Contratto quadro - Forma scritta - Contratto sottoscritto solo dal cliente - Perfezionamento del negozio mediante produzione in giudizio del documento - Revoca del consenso - Nullità.
Tribunale Napoli, 14 novembre 2011 - Pres. Fausta Como - Est. Alinante.
Contratto quadro - Forma scritta - Contratto sottoscritto solo dal cliente - Perfezionamento del negozio mediante produzione in giudizio del documento - Revoca del consenso - Nullità.
Intermediazione finanziaria - Classificazione dell'investitore - Formazione di sole tre categorie - Inidoneità a comprendere tutte le tipologie di investitori.
Investitore con propensione al rischio alta e finalità speculative - Adesione al regolamento per operazioni in strumenti derivati - Opzioni - Disponibilità a porre a rischio l'intero patrimonio - Esclusione - Adeguatezza delle operazioni per una percentuale non superiore al 25% del patrimonio.
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È nullo, per violazione del requisito della forma scritta ad substantiam, il contratto quadro recante la sola sottoscrizione del cliente e non quella dell'intermediario, il quale non può perfezionare il negozio mediante la produzione in giudizio del documento qualora la parte che ha sottoscritto abbia nel frattempo revocato il proprio consenso. La nullità del contratto quadro comporta la nullità di tutti gli ordini di negoziazione che ad esso dovrebbero fare riferimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Non soddisfa le esigenze di classificazione della propensione al rischio dell'investitore la formazione di sole tre categorie (alta, media e bassa propensione) non idonee a contemplare tutte le tipologie di investitori e tali da comprendere in ciascuna categoria investitori con propensione al rischio assai diversa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La dichiarazione da parte dell'investitore di una propensione al rischio alta e di finalità speculative nonché l'adesione dello stesso investitore alle particolari regole dell'investimento in strumenti derivati non implicano necessariamente l'accettazione e la consapevolezza di mettere a rischio l'intero proprio patrimonio. Operazioni in derivati con concreta possibilità di perdita dell'intero capitale investito possono infatti ritenersi adeguate, anche per investitori con altra propensione al rischio e finalità speculative, solo qualora riguardino una percentuale non superiore al 25% del patrimonio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Antonio Chicoli