 40 CCII, il giudice di merito, esaminando ed interpretando la volontà del legislatore, ha posto in luce che la richiesta di misure protettive ex art.54, comma 2, CCII può essere avanzata anche successivamente all’iniziale deposito della domanda ex art. 40 CCII di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza (piena o prenotativa ex art. 44 del CCII). Infatti, l'art. 54, comma 2, si limita a richiamare la domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi senza escludere che la stessa possa essere successivamente integrata con una richiesta di misure protettive da iscrivere nel Registro delle Imprese. Quindi, l’esigenza di ottenere misure protettive potrebbe sorgere anche in un momento successivo rispetto al deposito della domanda di accesso. Una diversa interpretazione finirebbe col costringere il debitore, non solo ad anticipare la richiesta rispetto all’effettiva insorgenza dell’esigenza protettiva, ma, soprattutto, a consumare parte del periodo di protezione nonostante non ne abbia necessità. http://www.antoniochicoli.it/upload/files/Trib--Roma-4-novembre-2022.pdf