6/11/2024 - Decreto, Tribunale di Torre Annunziata, Concordato preventivo / poteri del GD e diritto di voto.
Spunti e provvedimento integrale-
1) In punto di diritto, si osserva preliminarmente che la disciplina normativa di riferimento è dettata dall’art. 176, comma primo, l.f., in base al quale spetta al Giudice delegato ammettere al voto (in tutto o in parte) quei soggetti che vantino pretese ritenute infondate dal debitore.
2) Il Giudice delegato, allora, è sì chiamato a decidere sulla esistenza, sull’ammontare e sulla natura del credito ma all’esito di un giudizio, giocoforza, di carattere sommario e basato su elementi conoscitivi e probatori a disposizione, oltre che sulle circostanze emerse dal contradditorio degli interessati (sulla natura di tale giudizio, cfr. Tribunale di Ancona, 8 novembre 2007). In questo quadro, il contenuto dell’accertamento richiesto al Giudice delegato si risolve in un esame del merito della controversia inevitabilmente connotato da sommarietà, dovendo la decisione essere assunta sulla scorta di criteri di ragionevolezza e di adeguata probabilità.
3) La questione relativa all’ammissione al voto del creditore cessionario, che vanti nei confronti del creditore cedente un diritto di credito condizionato al mancato adempimento del debitore ceduto, fin tanto che non sia spirato il termine per l’adempimento suddetto, non risulta espressamente contemplata dal legislatore; tuttavia, ritiene lo scrivente magistrato che tale ipotesi possa essere affrontata alla luce di una lettura sistematica delle norme e dalla possibilità di accostare la posizione del cessionario a quella del fideiussore, cui la giurisprudenza ha negato il diritto del voto. Al riguardo, si osservi che se è vero, da una parte, che l'art. 169 l.f., sulle norme applicabili al concordato, richiami, tra gli altri, l'art. 55, secondo cui i titolari dei crediti condizionali sono ammessi a votare in quanto assoggettati alla procedura e questo potrebbe far deporre nel senso di ritenere ammissibili tali crediti; dall’altra, è vero anche che tra le (altre) ipotesi di creditori non ammessi al voto nel concordato preventivo, elencate dall’art.177, ultimo comma, l.f., la giurisprudenza via abbia ricondotto quella del creditore fideiussore, affermando che: il fideiussore non ha un credito di regresso prima del pagamento e dunque non può essere ammesso con riserva per un credito condizionale (Cass. Civ. n. 22383/2019 e n. 19609/2017).
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TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA SEZIONE FALLIMENTARE Il Giudice delegato, dott.ssa Anna Laura Magliulo, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 5 novembre 2024; tenuto conto delle risultanze emerse nel corso dell’adunanza dei creditori, tenutasi all’udienza del 9 luglio 2024, delle argomentazioni sviluppate dal debitore proponente nelle note autorizzate depositate in data 15 luglio 2024, e di quelle elaborate dai commissari giudiziali nella relazione depositata in data 16 settembre 2024, ha pronunciato il seguente: DECRETO La questione sulla quale il Giudice delegato è chiamato a pronunciarsi, all’esito delle contestazioni sorte in sede di adunanza, attiene alla verifica circa l’ammissione od esclusione dei crediti contestati ai (soli) fini del voto e del calcolo delle maggioranze, impregiudicate le pronunzie definitive, in altre sedi rese, sulla sussistenza dei crediti stessi. In punto di diritto, si osserva preliminarmente che la disciplina normativa di riferimento è dettata dall’art. 176, comma primo, l.f., in base al quale spetta al Giudice delegato ammettere al voto (in tutto o in parte) quei soggetti che vantino pretese ritenute infondate dal debitore e ai quali, ciò nondimeno, è pacificamente consentito partecipare all’adunanza; fermo restando che la decisione circa la legittimazione a esprimersi sulla proposta rileva ai soli fini, come detto, del calcolo delle maggioranze, senza pregiudicare, giova ribadirlo, l’efficacia delle successive pronunce definitive aventi ad oggetto la sussistenza del credito. Il Giudice delegato, allora, è sì chiamato a decidere sulla esistenza, sull’ammontare e sulla natura del credito ma all’esito di un giudizio, giocoforza, di carattere sommario e basato su elementi conoscitivi e probatori a disposizione, oltre che sulle circostanze emerse dal contradditorio degli interessati (sulla natura di tale giudizio, cfr. Tribunale di Ancona, 8 novembre 2007). In questo quadro, il contenuto dell’accertamento richiesto al Giudice delegato si risolve in un esame del merito della controversia inevitabilmente connotato da sommarietà, dovendo la decisione essere assunta sulla scorta di criteri di ragionevolezza e di adeguata probabilità. Cionondimeno, la statuizione sulla risoluzione delle contestazioni del Giudice delegato ha carattere definitivo ai fini del voto e del calcolo delle maggioranze, salva la possibilità di una ulteriore valutazione del Tribunale, in sede collegiale, nel caso di opposizione al provvedimento del Giudice delegato formulata ex art. 176, comma secondo, l.f., da parte del creditore escluso dal voto, da esercitarsi nelle forme della opposizione alla omologazione e da ritenersi astrattamente ammissibile solo nell’ipotesi di superamento della prova di resistenza. Tanto premesso in ordine alla disciplina normativa di riferimento, occorre ora verificare, con riguardo allo specifico caso di specie, se possano ammettersi al voto e in quali termini i crediti oggetto di contestazione, vale a dire, i crediti vantati dai seguenti creditori: XXXXXXXX e XXXXXXXXXXX (società alla prima collegata); XXXXXXXXX; XXXXXXXXX – XXXXXXX – XXXXXXXXXXX; XXXXXXXX. Con riguardo alla posizione vantata dalla società XXXXXXX e dalla società XXXXXXXXX, ad essa collegata, lo scrivente magistrato ritiene che, alla luce della documentazione in atti, delle osservazioni sviluppate dalla società proponente sul punto e dallo stesso creditore in sede di adunanza, e tenuto conto di quanto evidenziato dai commissari giudiziali nel proprio parere del 16 settembre 2024, il creditore XXXX debba essere ammesso al voto per l'intero importo in contestazione, al netto di quanto ricevuto in pagamento e al netto della somma pari ad euro 926.000,00, per la quale è intervenuta espressa rinuncia da parte del creditore (si cfr., pag. 4, secondo alinea del periodo terzo, del verbale dell’adunanza dei creditori del 9 luglio 2024, in cui si legge che l’avv. XXXXXXX, per XXXXXX, rispetto a tale specifico credito, pari alla somma di €. 926.000,00, “non chiede il diritto al voto, riservandosi successivamente di esercitare azione di accertamento”), e, dunque, per l’importo pari complessivamente ad euro 5.682.082,19. Le medesime argomentazioni valgono anche per la società collegata, XXXXXXXX, ammessa al voto per l’importo pari ad euro 1.061.639,69. In ordine al credito della XXXXXXXXXXXXi, come correttamente evidenziato dai commissari giudiziali nel parere summenzionato, qui si discute, non già sul quantum del credito, ma sul riconoscimento, o meno, del privilegio ex art. 2751 bis, comma primo, n. 2, Codice civile. Cionondimeno, pur non risultando in contestazione il profilo quantitativo del credito, ma solo quello afferente al rango del credito stesso, ritiene lo scrivente magistrato che si ponga parimenti in tale sede la necessità di una puntualizzazione circa l’ammissibilità, e in che termini, del voto in questione. Orbene, osserva il Giudice delegato che dall'esame della documentazione in atti non si evince che la prestazione su cui si fonda tale credito sia stata svolta in via esclusiva o prevalente dal professionista, requisito, questo, indispensabile ai fini dell'invocato privilegio (sul punto, si veda, Cass. Civ. n. 978/2021). Pertanto, non avendo il creditore fornito prova circa lo svolgimento in via esclusiva o prevalente della propria attività, il credito dal medesimo vantato, pari ad euro 106.297,50, va considerato in chirografo. In ordine all’ammissione al voto delle società cessionarie XXXXXX. – XXXXXXX – XXXXXXXX. per la parte (ulteriore a quella non oggetto di contestazione) dei rispettivi crediti (e precisamente: XXXXXXX, per euro 2.408.588,35; XXXXXX., per euro 5.599.953,07; XXXXXXXXXXXX per euro 1.099.987,94), appostati dal debitore proponente nel fondo rischi per le passività potenziali, va prima di tutto evidenziato che i crediti in parola hanno natura condizionale, essendo essi intrinsecamente collegati ai rischi di risoluzione e restituzione dei crediti ceduti. La natura potenziale dei crediti oggetto di tali pretese, del resto, è affermata dalle stesse società cessionarie nelle note di precisazione del proprio credito del 26 marzo 2023, in atti. Tale dato, dunque, risulta pacifico. Resta da stabilire allora solo se con riferimento a tali crediti, che pur non ancora accertati risultano oggetto di accantonamenti prudenziali, le società cessionarie siano ammesse o meno al voto. La questione relativa all’ammissione al voto del creditore cessionario, che vanti nei confronti del creditore cedente un diritto di credito condizionato al mancato adempimento del debitore ceduto, fin tanto che non sia spirato il termine per l’adempimento suddetto, non risulta espressamente contemplata dal legislatore; tuttavia, ritiene lo scrivente magistrato che tale ipotesi possa essere affrontata alla luce di una lettura sistematica delle norme e dalla possibilità di accostare la posizione del cessionario a quella del fideiussore, cui la giurisprudenza ha negato il diritto del voto. Al riguardo, si osservi che se è vero, da una parte, che l'art. 169 l.f., sulle norme applicabili al concordato, richiami, tra gli altri, l'art. 55, secondo cui i titolari dei crediti condizionali sono ammessi a votare in quanto assoggettati alla procedura e questo potrebbe far deporre nel senso di ritenere ammissibili tali crediti; dall’altra, è vero anche che tra le (altre) ipotesi di creditori non ammessi al voto nel concordato preventivo, elencate dall’art.177, ultimo comma, l.f., la giurisprudenza via abbia ricondotto quella del creditore fideiussore, affermando che: il fideiussore non ha un credito di regresso prima del pagamento e dunque non può essere ammesso con riserva per un credito condizionale (Cass. Civ. n. 22383/2019 e n. 19609/2017). Orbene, ad avviso dello scrivente magistrato, in linea anche con la lettura fornita sul punto dai commissari, la posizione del cessionario, è analoga a quella del fideiussore poiché il credito verso il cedente, fino al momento del pagamento del credito ceduto, esiste ma, a ben vedere, è condizionato al mancato adempimento da parte del debitore ceduto. Di tal che il “peso” del voto del cessionario dovrebbe, dunque, essere rappresentato dalla misura dei pagamenti anticipati al cedente e non corrisposti dal debitore ceduto sino alla data di adunanza dei creditori, con il rischio, però, che, se nelle more del procedimento il debitore principale dovesse poi pagare, venga attribuito al cessionario il diritto di incidere sulle sorti di una procedura concordataria che non lo veda più come creditore. Alla luce di tali argomentazioni, ne discende la non ammissione al voto dei crediti suddetti. Con riguardo, infine, alla posizione della XXXXXXX, condivisibilmente con quanto rappresentato dalla società proponente nelle note autorizzate all'udienza del 9 luglio 2024, le spese legali (peraltro solo quantificate, senza l’allegazione delle relative sentenze) sono di competenza delle cessionarie (peraltro le uniche ad essere condannate al pagamento), salvo di diritto di retrocessione nei confronti della cedente CMO. Ragion per cui tale creditore va ammesso al voto per euro 9.458.899,23. PQM Ammette al voto la società XXXXX., per il credito pari all’importo di euro 5.682.082,19. Ammette al voto la società XXXXXXXX per il credito pari all’importo di euro 1.061.639,69. Ammette al voto XXXXXXXXX, per il credito in chirografo pari all’importo di euro 106.297,50. Non ammette al voto le società XXXX per il credito condizionale pari all’importo di euro 2.408.588,35; XXXXXXXX., per il credito condizionale pari all’importo di euro 5.599.953,07; XXXXXXXXX per il credito condizionale pari all’importo di euro 1.099.987,94. Ammette al voto XXXXXXXX, per il credito pari all’importo di euro 9.458.899,23. Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto ai commissari giudiziali, onerando questi ultimi di provvedere alle ulteriori comunicazioni alla società proponente e ai creditori. Torre Annunziata, lì 6 novembre 2024 Il Giudice delegato dott.ssa Anna Laura Magliulo