Revocatoria e Simulazione

Revocatoria e Simulazione

REVOCATORIA E SIMULAZIONE
PRECOSTITUZIONE PREGIUDIZIEVOLE DI INCAPIENZA
Il debitore che artatamente disegni, precostituisca ed attui la propria incapienza patrimoniale, alienando o donando beni di cui sia ancora titolare, per poi contrarre debiti ulteriori, fidando nell’oggettiva impossibilità di ripianarli, non può di certo sfuggire alle proprie responsabilità.
Parimenti chiamato a rispondere è chi tali atti abbia compiuto, dopo essersi indebitato, con la chiara consapevolezza di pregiudicare le legittime ragioni dei propri creditori, anche senza giungere a determinare la propria condotta secondo deliberata preordinazione.
Né può andare esente da sanzione chi abbia acquistato a titolo oneroso dal debitore, coadiuvandolo nella realizzazione del progetto di progressiva disintegrazione degli originari assetti patrimoniali, se non addirittura suggerendone l’ordito, o ispirandone le mosse.
I principali strumenti predisposti dall’ordinamento per la conservazione della garanzia patrimoniale generica di cui all’art. 2740 c.c. (costituita da tutti i beni, presenti e futuri, del debitore) sono l’azione di simulazione e la revocatoria ordinaria.
AZIONE DI SIMULAZIONE EX ARTT. 1414 E SEGG. C.C.
Articolo 1414 - Il contratto simulato non produce effetto tra le parti. Articolo 1415 - I terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti. Articolo 1416 - I creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione che pregiudica i loro diritti. La Cassazione ha ripetutamente affermato che con riguardo all’azione di simulazione proposta dal creditore del simulato alienante, a norma dell’art. 1416 comma 2 c.c., il pregiudizio del creditore stesso, è ravvisabile in presenza di una diminuzione quantitativa o variazione qualitativa del patrimonio del debitore, che renda più incerto, difficile, o comunque oneroso il soddisfacimento (Cassazione civile, sez. II, 18 febbraio 1991, n. 1690). All’attore, in quanto terzo rispetto all’accordo simulato, è applicabile il regime probatorio agevolato di cui all’art. 1417 c.c., in forza del quale, per giurisprudenza costante, è ammissibile anche il ricorso alla prova per presunzioni semplici (tra le tante, v. Cass. Civ. 3102/02; id. 14895/00; id. 125/00).
In particolare, è stato affermato che nel giudizio di simulazione, il giudice può legittimamente far ricorso a presunzioni che possono essere tratte da qualsiasi fonte probatoria - non sussistendo alcun limite al potere d’indagine del giudice, il quale può trarre elementi di convincimento da qualsiasi atto del processo, compreso lo stesso atto impugnato di simulazione - dalla quale siano ricavabili elementi gravi, precisi e concordanti (Cassazione civile, sez. II, 4 maggio 1985, n. 2790).
La "scientia fraudis" può essere dimostrata dalla parentela tra le parti. La simulazione assoluta risulta dimostrata dal pagamento di quasi la totalità del prezzo prima del trasferimento della proprietà e del possesso. I pagamenti possono essere fittizi ben potendo gli assegni circolari essere bancati e le somme restituite (Tribunale Mantova, 16 agosto 1999 Bertoletti c. Inps Informazione previd. 2000, 601).
AZIONE REVOCATORIA EX ART. 2901 C.C.
L'azione revocatoria è la domanda giudiziale con la quale il creditore intende far dichiarare inefficaci nei suoi confronti, atti di disposizione del patrimonio da parte del suo debitore, che abbiano l'effetto di diminuirne la garanzia patrimoniale pregiudicandone le ragioni. Il pregiudizio alle ragioni del creditore, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, sussiste anche allorché l'atto dispositivo renda più difficile il soddisfacimento delle ragioni del creditore (così Cass. Civ. n. 20813/2004). Le condizioni dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., sono: in caso di atto dispositivo a titolo gratuito anteriore al credito dell'attore in revocatoria, che il debitore abbia posto in essere l'atto di donazione preordinatamente al fine di pregiudicare le ragioni del suo futuro creditore; in caso di atto dispositivo a titolo gratuito posteriore al credito dell'attore in revocatoria, che il debitore fosse consapevole del pregiudizio che l'atto dispositivo recava alle ragioni del suo creditore.
In caso di atti dispositivi a titolo oneroso, la condizione psicologica del debitore, come sopra descritta con riferimento agli atti anteriori o posteriori al sorgere del credito, deve riguardare anche l'avente causa dell'atto dispositivo.
CONDIZIONI PER LA REVOCATORIA
Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento; 2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
L’art. 2901 c.c. richiede, infatti, che il debitore, al momento del compimento dell’atto, conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento”; prosegue stabilendo che, trattandosi di atto oneroso, il terzo deve essere stato partecipe della dolosa preordinazione. Secondo il dettato normativo, perciò, in caso di atto posteriore al sorgere del credito è richiesta la scientia damni in capo al debitore, ossia la consapevolezza del pregiudizio che quell’atto cagiona alle ragioni creditorie. Pari consapevolezza deve animare il terzo che abbia acquistato dal debitore a titolo oneroso. Ribadendo quanto già sostenuto, la Cassazione conferma l’irrilevanza, per la configurabilità della scientia damni, di una serie di elementi tanto soggettivi, quanto oggettivi, quali l’intenzione di ledere la garanzia patrimoniale dei creditori (c.d. animus nocendi), la collusione tra debitore e terzo, lo stato di insolvenza del primo e la conoscenza che di esso abbia il secondo. Operativamente la distinzione tende ad essere annullata, in quanto la prova della conoscenza effettiva viene desunta in via presuntiva dal grado di prevedibilità delle conseguenze economiche dell’atto nel momento in cui è stato compiuto. Ove la disposizione sia posta in essere anteriormente al sorgere del credito, occorre dimostrare la dolosa preordinazione dell’atto da parte del debitore, ossia l’intenzione (o quanto meno previsione) di contrarre un certo debito e – in relazione ad essa intenzione o previsione – il compimento attuale di un atto con l’animus specifico di pregiudicare la responsabilità patrimoniale relativa a tale futuro debito. In caso di atto oneroso vale il principio dell’estensione dell’elemento soggettivo anche al terzo acquirente (c.d. partecipatio fraudis).
INEFFICACIA DELL’ATTO DISPOSITIVO
Deve sottolinearsi che l'effetto dell'azione revocatoria non è quello di rendere invalido l'atto dispositivo ma quello di rendere inefficace nei confronti dell'attore in revocatoria l'atto stesso, con la conseguenza che lo stesso, in caso di esito positivo della sua iniziativa giudiziale, potrà promuovere l'esecuzione forzata sul bene immobile oggetto dell'atto dispositivo anche se lo stesso fa parte non già del patrimonio del debitore ma di quello del suo avente causa. In tal senso l'azione revocatoria può essere promossa anche se il credito è sottoposto a termine o a condizione ed anche se vi sia contestazione giudiziale sull'an e sul quantum (in tal caso la giurisprudenza ha affermato che non è necessario sospendere il processo relativo alla revocatoria in attesa della sentenza definitiva riguardante il credito).
La giurisprudenza, tanto di legittimità, quanto di merito, ha per lungo tempo ripetuto, con massima tralatizia, che è tutelabile, mediante azione revocatoria, anche il diritto di credito inesigibile, in quanto sottoposto a termine o a condizione, ovvero illiquido, in quanto non ancora determinato nel suo preciso ammontare. L’urgenza di tutela dell’interesse creditorio ha, poi, indotto a ritenere sufficiente, per l’accoglimento dell’azione proposta, l’esistenza di una “mera ragione di credito”, o, in altri termini, ma con identico significato, di un “credito meramente eventuale”.
(Cass., 22 marzo 1990, n. 2400, in Giur. it., 1991, I, 1, c. 464; Cass., 18 febbraio 1991, n. 1691, in Mass. Giust. Civ, 1991, fasc. 2; Cass., 10 febbraio 1996, n. 1050, in Giur. it., 1996, I, 1, c. 1488; Cass., 2 settembre 1996, n. 8013, in Mass. Giust. Civ., 1996, 1243; Cass., 18 febbraio 1998, n. 1712, in Giust. civ. 1998, I, p. 1268; Cas., 22 gennaio 1999, n. 591, in Giust. Civ., 1999, I, 3380; Cass., 24 febbraio 2000, n. 2104, in Mass. Giust. Civ., 2000, 464; Cass., 5 giugno 2000, n. 7452, in Giust. It., 2001, I, 1, c. 714; Cass., 17 ottobre 2001, n. 12678, in Mass. Giust. civ., 2001, 1759).
“In tema di condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, la prova del requisito della consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori può essere fornita anche mediante presunzioni, dovendosi, tra l'altro, attribuire rilievo al grado di parentela fra il debitore e gli acquirenti” (Cassazione civile , sez. I, 09 aprile 2009, n. 8735 Bonsignori c. Fall. Soc. Monsignori, Guida al diritto 2009, 31 72).                     
“La prova della participatio fraudis del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente”. (In applicazione di tale principio, la Corte ha cassato la decisione di merito, la quale aveva ritenuto non provata la participatio fraudis del terzo, in un caso in cui il responsabile di un grave sinistro stradale, dopo la pronuncia della sentenza di condanna in primo grado al risarcimento dei danni e nelle more del giudizio di appello, si era spogliato di tutti i propri beni immobiliari in favore della figlia e delle nuore) (Cassazione civile , sez. III, 05 marzo 2009, n. 5359 Dolci c. Antonelli ed altro  Giust. civ. Mass. 2009, 3 393).
“Ai fini dell’azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza dell’evento dannoso da parte del terzo contraente, prevista quale condizione dell’azione dell’art. 2901 comma 1 n. 2 prima ipotesi c.c., consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l’atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori, e la relativa prova può essere fornita anche mediante presunzioni. Peraltro non va dimenticato che l’azione revocatoria ordinaria di atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito ai sensi dell’art. 2901 c.c., richiede la consapevolezza da parte del debitore e del terzo del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, cioè della menomazione della garanzia patrimoniale allo stesso accordata dall’art. 2740 c.c., mentre non esige anche una collusione tra il debitore e il terzo, né lo stato di insolvenza dell’uno, né la conoscenza di tale stato da parte dell’altro” (Tribunale Trani, 12 marzo 2009, n. 121, Giurisprudenzabarese.it 2009).
Per il rapporto di stretta parentela fra i convenuti, si deve necessariamente concludere per la sussistenza, nella fattispecie, di elementi probatori gravi, precisi e concordanti, tali da far ritenere pienamente fondata l'azione pauliana promossa dall'attrice con riferimento alle disposizioni patrimoniali intercorse fra i convenuti medesimi (Tribunale Milano, sez. II, 26 giugno 2007, n. 7963, Giustizia a Milano 2007,958).
La Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che, ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria, la prova della fraudolenta collusione debitore - terzo (c.d. consilium fraudis) può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, massimamente fondate sulla qualità delle parti del negozio fraudolento e sulla tempistica rispetto alla pretesa del creditore: parentela e contestualità degli atti (Cassazione Civile n. 25018/2008).
In tema di condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, la prova del requisito della consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori può essere fornita anche mediante presunzioni. (Nella specie la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto gravi precise e concordanti presunzioni quali la sproporzione esistente tra il prezzo di vendita di beni immobili e il loro valore accertato, la pluralità e contestualità degli atti di disposizione e il grado di parentela fra il debitore e gli acquirenti) (Cassazione civile , sez. II, 11 febbraio 2005, n. 2748, Mazzoleni e altro c. Deutsche Bank Giust. civ. Mass. 2005, 2).
L'azione revocatoria può essere proposta non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile, ma in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie, anche a tutela di una legittima aspettativa di credito. (Fattispecie relativa ad azione revocatoria proposta a garanzia di un credito scaturente da una sentenza di condanna non ancora divenuta definitiva) (Cassazione civile , sez. III, 05 marzo 2009, n. 5359Dolci c. Antonelli ed altro Giust. civ. Mass. 2009, 3 393).
La cambiale dimostra che vi è un obbligo di pagamento di determinate somme, ma non anche che tali somme siano state preventivamente ricevute. Qualora, pertanto, sia impugnata con azione revocatoria ordinaria l'ipoteca concessa dal debitore in favore di un terzo mediante emissione di cambiali ipotecarie, è onere del debitore, che assume che la prestazione è stata concessa non a titolo gratuito ma oneroso, dimostrare che contestualmente al rilascio delle cambiali ipotecarie esso debitore ha concluso con il prenditore delle cambiali un contratto in forza del quale quest'ultimo ha consegnato al primo una determinata quantità di denaro o altre cose fungibili e questo si è obbligato a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. In difetto trattasi di un atto a titolo gratuito e qualora sia stato posto in essere dal debitore successivamente al sorgere del credito, ai fini della configurabilità del "consilium fraudis" non è necessaria la dimostrazione dell'intenzione di nuocere al creditore, essendo sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni (Cassazione civile , sez. III, 19 dicembre 2008, n. 29869Soc. Intesa gestione crediti c. Benignetti Guida al diritto 2009, 20 84).
“(…) altro non può che manifestare la sicura volontà di sottrarre alla garanzia patrimoniale una parte assai rilevante del proprio patrimonio, come è del resto dimostrato dal fatto che il corrispettivo complessivo di tali atti di alienazioni è di poco più di (…) unitamente alla considerazione degli strettissimi vincoli di parentela esistenti tra le parti ed al fatto che in tutti gli atti viene dichiarato che il prezzo è stato già integralmente versato prima della loro stipula, inducono questo Tribunale a ritenere sussistenti, sia pure in via presuntiva, tutti quegli elementi di fatto che, alla luce della costante giurisprudenza di legittimità, sono idonei a dimostrare la natura fraudolenta degli atti di disposizione” (Tribunale Napoli, 05 febbraio 2008, sez. VI).
DOLO GENERICO
In tema di esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, diversamente da quanto da questa Corte in altra occasione affermato, ed anche autorevolmente sostenuto in dottrina, non è necessario il dolo specifico, e cioè la consapevole volontà del debitore di pregiudicare le ragioni del creditore. Non è cioè necessaria la volontà del debitore (alla data di stipulazione) di contrarre debiti ovvero la consapevolezza da parte sua del sorgere della futura obbligazione, e che l'atto dispositivo venga compiuto al fine di porsi in una situazione di totale o parziale impossidenza, in modo da precludere o rendere difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto. Deve per converso ritenersi al riguardo sufficiente invero il dolo generico, sostanziantesi nella mera previsione del pregiudizio dei creditori. Come non si è mancato di porsi del pari autorevolmente in rilievo in dottrina, ad integrare l'animus nocendi previsto dalla norma è da ritenersi invero sufficiente che il debitore compia l'atto dispositivo nella previsione dell'insorgenza del debito e del pregiudizio (come detto da intendersi anche quale mero pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo) per il creditore. Trattandosi di un atteggiamento soggettivo, tale elemento psicologico va provato dal soggetto che lo allega, e può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione.
Secondo la Cassazione "avendo l'azione revocatoria ordinaria la funzione di ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non anche della garanzia specifica, ne consegue che deve ritenersi sussistente l'interesse del creditore, da valutarsi ex ante - e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione - a far dichiarare inefficace un atto che renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito, sicché per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore, e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo. Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni) è a tale stregua sufficiente una variazione sia quantitativa che meramente qualitativa del patrimonio del debitore, e pertanto pure la mera trasformazione di un bene in altro meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva. Il riconoscimento dell'esistenza dell'eventus damni non presuppone peraltro una valutazione sul pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore. (Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 7 ottobre 2008, n. 24757: Azione revocatoria ordinaria - Dolo generico - Sufficienza).