Tribunale di Napoli Nord, Ordinanza del 22.11.2022 (Crisi di impresa - Rigetto delle misure di protezione).

Tribunale di Napoli Nord, Ordinanza del 22.11.2022 (Crisi di impresa - Rigetto delle misure di protezione).

Lettura degli artt. 54 e 256 CCI e carenza di presupposti per la concessione delle misure protettive.

Il Giudice,
letto il ricorso iscritto al n. xxx/2022 Registro Procedure Concorsuali presentato ai sensi dell’art. 54 Codice della Crisi di impresa da
xxxxxxxxx rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avvocati xxxxxxxxx il cui studio elettivamente domiciliano in xxxxxxxxx;
 sciogliendo la riserva formulata all’udienza del 22.11.2022 
ha pronunciato la presente ORDINANZA: rilevato che nel ricorso depositato ai sensi dell’art. 25 sexies C.C.I.I. la società xxxxxxx ha chiesto “tenuto conto della natura e peculiarità della procedura di concordato semplificato...al fine di non pregiudicare gli interessi dei creditori sociali...l’adozione delle misure di protezione del patrimonio sociale”; considerato che nel ricorso presentato ai sensi dell’art. 40 C.C.I.I. i soci hanno concluso nel seguente modo: “accanto alla richiesta di adozione delle misure di protezione del patrimonio sociale si formula la richiesta di misure protettive, anche ai sensi dell’art. 54 co. 2 del C.C.I.I., primo e secondo periodo, poiché la loro adozione consente, da un lato, di “cristallizzare” il patrimonio dei singoli soci rendendolo insensibile alle iniziative esecutive di terzi, e , dall’altro, consente al socio debitore di poter assolvere ai propri impegni senza doversi preoccupare delle attività di “disturbo” eventualmente poste in essere da parte di soggetti terzi, interessati ad ottenere il particolare soddisfacimento delle proprie ragioni di credito in danno di altri creditori”; -considerato che l’art. 54 C.C.I.I. non richiama la procedura di concordato semplificato; 
-considerato che i soci illimitatamente responsabili di società in nome collettivo non possono essere sottoposti alla procedura di liquidazione giudiziale in difetto di una sentenza del Tribunale che disponga l’apertura del medesimo procedimento per la società come si desume dalla letture dell’art. 256 C.C.I.I., -considerato, quindi, che allo stato non risultano sussistenti i presupposti normativi per la concessione delle misure di protezione ai sensi degli artt. 54 e ss. C.C.I.I.
letti gli artt. 54 e ss. C.C.I.I. - P.Q.M. -rigetta la domanda diretta a ottenere la pronuncia del decreto di applicazione della misura di protezione. Aversa, 22/11/2022. Il giudice dott. Arminio Salvatore Rabuano