DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 23 ( JOB ACT )

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 23  ( JOB ACT )

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 23

Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo  indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10  dicembre  2014,  n. 183. (GU n.54 del 6-3-2015)

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76, 87, quinto  comma,  e  117,  secondo  comma, della Costituzione;

  Visto l'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.  183, recante delega al Governo allo scopo di rafforzare le opportunita' di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonche' di riordinare i contratti di lavoro vigenti  per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze  del  contesto occupazionale e produttivo e di rendere piu'  efficiente  l'attivita' ispettiva;

  Visto l'articolo 1, comma 7, lettera c), della  medesima  legge  n. 183 del 2014, recante il criterio di delega volto a prevedere, per le nuove  assunzioni,  il  contratto  a  tempo  indeterminato  a  tutele crescenti in relazione all'anzianita' di servizio, escludendo  per  i licenziamenti economici  la  possibilita'  della  reintegrazione  del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo  un  indennizzo  economico certo e crescente con l'anzianita' di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai  licenziamenti  nulli  e  discriminatori  e  a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare  ingiustificato, nonche'   prevedendo   termini   certi   per    l'impugnazione    del licenziamento;

  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, adottata nella riunione del 24 dicembre 2014;

  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 20 febbraio 2015;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; Emana

                  il seguente decreto legislativo:                               

Art. 1

                        Campo di applicazione

  1. Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri,  assunti  con  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo indeterminato a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, il regime  di  tutela  nel  caso  di  licenziamento illegittimo e' disciplinato dalle disposizioni  di  cui  al  presente

decreto.  

2. Le disposizioni di cui al presente decreto  si  applicano  anche

nei  casi  di  conversione,  successiva  all'entrata  in  vigore  del presente decreto, di contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.

3. Nel caso in cui il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, integri il requisito occupazionale di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, il licenziamento dei lavoratori, anche se assunti precedentemente a tale data, e' disciplinato dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 2

                Licenziamento discriminatorio, nullo                       e intimato in forma orale

  1. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara  la  nullita' del licenziamento perche' discriminatorio a  norma  dell'articolo  15 della legge 20 maggio  1970,  n.  300,  e  successive  modificazioni, ovvero  perche'   riconducibile   agli   altri   casi   di   nullita' espressamente previsti dalla  legge,  ordina  al  datore  di  lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto.  A seguito dell'ordine di  reintegrazione,  il  rapporto  di  lavoro  si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in  cui abbia richiesto l'indennita' di cui al comma 3. Il regime di  cui  al presente  articolo  si  applica  anche  al  licenziamento  dichiarato inefficace perche' intimato in forma orale.

2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresi' il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullita' e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennita' commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attivita' lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potra' essere inferiore a cinque mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro e' condannato, altresi', per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

3. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore e' data la facolta' di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennita' pari a quindici mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non e' assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennita' deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione.

  4. La disciplina di cui al  presente  articolo  trova  applicazione anche  nelle  ipotesi  in  cui  il  giudice  accerta  il  difetto  di giustificazione per motivo consistente  nella  disabilita'  fisica  o psichica del lavoratore, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4,  e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Art. 3

Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa

  1. Salvo quanto disposto dal comma  2,  nei  casi  in  cui  risulta accertato  che  non  ricorrono  gli  estremi  del  licenziamento  per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo  o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro  alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennita'  non  assoggettata  a  contribuzione  previdenziale  di importo pari a due mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine  rapporto  per  ogni  anno  di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non  superiore a ventiquattro mensilita'.

2. Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attivita' lavorative, nonche' quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennita' risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non puo' essere superiore a dodici mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro e' condannato, altresi', al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore e' attribuita la facolta' di cui all'articolo 2, comma 3.

  3. Al licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 1 non  trova applicazione l'articolo 7 della legge  15  luglio  1966,  n.  604,  e successive modificazioni.

Art. 4

                     Vizi formali e procedurali

  1. Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2,  comma  2,  della legge n. 604 del 1966 o della procedura di cui all'articolo  7  della legge n. 300 del 1970, il giudice dichiara  estinto  il  rapporto  di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro  al pagamento  di  un'indennita'   non   assoggettata   a   contribuzione previdenziale  di  importo  pari   a   una   mensilita'   dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del  trattamento  di  fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non  inferiore a due e non superiore a dodici mensilita', a  meno  che  il  giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la  sussistenza  dei presupposti per l'applicazione delle tutele di cui agli articoli 2  e 3 del presente decreto.

                               Art. 5                       Revoca del licenziamento

1. Nell'ipotesi di revoca  del  licenziamento,  purche'  effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore  di lavoro dell'impugnazione del  medesimo,  il  rapporto  di  lavoro  si intende ripristinato senza soluzione di continuita', con diritto  del lavoratore alla retribuzione maturata  nel  periodo  precedente  alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente decreto.

Art. 6

                      Offerta di conciliazione

  1. In caso di licenziamento dei lavoratori di cui  all'articolo  1, al fine di evitare il giudizio e ferma restando la  possibilita'  per le parti di  addivenire  a  ogni  altra  modalita'  di  conciliazione prevista dalla legge, il datore di lavoro puo' offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento,  in una delle sedi di cui all'articolo 2113,  quarto  comma,  del  codice civile, e all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre  2003, n. 276, e successive modificazioni, un importo  che  non  costituisce reddito imponibile ai fini dell'imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche e non  e'  assoggettato  a  contribuzione  previdenziale,  di ammontare pari a una mensilita' della retribuzione di riferimento per il calcolo  del  trattamento  di  fine  rapporto  per  ogni  anno  di servizio, in misura comunque non inferiore a due e  non  superiore  a diciotto mensilita', mediante consegna al lavoratore  di  un  assegno circolare. L'accettazione dell'assegno in  tale  sede  da  parte  del lavoratore  comporta  l'estinzione  del  rapporto   alla   data   del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l'abbia gia' proposta. Le  eventuali  ulteriori somme pattuite nella stessa sede  conciliativa  a  chiusura  di  ogni altra pendenza derivante dal rapporto  di  lavoro  sono  soggette  al regime fiscale ordinario.

  2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1 valutate in 2  milioni di euro per l'anno 2015, 7,9 milioni di euro per  l'anno  2016,  13,8 milioni di euro per l'anno 2017, 17,5  milioni  di  euro  per  l'anno 2018, 21,2 milioni di euro per l'anno 2019, 24,4 milioni di euro  per l'anno 2020, 27,6 milioni di euro per l'anno 2021,  30,8  milioni  di euro per l'anno 2022, 34,0 milioni di euro per  l'anno  2023  e  37,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma  107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Il sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, assicura il monitoraggio sull'attuazione della presente disposizione. A tal fine la comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e' integrata da una ulteriore comunicazione, da effettuarsi da parte del datore di lavoro entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, nella quale deve essere indicata l'avvenuta ovvero la non avvenuta conciliazione di cui al comma 1 e la cui omissione e' assoggettata alla medesima sanzione prevista per l'omissione della comunicazione di cui al predetto articolo 4-bis. Il modello di trasmissione della comunicazione obbligatoria e' conseguentemente riformulato. Alle attivita' di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

                               Art. 7                 Computo dell'anzianita' negli appalti

1. Ai fini del calcolo  delle  indennita'  e  dell'importo  di  cui all'articolo  3,  comma  1,  all'articolo  4,   e   all'articolo   6, l'anzianita' di servizio del lavoratore  che  passa  alle  dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto si computa tenendosi  conto  di tutto il periodo durante il quale il lavoratore  e'  stato  impiegato nell'attivita' appaltata.

Art. 8

                  Computo e misura delle indennita' per frazioni di anno

  1. Per le frazioni di anno d'anzianita' di servizio, le  indennita' e l'importo di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  all'articolo  4,  e all'articolo 6, sono riproporzionati e le frazioni di mese  uguali  o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

Art. 9

            Piccole imprese e organizzazioni di tendenza

  1. Ove il datore di lavoro non raggiunga i  requisiti  dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n.  300  del 1970, non si applica l'articolo  3,  comma  2,  e  l'ammontare  delle indennita'  e  dell'importo  previsti  dall'articolo  3,   comma   1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, e'  dimezzato  e non puo' in ogni caso superare il limite di sei mensilita'.

  2. Ai datori di lavoro non imprenditori, che svolgono senza fine di lucro  attivita'  di  natura  politica,  sindacale,   culturale,   di istruzione ovvero di religione o di culto, si applica  la  disciplina di cui al presente decreto.

Art. 10

                      Licenziamento collettivo

  1. In caso di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4  e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,  intimato  senza  l'osservanza della forma scritta,  si  applica  il  regime  sanzionatorio  di  cui all'articolo 2 del presente decreto.  In  caso  di  violazione  delle procedure richiamate all'articolo 4,  comma  12,  o  dei  criteri  di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 223  del  1991, si applica il regime di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 11

                          Rito applicabile

  1. Ai licenziamenti di cui al presente decreto non si applicano  le disposizioni dei commi da 48 a 68  dell'articolo  1  della  legge  28 giugno 2012, n. 92.

Art. 12

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addi' 4 marzo 2015                              MATTARELLA

                Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri                Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Orlando