Commissione Tributaria Provinciale, Lecce, sentenza 25/02/2016 n° 611
Commissione Tributaria Provinciale, Lecce, sentenza 25/02/2016 n° 611
Dopo la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce (sentenza n. 611 del 25 febbraio 2016), anche quella di Napoli, sia pure tramite un’ordinanza in corso di causa, la n. 1817/2016, emessa lo scorso 12 maggio, che ha sospeso l’efficacia di una cartella esattoriale, ha stabilito che la notifica a mezzo posta elettronica certificata pone «ragionevoli perplessità circa la validità della notificazione della cartella esattoriale» e che pertanto è da ritenersi nulla. La questione, che sarà decisa nel merito all’udienza del prossimo nove settembre, non è di poco momento: infatti, se la possibilità di notifica a mezzo pec delle cartelle esattoriali è stata introdotta dall’art. 38 della legge 78/2010, il Dlgs. 159/2015 ha previsto che a partire dal primo giugno 2016 tutte le notifiche di Equitalia dovranno essere eseguite tramite questo strumento nei confronti di quei soggetti, quali imprenditori individuali, società e professionisti che ne devono esserne forniti per legge, mentre per i privati continuerà ad essere una scelta discrezionale dell’Ente.
La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli ha innanzitutto ritenuto, riprendendo argomenti già esposti da quella di Lecce, che la notifica non si potesse considerare avvenuta in quanto ciò che viene inviato è o una copia informatica dell’originale come definita ex art. 23 bis del Codice dell’Amministrazione Digitale o, al limite, la copia informatica di un documento analogico ex art. 22 C.a.d, che abbisognano entrambe dell’attestazione di un pubblico ufficiale autorizzato per essere ritenuti conformi all’originale.
Un potere di certificazione del quale i funzionari di Equitalia non sono in possesso è che ha indotto la recente Giurisprudenza della Cassazione (cfr. Cass. Ord. 8446/2015 del 27/04/2015) a stabilire che sia onere dell’ente esattore di depositare, in sede di ricorso proposto dal contribuente, gli originali degli atti di ingiunzione. Circostanza questa che esclude ab origine la possibilità di una notifica a mezzo posta elettronica certificata, ciò malgrado alcune pronunce (cfr. C.T.R. Catanzaro 1674/2014) abbiano deciso di considerare i funzionari di Equitalia come “organi indiretti della Pubblica Amministrazione” e quindi legittimati a certificare la conformità delle cartelle inviate in via telematica, in forza, in particolare, del D.L. 203/05, convertito in L. 248/05, secondo cui il soggetto esattore è lo strumento “a mezzo del quale l’Agenzia delle entrate e gli altri enti pubblici esercitano la riscossione”.
In maniera analoga, secondo l’ordinanza in esame e anche secondo la sentenza di Lecce la ricezione nella casella di posta elettronica certificata non garantisce l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario.
Ciò perché in questo caso non vi è alcun soggetto abilitato ad effettuare la notifica come quelli indicati nell’ art. 26 del D.P.R. 602/1973.
Giova, tuttavia, segnalare che la pronuncia in esame considera anche il postino come un soggetto legittimato a eseguire tali notifiche, sebbene la questione risulti dibattuta tra i Giudici di legittimità (cfr. Cass. 6395/2014 e Cass. 8333/2015) che sono favorevoli e quelli di merito (ex multis Commissione Tributaria Regionale Lazio, sent. n. 3711/2014 e G.d.P Taranto, sent. n. 3327/2015) che arrivano a giudicare tale notifica addirittura inesistente.
La Commissione Tributaria di Lecce, inoltre, utilizza una motivazione di ordine “oggettivo” ed eminentemente pratico, sostenendo che “il gestore del sistema garantisce soltanto la disponibilità del documento nella casella di posta elettronica del destinatario e ciò prescinde da ogni possibile verifica dell’effettiva apertura e lettura del messaggio”.
Una considerazione, questa, certamente esatta, visto che quando il Legislatore ha voluto equiparare alla consegna a mani proprie situazioni diverse le ha disciplinate espressamente (pensiamo al caso dell’irreperibile relativo di cui all’art 140 c.p.c.) e che genera dubbi sull’affidabilità della posta elettronica certificata rispetto alla comune e-mail che, invece, a livello tecnico consente di verificare l’effettiva apertura e lettura del messaggio, ma che viene ritenuta meno affidabil: si pensi alla materia condominiale in cui è esclusa, con grave disagio per le amministrazioni, la possibilità di inviare comunicazioni, quali le convocazioni assembleari, a mezzo di posta elettronica non certificata.
La Commissione Tributaria pugliese rileva, inoltre, come vizio della notifica anche la circostanza che sulla copia informatica della cartella in oggetto non fosse indicato l’indirizzo fisico del destinatario, nel caso in esame si trattava della sede legale di una persona giuridica, stabilendo che questo avrebbe impedito la possibilità di eseguire la notifica a mezzo pec. In quest’ultimo caso, tuttavia, il Giudice adito non appare molto puntuale nel formulare tale obiezione, in quanto non tiene conto del concetto di “domicilio digitale” del contribuente, così come definito all’art. 3 bis del Codice dell’Amministrazione Digitale che viene individuato a mezzo del proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
Per mera completezza si fa da ultimo rilevare che sempre il Giudice leccese ha ritenuto invalida la cartella esattoriale in oggetto anche perché la stessa non rendeva possibile al contribuente la chiara comprensione delle somme ingiunte, apparendo così del tutto carente sotto il profilo motivazionale, in violazione del disposto di cui all’art. 3 L. 241/1990 e, più specificatamente, per la materia tributaria, di quello ex art. 7 L. 212/2000; un principio quest’ultimo ormai pacifico nella Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. 8934/2014 e Cass. 26330/2009).
Conclusivamente si può affermare che le problematiche poste dalla notifica telematica appaiono ancora piuttosto serie specie considerando una data importate come quella del primo giugno che ha sancito l’obbligo di notifica a mezzo di posta elettronica certificata di tutti gli atti destinati ai soggetti che, a norma di legge, sono tenuti all’utilizzo di questo strumento.